T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1387 Armi da fuoco e da sparo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Ravvisati i presupposti per la definizione del merito della controversia con sentenza in forma semplificata;

4. Considerato in fatto quanto segue:

4.1. Con raccomandata del 22 marzo 2010, il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio della licenza di porto d’armi per uso caccia, rigettata sulla scorta di precedenti penali del ricorrente risalenti agli anni tra il 1980 e il 1997 di natura a ciò ostativa (appropriazione indebita, violazione di domicilio, violenza privata, truffa, omicidio colposo).

4.2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha dedotto:

a) violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 11 e 43 del TULPS, nonché eccesso di potere per abnormità e difetto di motivazione. Ciò considerato che per i reati di appropriazione indebita e truffa è stata applicata l’amnistia e che la condanna per omicidio colposo è conseguente ad un sinistro stradale. In ogni caso, risalendo l’ultima condanna al 1987, il ricorrente ha formulato istanza di riabilitazione che, però, è stata rigettata in ragione del mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso limitatamente alla mancata riabilitazione per il reato di omicidio colposo, cui non può ostare l’omissione sopra ricordata, relativa a reati diversi e precedenti.

Di tutto ciò l’Amministrazione non avrebbe tenuto alcun conto, né avrebbe considerato il fatto che i reati di truffa e appropriazione indebita non rientrano tra quelli elencati dagli artt. 11 e 43 del TULPS come ostativi, ma potrebbero eventualmente incidere su quella valutazione dell’affidabilità del soggetto che, nel caso di specie, non sarebbe stata condotta correttamente anche alla luce della positiva relazione rilasciata dal comando dei Carabinieri all’uopo interpellato.

L’Amministrazione avrebbe, quindi, violato le regole che sottendono all’esercizio dell’ampio potere discrezionale alla stessa riconosciuto in materia, addivenendo ad un provvedimento privo di adeguata motivazione;

b) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 2441/90, per non aver compiutamente controdedotto alle osservazioni presentate;

5. Dato atto che, successivamente:

5.1. in esito alla camera di consiglio del 4 maggio 2011, questo Tribunale ordinava il riesame dell’istanza del ricorrente, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse privo di idonea motivazione, anche in considerazione della mancata valutazione delle osservazioni presentate, essendo supportato esclusivamente da una formula di stile;

5.2. in data 16 maggio 2011, però, l’Amministrazione confermava il rigetto dell’istanza richiamando, ancora una volta, le precedenti condanne subite dal ricorrente;

5.3. anche tale provvedimento è stato, quindi, impugnato con ricorso per motivi aggiunti nel quale si è tentato di dimostrare la lieve entità dei precedenti contestati al Filippini e la loro scarsa rilevanza, alla luce delle specifiche circostanze e modalità con cui i reati sono stati posti in essere, in un’ottica di valutazione della pericolosità del soggetto;

6. Ravvisata, in ragione di ciò, la necessità di dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo;

7. Appurato che, dall’esame del provvedimento impugnato con ricorso per motivi aggiunti, emerge come il ricorrente non abbia mai presentato una vera e propria istanza di rilascio di porto d’armi, ma solo una richiesta di "riesame diniego rinnovo porto d’armi" relativa ad un provvedimento risalente al 1982, priva della necessaria documentazione di rito a corredo dell’istanza;

8. Ritenuto, pertanto, che il censurato diniego sia adeguatamente motivato – pur tenuto conto della lieve entità dei precedenti penali riportati dal ricorrente, anche alla luce di un bilanciamento dell’interesse pubblico, con quello ludico del ricorrente – e che lo stesso risulti esente da mende che possano inficiare la legittimità della valutazione ampliamente discrezionale che compete all’Amministrazione nel rilascio di autorizzazioni di polizia: per tali ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento;

9. Ritenuto, peraltro, che le spese del giudizio possano trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che solo in sede di riesame l’Amministrazione ha provveduto ad articolare un’adeguata motivazione del provvedimento negativo adottato nei confronti del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando dichiara improcedibile il ricorso introduttivo come in epigrafe proposto e respinge il ricorso per motivi aggiunti.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, fatto salvo il contributo unificato anticipato da parte ricorrente, che deve rimanere a carico della medesima.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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