Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 16-09-2011, n. 34270 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza 12/10/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309/90 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 9 agosto, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di M.E., indagato in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (capi sub 5 e 9). Il Giudice del riesame riteneva sussistente a carico del predetto un chiaro quadro di gravità indiziaria: a) le trattative che avevano preceduto la cessione di una partita di cocaina a tre soggetti udinesi e la concreta esecuzione di tale traffico illecito emergevano dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali dei giorni 11 e 13 dicembre 2009, nelle quali si faceva riferimento alla droga da prelevare in (OMISSIS), dove si trovava l’indagato, nonchè alla circostanza che nel viaggio di ritorno da tale località coloro che trasportavano la partita di droga erano stati fermati dalla Polizia, che, però, fortunatamente non aveva rinvenuto la droga, perchè accuratamente occultata nell’autovettura; b) il M., già coinvolto in altro traffico internazionale di sostanze stupefacenti insieme ad altre 64 persone, era a capo di un sodalizio criminoso dedito all’illecito traffico e operante in (OMISSIS); c) chiamata in correità fatta dal collaborante G., che aveva riferito in ordine a un imponente traffico di droga tra i Paesi dell’est europeo e l’Italia, con il coinvolgimento di trafficanti albanesi, che erano in contatto diretto con il M..

Quanto alle esigenze cautelari, il Giudice del riesame faceva leva, stante la contestazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sulla disposizione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

3. Il ricorso è inammissibile perchè le doglianze in esso articolate sono – per una parte – genetiche e – per altra parte – si risolvono in non consentite censure in fatto all’apparato argomentativo su cui riposa l’ordinanza in verifica.

Questa, invero, in stretta aderenza alle emergenze d’indagine, che interpreta e valuta in maniera adeguata e logica, da conto delle ragioni che giustificano – allo stato – la conclusione alla quale perviene in relazione al pieno coinvolgimento dell’indagato negli illeciti contestatigli.

Il ricorso, con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, si muove nella prospettiva di accreditare una diversa e alternativa interpretazione del materiale probatorio acquisito, per svilirne la valenza accusatoria, operazione questa che non può trovare spazio in questa sede, costituendo la valutazione del fatto, se immune da vizi logici, prerogativa esclusiva del giudice di merito. Con riferimento all’ipotesi associativa, il ricorso si appalesa assolutamente generico e, quindi, inidoneo ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità. 4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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