Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-01-2012, n. 1041 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 118 del 2006 il Giudice di pace di Brescia rigettava l’opposizione proposta dal sig. J.E. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dall’Esatri di Milano in ordine agli accertamenti di cui ai verbali n. (OMISSIS), relativi a violazioni amministrative in materia di affissione abusiva di manifesti durante la campagna elettorale previste dalla L. n. 212 del 1956, artt. 1 e 8.

A sostegno della decisione il suddetto giudice rilevava che il ricorrente aveva già avanzato opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione relativa al verbale di accertamento n. (OMISSIS) e che la stessa era stata definita con sentenza del Tribunale di Brescia passata in giudicato nel 2002, nel mentre era rimasto accertato che il verbale n. (OMISSIS) era stato regolarmente notificato, respingendo ogni altra doglianza inerente la supposta illegittimità formale dell’impugnata cartella esattoriale.

Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig. J.E. basato su un unico complesso motivo, avverso il quale l’intimato Ufficio territoriale del Governo di Brescia non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con l’unico motivo formulato il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avuto riguardo, in particolare, alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 21 del 2000, art. 7 oltre che della L. n. 689 del 1981, art. 18.

Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Si deve, in primo luogo, chiarire che l’opposizione proposta fin dal primo grado ineriva l’impugnazione di un cartella esattoriale fondata – per come accertato adeguatamente in fatto dal giudice di appello – su verbali di accertamento divenuti definitivamente esecutivi, avverso i quali, perciò, non sarebbe stato più possibile dedurre vizi attinenti al procedimento amministrativo sanzionatorio presupposto o motivi di merito riguardanti le violazioni ormai rimaste irretrattabilmente accertate. In particolare, il Tribunale di Brescia ha avuto modo di appurare che l’opposizione all’ordinanza – ingiunzione relativa al verbale di accertamento n. (OMISSIS) era stata respinta con sentenza passata in giudicato e che l’altro verbale presupposto dalla cartella impugnata (il (OMISSIS)) era stato regolarmente notificato (essendo state rispettate le modalità previste dalla L. n. 689 del 1981 e, segnatamente, dal relativo art. 14) e non impugnato, con la conseguente acquisizione della sua definitiva esecutività e la derivante preclusione della proposizione della doglianza inerente la mancata audizione nel corso del procedimento amministrativo (come legittimamente rilevato dal Tribunale di secondo grado, che ne ha ravvisato l’inammissibilità in sede di opposizione a cartella esattoriale), oltretutto da ritenersi, in generale, non più prescritta a pena di nullità dell’ordinanza- ingiunzione in virtù della più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., S.U., n. 1786 del 2010). Anche per quanto concerne le contestazioni concernenti l’insufficienza del contenuto formale e della motivazione della cartella esattoriale oggetto di opposizione il Tribunale bresciano ha, altrettanto correttamente, escluso che ricorresse qualsiasi tipo di invalidità, avendo accertato che dalla stessa traspariva l’elenco dei provvedimenti iscritti a ruolo e dei relativi atti inerenti le violazioni per le quali veniva richiesto il pagamento coatto, così garantendo il soddisfacimento dei requisiti essenziali di tale documento e il diritto di difesa del destinatario.

Del resto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 11722 del 2010) ha, in proposito, precisato che il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione (condizione questa, peraltro, insussistente nella fattispecie), non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere f piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa.

Per le complessive ragioni esposte il ricorso deve essere integralmente respinto.

Stante la tardività della costituzione dell’intimato Prefetto e la mancata partecipazione della difesa erariale alla discussione in pubblica udienza, non deve adottarsi alcuna pronuncia sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *