T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 2392Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

che sia la ricorrente che il Comune resistente hanno confermato l’intervenuta adozione del provvedimento satisfattivo delle ragioni della ricorrente per cui deve darsi atto della cessazione della materia del contendere;

Rilevato:

che le spese della presente fase vanno poste a carico del Comune resistente, essendosi esso determinato a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1866 del 16 giugno 2010 solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio;

Ritenuto:

che il commissario ad acta, all’esito della complessiva attività svolta, sunteggiata nella determinazione del 28 aprile 2011, ha accertato che la somma dovuta dal Comune di Milano a G.I. è pari ad Euro 4.070,39 (quattromilasettanta,39);

che debba assumersi detto importo quale riferimento tariffario per la liquidazione del compenso al commissario ad acta;

che debba applicarsi l’onorario a percentuale calcolato per scaglioni ai sensi degli artt. 2 e 3 di cui alla tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, tenendo presenti indicativamente i valori calcolati sulla media tariffaria;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Milano alla rifusione, in favore del difensore della ricorrente, di spese e competenze della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché degli oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Liquida in favore della dott.ssa Raffaella Parisi, quale compenso per l’attività di cui in motivazione, la somma di Euro 400,00 (quattrocento), oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge, che pone a carico del Comune di Milano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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