Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che la "Il Quadrifoglio s.a.s. di Mei G. & C." propose opposizione di terzo, con ricorso al pretore di Pesaro dep. il 26.7.96, avverso l’esecuzione mobiliare esattoriale intrapresa ai danni della s.r.l. Prefabbricati Gierre dall’esattrice Serit spa con pignoramento del (OMISSIS): la quale, sospesa l’esecuzione, fu poi riassunta, resistendovi la creditrice e rimasto contumace il debitore, dinanzi al tribunale di Pesaro, il quale però la rigettò con sentenza 10.1.02, ritenendo operative le limitazioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 65 quanto alla prova dell’appartenenza dei beni (necessità di atto pubblico, sentenza passata in giudicato o scrittura privata autenticata; inammissibilità della prova per testi prevista dall’art. 621 cod. proc. civ. nell’esecuzione esattoriale);

1.2. che l’opponente interpose gravame, che però la corte di appello di Ancona, sempre nella contumacia della srl Prefabbricati Gierre, respinse con sentenza n. 571 del 4.10.08, con la quale fu confermata l’applicazione alla fattispecie del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65 (come modificato dal D.L. n. 669 del 1996, art. 5 conv. in L. n. 30 del 1997, qualificato applicabile all’epoca dei fatti), nonostante essa fosse testualmente riferita al solo momento del pignoramento, con esclusione dell’applicabilità dell’art. 621 cod. proc. civ. circa l’ammissibilità comunque di una prova testimoniale sulla proprietà dei beni oggetto di opposizione;

1.3. che per la cassazione di tale sentenza ricorre la "Il Quadrifoglio s.a.s. di Mei G. & C", affidandosi a due motivi, ai quali non resistono le intimate succeditrici delle controparti originarie, vale a dire la "Equitalia Marche due spa" per Serit spa e la Curatela del Fallimento della Prefabbricati Gierre srl allo stesso imprenditore, già in bonis;

1.4. che, all’esito della pubblica udienza del 21 dicembre 2011, il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va considerato in diritto:

2.1. che la ricorrente sviluppa due motivi, formulando in calce ad ognuno i quesitì "per quanto la recente legge di riforma abbia abrogato l’art. 366 bis c.p.c. … per mero tuziorismo ed anche in considerazione della pronuncia della sentenza impugnata":

2.1.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, comma 2 nel testo modificato dal D.L. n. 669 del 1996, art. 5 convertito in L. n. 30 del 1997 vigente all’epoca dei fatti ed oggi sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16 e divenuto art. 63 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49 e 58 nonchè dell’art. 621 c.p.c." – concludendo coi seguenti quesiti:

dica, pertanto, codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se, nell’ipotesi di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale compiuta da soggetti diversi dal coniuge, dai parenti e dagli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei suoi coobbligati e nel caso, altresì, che la predetta opposizione abbia ad oggetto beni mobili che non siano stati pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato o in altri luoghi a loro appartenenti, si debba fare riferimento, quanto al regime probatorio applicabile, alla normativa generale prevista dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49 e 58, n. 1, e art. 621 c.p.c. ovvero se operino in deroga le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58, n. 3) e art. 63; dica, altresì, codesto Supremo Collegio se, nell’ipotesi prevista al quesito precedente, si possa configurare, quanto al regime probatorio applicabile, l’applicabilità del disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 63 in luogo del regime probatorio fissato in tema di opposizione di terzo all’esecuzione dagli artt. 619 e ss. c.p.c.;

2.1.2. con un secondo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 621 c.p.c. in relazione al disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, comma 2 nel testo modificato dal D.L. n. 669 del 1996, art. 5 convertito in L. n. 30 del 1997 vigente all’epoca dei fatti ed oggi sostituito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16 e divenuto art. 63" – concludendo coi seguenti quesiti: dica codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se le limitazioni probatorie previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 in tema di opposizione di terzi si applichino solamente nell’ ipotesi in cui detta opposizione sia promossa dal coniuge, dai parenti o dagli affini sino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati o anche nell’ipotesi in cui a proporre l’opposizione sia un terzo totalmente estraneo a detti soggetti; dica, inoltre, codesto Ecc.mo Supremo Collegio se le limitazioni probatorie contenute nella norma in questione riguardino solamente i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato o in altri luoghi a loro appartenenti ovvero se si estenda anche a beni strumentali, reperiti in luoghi diversi da quelli suindicati, che risultino regolarmente registrati nei modi di legge e la cui proprietà sia comprovata da documentazione attestante la vendita con fattura ed i relativi documenti di trasporto, l’annotazione sul registro cespiti del venditore e del compratore e l’annotazione del relativo ammortamento sui libri contabili dica, infine, codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se il regime probatorio di cui all’art. 621 c.p.c. sia applicabile in via residuale nei casi non contemplati dal disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58, n. 3;

2.2. che alla fattispecie, in cui oggetto del ricorso per cassazione è un provvedimento pubblicato il 4.10.08, si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dall’art. 6 del cit. Decreto Legislativo e tuttora applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, di quest’ultima;

2.3. che, secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità e quanto ai motivi diversi da quello di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 soli a venire in considerazione nella fattispecie, in virtù dell’art. 366-bis cod. proc. civ., comma 1 ciascuno di quelli va concluso da un quesito di diritto, il quale:

2.3.1. non deve risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

2.3.2. in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), deve compendiare, tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

2.4. che, in applicazione di tali principi alla fattispecie, tutti i quesiti sono astratti, cioè formulati senza riferimento non solo alla fattispecie concreta, ma con prospettazione di una regula iuris non immediatamente percepibile, in quanto operata merce il richiamo a disposizioni di legge e non alla norma che si vorrebbe appunto applicabile alla fattispecie e malamente non applicata dai giudici del merito.

3. Pertanto, il ricorso è inammissibile, restando precluso l’esame del merito e la verifica della conformità della gravata sentenza ai principi di cui a Cass. 18 gennaio 2002, n. 539 ed a Cass. 6 maggio 2010, n. 10961; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, per non avere qui svolto gli intimati alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *