Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 16-09-2011, n. 34269

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza 10.1.2011, decidendo in sede di appello, ex art. 310 c.p.p., dichiarava inammissibile, perchè proposta fuori termine, l’impugnazione avverso il provvedimento adottato, il precedente 17 novembre, dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la richiesta di G.A., sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in relazione al reato di cui all’art. 337 c.p. (ordinanza 15.11.2010), di essere autorizzato in via permanente ad allontanarsi dal territorio del comune di (OMISSIS) (dimora obbligata), per asserite ragioni di salute e di giustizia.

Rilevava il Tribunale che il provvedimento impugnato era stato notificato all’interessato in data 13/12/2010 e che l’atto d’appello risultava essere stato depositato in Cancelleria il 5.1.2011, quindi ben oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla detta notificazione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato, contestando la ritenuta tardività dell’atto di appello a suo tempo proposto, lamentando che il Tribunale non aveva dato risposta a plurime e non meglio identificate istanze da lui proposte e a denunzie presentate contro magistrati, ritenuti coinvolti in asserite attività illecite, deducendo, inoltre, che la cautela a cui era sottoposto si fondava su presupposti di fatto falsi.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo con cui si contesta la ritenuta tardività dell’appello ex art. 310 c.p.p., è generico, perchè non si confronta con l’articolata motivazione su cui riposa, con specifico riferimento a questo particolare aspetto, l’ordinanza impugnata, che indica precisi dati fattuali a dimostrazione della tardiva presentazione dell’appello.

Gli altri motivi di ricorso, per la verità di non agevole comprensione, appaiono assolutamente distonici rispetto al thema decidendum e non possono, pertanto, trovare spazio in questa sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa di Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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