Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-01-2012, n. 1039 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice di Pace di Frigento D.I.F.M. C. chiedeva l’annullamento di una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla G.E.I. s.p.a. notificatale il 21-2-2005.

A sostegno dell’opposizione la D.I. deduceva in particolare che avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Avellino in data 29-11-2000 l’esponente aveva fatto rituale opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Frigento che l’aveva accolta con sentenza dei 21-4-2001 passata in giudicato.

Il Comune di Frigento restava contumace.

Si costituiva in giudizio la G.E.I. s.p.a. chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato passivo il solo Comune di Frigento quale ente impositore.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 12-8-2005 ha accolto l’opposizione ed ha condannato in solido il Comune di Frigento e la G.E.I al pagamento delle spese di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza la G.E.I s.p.a. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo articolato la ricorrente assume che la sentenza impugnata ha omesso ogni pronuncia sull’eccezione dell’esponente del proprio difetto di legittimazione passiva per non avere partecipato alla attività di iscrizione a ruolo che era di esclusiva competenza dell’ente impositore;

conseguentemente la condanna della G.E.I. al pagamento delle spese di giudizio era erronea in quanto il concessionario non poteva essere considerato soccombente nel giudizio stesso.

La censura è fondata.

Il Giudice di Pace adito ha rilevato che dalle risultanze processuali era emerso che l’impugnata cartella esattoriale traeva origine da un verbale redatto dalla Polizia Municipale di Frigento del (OMISSIS), al quale aveva fatto seguito l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Avellino del 29-11-2000, verso la quale era stata proposta rituale opposizione; poichè tale opposizione era stata accolta dal Giudice di Pace di Frigento con sentenza del 21-4-2001 che aveva annullato la suddetta ordinanza e che era passata in giudicato, il giudicante ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale impugnata dalla D. I..

Sulla base dì tali premesse, quindi, la condanna al rimborso delle spese di giudizio, oltre che del Comune di Frigento, anche della GEI, è erronea, posto che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, legittimi contraddittort sono soltanto l’opponente e l’ente impositore, giacchè solo quest’ultimo è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non anche il concessionario, il quale, in quanto soggetto destinatario solo del pagamento, non è contitolare del diritto di credito, la cui inesistenza costituisce l’oggetto della domanda di accertamento (Cass. 21-12-2004 n. 23701).

Conseguentemente in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio limitatamente alla condanna della GEI al pagamento delle spese di giudizio; ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della GEI s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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