T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1383 Notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I. L’art. 130 c.p.a. così disciplina il rito elettorale:

i) il ricorso relativo – come nella specie – alle elezioni di comuni (nonché province e regioni) va depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale adito, entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti (comma 1 lett. a);

ii) il presidente, con decreto, fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza; designa il relatore; ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo; ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente (comma 2);

iii) il ricorso va notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2, all’ente della cui elezione si tratta e alle altre parti che vi hanno interesse (comma 3);

iv) entro dieci giorni dall’ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio (comma 4).

II. Nel caso in esame, il ricorso è stato depositato il 16 giugno 2011 (cioè entro il prescritto termine di 30 giorni).

In pari data, il Presidente di questa Sezione II ha provveduto ad assumere il decreto di cui all’art. 130 comma 2, in particolare fissando per la discussione l’odierna udienza pubblica del 5 ottobre 2011, designando il relatore e ordinando la notifica del ricorso entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto stesso, effettuata dalla Segreteria al telefono cellulare privato, indicato in calce al ricorso.

Detta comunicazione è avvenuta nella stessa data al predetto telefono cellulare privato del ricorrente, che ha risposto alla chiamata e, pur informato, non ha mai provveduto a ritirare copia del decreto né, conseguentemente, a notificarlo alle controparti: l’omissione, da parte del ricorrente, dell’adempimento di legge della notifica comporta l’inammissibilità del ricorso, come da costante orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore della normativa (art. 83/11 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) precedente al nuovo Codice proc. amm. e tuttavia di contenuto corrispondente a quello ora dettato dall’art. 130 c.p.a. e sopra riassunto al capo I (cfr. da ultimo: T.A.R. Trentino Alto Adige, 30 luglio 2010, n. 174; sulla perentorietà, a pena di inammissibilità, dei termini per la notifica e il successivo rideposito del ricorso elettorale: cfr. Consiglio di stato, sez. V, 28 maggio 2010, n. 3402).

III. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non occorre, all’evidenza, provvedere sulle spese, non essendo stata evocata in giudizio alcuna controparte.

Infine, ai sensi del comma 8 del citato art. 130 c.p.a., la presente sentenza va immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria di questa Sezione, al Sindaco del Comune di Viadana; il predetto comune provvederà, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza, nell’albo dell’ente, a mezzo del segretario, che ne è diretto responsabile.

Sempre ai sensi del medesimo comma 8, la Segreteria provvederà, altresì, a comunicare la presente sentenza al Prefetto di Mantova.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara INAMMISSIBILE.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia della presente sentenza al Sindaco del Comune di Viadana (anche per la successiva pubblicazione all’Albo comunale, secondo quanto precisato al capo III della motivazione) e al Prefetto di Mantova.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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