Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-01-2012, n. 1043 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 47067del 2004 il Giudice di pace di Roma, decidendo sull’opposizione proposta dalla s.r.l. M.G. Advertising avverso le due determinazioni dirigenziali ingiuntive nn. 35405 e 34156 del 2003 emesse dal Comune di Roma in relazione ad appositi verbali di accertamento elevati nel 1999 per violazione dell’ari 28 del Regolamento in materia di Pubbliche Affissioni, la rigettava integralmente.

A sostegno dell’adottata decisione il suddetto giudice rilevava che l’opposizione era infondata sia con riferimento alla supposta applicabilità del termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2 (che non era, infatti, estensibile al procedimento inerente le sanzioni amministrative) che alla dedotta illegittimità della ed. motivazione "per relationem" dei provvedimenti sanzionatori (invece ammissibile, purchè tale da garantire una motivazione almeno sufficiente).

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

M.G. Advertising basato su cinque motivi, avverso il quale l’intimato Comune di Roma si è costituito in questa sede con controricorso.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto e la contraddittorietà di motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981 e della L. n. 241 del 1990, oltre che la violazione dell’art. 24 Cost..

2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto essere rigettato.

La giurisprudenza di questa Corte, a cominciare dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 9591 del 2006, è costante nell’affermazione del principio secondo cui il termine di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2, comma 3, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dal D.L. n. 35 del 2005, art. 3, comma 6-bis conv. dalla L. n. 80 del 2005, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve.

3. Con il secondo motivo la stessa ricorrente ha prospettato il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981 nella parte in cui con la sentenza impugnata era stata ritenuta la legittimità della motivazione "per relationem" delle ordinanza-ingiunzioni impugnate.

3.1. Anche questa doglianza è priva di fondamento e deve essere, quindi, respinta. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 1786 del 2010, hanno statuito che, in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. Da ciò scaturisce che l’obbligo di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purchè tale richiamo consenta l’instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (cfr, tra le tante, Cass. n. 17104 del 2009).

4. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato il difetto e la contraddittorietà della motivazione, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva preso in considerazione il motivo di nullità per omessa convocazione del suo legale rappresentante ai fini dell’espletamento della richiesta audizione.

4.1. Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento avendo le Sezioni unite di questa Corte chiarito in vìa definitiva, con la citata sentenza n. 1786 del 2010, che, in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa a conclusione del procedimento amministrativo della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

5. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato il vizio di omissione e contraddittorietà di motivazione nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 non avendo il giudice di pace capitolino valutato la rilevanza dell’omesso deposito, da parte dell’ente resistente, dei documenti relativi alle violazioni contestate.

5.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento e va respinto avendo il giudice di pace di Roma verificato che la prova della sussistenza delle violazioni accertate a carico della società opponente emergeva dagli atti di causa acquisiti, ragion per cui, indipendentemente dall’eventuale omesso deposito dei documenti da parte del Comune opposto, la documentazione comunque prodotta in giudizio era stata ritenuta sufficiente per la suddetta valutazione, prendendo in considerazione anche le doglianze della medesima società opponente, che aveva potuto far valere in giudizio pienamente tutte le sue ragioni, ivi comprese quelle eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte nell’ambito del procedimento amministrativo (secondo l’indirizzo più recente della giurisprudenza di questa Corte).

6. Con il quinto motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione non avendo il giudice di pace di Roma valutato adeguatamente la doglianza relativa alla illegittimità del provvedimento ingiuntivo poichè gli impianti di pubblicità, in relazione ai quali erano stati elevati i verbali di contestazione, erano stati regolarmente autorizzati.

6.1. Anche quest’ultimo motivo (oltretutto generico) si prospetta infondato perchè il giudice del merito, in base ad un accertamento di fatto adeguatamente evincibile dal complesso della motivazione adottata e basato sulle risultanze del procedimento amministrativo sanzionatorio, ha attestato che, dagli atti di causa, era risultato che l’opponente aveva installato abusivamente i cartelli pubblicitari cui si riferivano i verbali di contestazione senza la preventiva necessaria autorizzazione del competente ente territoriale, evidenziando, altresì, come la circostanza che gli impianti fossero oggetto di procedura di riordino non implicava l’equiparazione di questa condizione a quella degli impianti regolarmente autorizzati.

7. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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