Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 16-09-2011, n. 34268

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza 6/10/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 20 settembre, dal Gip del Tribunale di Monza nei confronti di F.E., indagato in ordine a plurimi episodi di cessione a terzi di cocaina (reati accertati il (OMISSIS)).

Il Giudice del riesame riteneva che a carico dell’indagato era emerso un chiaro quadro di gravità indiziaria, integrato dal servizio di osservazione espletato dai Carabinieri, che avevano direttamente constatato la cessione di cocaina dal F. a tale Fo. e proceduto al sequestro della sostanza, dalla disponibilità da parte del primo della somma di Euro 740,00, non compatibile con le sue modeste condizioni economiche, dal rinvenimento in casa dell’indagato del materiale solitamente utilizzato per la confezione delle dosi da spacciare; aggiungeva che la cautela personale era imposta dall’esigenza di scongiurare il pericolo di reiterazione del reato, reso concreto dal sistematico e ben strutturato traffico illecito praticato per lungo tempo ed avente come base logistica la propria abitazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’indagato, deducendo il vizio di motivazione, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze in esso articolate, invero, si risolvono in non consentite censure in fatto all’iter argomentativo su cui riposa la pronuncia di riesame, che da conto, in maniera adeguata e logica e in stretta aderenza alle emergenze procedimentali, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

I motivi di ricorso si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa e alternativa interpretazione, favorevole logicamente all’indagato, delle circostanze fattuali acquisite, operazione questa che, implicando una valutazione di merito riservata in via esclusiva al Giudice del riesame, non può trovare spazio in questa sede.

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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