T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 2379 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 3.04.2002 e depositato il successivo 17.04.2002, l’esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, assumendone la illegittimità sotto più profili.

In sostanza, ciò di cui l’istante si duole, è la negazione del proprio legittimo affidamento in ordine ad una determinata destinazione urbanistica dell’area di sua proprietà, sita nel Comune di Cortenuova, ad opera degli atti in epigrafe menzionati.

Ciò, in quanto l’amministrazione avrebbe dapprima, ingenerato nella ricorrente fondate aspettative sul riconoscimento dell’attuale destinazione dell’area ad attività produttive, vuoi attraverso il rilascio di vari titoli concessori in sanatoria; vuoi con l’adozione della "variante B" al previgente P.R.G., con la quale, riconosciuta la presenza in loco degli impianti produttivi riconducibili all’esponente, l’intero complesso di proprietà della C. sarebbe stato ricompreso nella zona D7 – "zona produttiva di ristrutturazione", destinato ad "area produttiva", regolato urbanisticamente dall’art. 43 bis delle N.T.A. e assoggettato alla formazione di un piano attuativo per la razionalizzazione dell’intero comparto.

Da ciò la presentazione al Comune, da parte della stessa C. spa, in data 20.05.2000, di un progetto di Piano di lottizzazione, in relazione al quale il Comune, dapprima, avrebbe risposto richiedendo delle integrazioni documentali indi, con provvedimento n. 991 del 6.03.2001, avrebbe espresso un parere negativo, sul presupposto del contrasto del progetto medesimo con le indicazioni dell’art. 46 delle NTA del PRG appena adottato, in applicazione delle misure di salvaguardia.

Tale provvedimento sarebbe stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale e attualmente pendente presso il TAR Lombardia, sede di Brescia. Quanto alle deliberazioni di adozione e di approvazione del P.R.G., le stesse sarebbero state impugnate con l’odierno gravame, facendo leva essenzialmente sul vizio di eccesso di potere per difetto, contraddittorietà e perplessità della motivazione.

Nessuno si è costituito per le parti intimate.

Alla pubblica udienza del 7.07.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione versata in atti, il Collegio rileva come nessun affidamento su una determinata destinazione dell’area de qua può essere legittimamente reclamato da parte ricorrente, né facendo leva sulla variante generale al P.R.G. ("variante B") e, neppure, additando i condoni edilizi nel tempo conseguiti in relazione ad altrettanti abusi.

Sul primo aspetto, giova constatare come la "variante B" prevedesse comunque una riconversione dell’area, richiedendo per detta zona ("D7") l’obbligatoria formazione di un Piano di Lottizzazione, "che dovrà presentarsi come piano di rinnovamento sostanziale"(cfr. art. 43 bis cit.); sicché il mantenimento di alcuni fabbricati era stato bensì previsto come evenienza possibile, ma condizionata alla elaborazione di uno studio di un rinnovamento parziale "altrettanto valido nei risultati quanto la ristrutturazione generale della zona stessa" (cfr. sempre l’art. 43 bis cit.).

In ogni caso, l’approvazione della suindicata variante non ha dato luogo al riconoscimento, in capo all’istante, di alcuna delle situazioni che, per costante giurisprudenza amministrativa, giustificano la presenza di una fondata aspettativa sulla destinazione dell’area, tale da imporre all’amministrazione un obbligo di specifica motivazione delle scelte urbanistiche con esso confliggenti (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 02 marzo 2011, n. 1950, secondo cui, vengono riconosciute meritevoli di questa particolare forma di tutela, quelle situazioni caratterizzate da un affidamento "qualificato", nei casi di: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968 – con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) lesione dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, dalle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di permesso di costruire o di silenziorifiuto su una domanda di concessione; c) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo).

Nessuna delle particolari situazioni poc’anzi richiamate è ravvisabile nella vicenda di cui si tratta, in cui, al più, si può vantare l’esistenza di un mero "progetto" di Piano di lottizzazione, mai definito e, dunque, inidoneo a far sorgere in capo all’esponente quella situazione giuridica di fondata aspettativa cui si è in precedenza accennato.

Quanto ai condoni, ne vengono, in concreto, documentati tre, di cui uno (prot. 369 del 19.11.2001) a nome di Alpino Nicola, relativo alla concessione in sanatoria per cambiamento di destinazione d’uso, da agricolo a produttivo; gli altri due (prot. 370/2001 e 1337/2001), a nome, rispettivamente, di Zappella Giovanni e di Aceti Luigi, relativi ad opere abusive consistenti nella costruzione di un capannone artigianale.

Orbene, contrariamente all’assunto di parte ricorrente, si deve escludere che il rilascio dei predetti titoli possa in alcun modo sottintendere una determinata scelta pianificatoria da parte dell’amministrazione, sì da giustificare l’affermazione, contenuta nel ricorso, in ordine ad una presunta contraddittorietà dell’operato della p.a., che avrebbe dapprima valorizzato la vocazione industriale dell’area oggetto di causa, per poi stravolgerne la destinazione in atto con la previsione dell’art. 46 delle NTA del PRG oggetto di gravame.

Il rilascio di una concessione in sanatoria rappresenta, infatti, l’espressione di un potere vincolato alla verifica dei presupposti normativamente richiesti, disancorato da una visione urbanistica complessiva dell’area di riferimento e, quindi, inidoneo a condizionare le scelte spettanti all’amministrazione nell’esercizio del potere di pianificazione del territorio.

Analogamente deve dirsi per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività imprenditoriale, di cui si dà conto negli scritti difensivi, tanto più che si tratta di autorizzazioni che non hanno mai ricevuto il parere positivo dell’intimato Comune che, anzi (cfr. doc. n. 27, per l’autorizzazione alla VOMAR spa, doc. n. 29, per l’autorizzazione alla C. spa, doc. n. 30, per l’A.I.A. alla IRIS srl, agli atti), ha sempre evidenziato la non compatibilità, sotto il profilo urbanistico, dell’attività oggetto di autorizzazione.

Discende da quanto sopra, l’infondatezza sia del primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di difetto di motivazione, che del secondo motivo, con cui si denuncia l’eccesso di potere sotto più profili, in relazione alle scelte formulate dall’amministrazione nell’art. 46 delle NTA del PRG.

Inammissibile per difetto di interesse, prima ancora che infondato, risulta, infine, il terzo motivo di ricorso, atteso che, la destinazione ad attività artigianali non inquinanti non è di ostacolo alla permanenza in loco dell’attività svolta dall’esponente, trattandosi di attività di fatto già oggetto di apposita autorizzazione integrata ambientale (cfr. l’A.I.A. di cui al decreto n. 12708 del 26.10.2007, e succ. voltura rilasciata con decreto n. 11923/2008), rilasciata su un sito avente sostanzialmente la medesima zonizzazione qui contestata, poiché, com’è noto, detta autorizzazione "costituisce, ove occorra", ai sensi dell’art. 208, comma 6 d.lgs. n.152/2006, "variante allo strumento urbanistico" (cfr. al riguardo Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 220).

Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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