Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 16-09-2011, n. 34271 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’Appello di Catania, con decreto 20/4/2010, confermava il provvedimento 20/10/2009 del Tribunale di Ragusa, che aveva rigettato la richiesta di O.G. finalizzata alla revoca o alla modificazione in senso meno gravoso della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, alla quale era sottoposto in forza del decreto 26/2/2003 dello stesso Tribunale di Ragusa.

La Corte territoriale, tenuto conto della negativa personalità del proposto, dei suoi precedenti penali e della circostanza che il medesimo, in data 1/1/2008, si era reso responsabile della violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, riteneva ancora attuale la pericolosita sociale del predetto, a cui favore non militavano nuovi e sicuri elementi indicativi di ravvedimento e di risocializzazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’ O., denunciando la violazione di legge, con riferimento alla L. n. 1423 del 1956, artt. 3 e 7, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione del decreto pronunciato dalla Corte territoriale.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha, invero, evidenziato l’assenza di circostanze obiettive a dimostrazione del venire meno o dell’attenuazione della pericolosità sociale del proposto, nel quale non ha riscontrato segni inequivoci di riadattamento sociale, che possano giustificare la revoca della misura di prevenzione o una modifica, in senso meno rigoroso, delle modalità esecutive della medesima.

Il ricorso per cassazione, nel procedimento di prevenzione, è ammesso soltanto, secondo il disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione, con l’effetto che quest’ultimo vizio, il solo sostanzialmente dedotto con l’impugnazione, rimane escluso dal novero dei motivi deducibili in sede di legittimità, fatta eccezione per l’ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente, che concreta comunque una violazione di legge. Il decreto impugnato, come si è precisato, è motivato e gli argomenti in esso sviluppati, pur se non condivisi dall’interessato, non possono essere oggetto di ricorso per cassazione.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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