T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 2377 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 17.07.2008 e depositato il successivo 24.07.2008, l’esponente ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, deducendone la illegittimità sotto più profili.

Si è costituito il Comune di Brugherio, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla pubblica udienza del 7.07.2011 il Collegio, sentite le parti – che ai prelimnari si sono riportate ai rispettivi scritti defensionali – ha trattenuto la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, rileva il Collegio come, ai fini dell’odierna decisione, non si è tenuto conto della memoria di parte ricorrente tardivamente depositata, in data 21.06.2011, in violazione del termine di giorni trenta giorni liberi prima dell’udienza, di cui all’art. 73, comma 1 c.p.a., e senza che sia stata rappresentata dalla parte interessata alcuna situazione di "estrema difficoltà", tale da giustificare, ai sensi dell’art. 54, comma 1 c.p.a., quella "eccezionale" autorizzazione tardiva cui la stessa norma fa riferimento.

Il Collegio ritiene, poi, di poter soprassedere dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità e/o di improcedibilità del ricorso sollevate dalla difesa comunale, trattandosi di ricorso palesemente infondato nel merito.

In tal senso, va rilevato come i vizi di legittimità dedotti dall’istante facciano genericamente leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere, mentre, in sostanza, la lamentata erroneità della decisione comunale viene rinvenuta nella asserita mancata considerazione della precarietà delle opere realizzate dall’esponente che, quindi, non necessiterebbero di alcun titolo edilizio.

Per una di dette opere, poi, l’impugnata ordinanza, sempre stando alla tesi ricorrente, sarebbe stata illegittimamente emessa a carico del sig. S., non essendo quest’ultimo il responsabile dell’abuso, ma solo il proprietario del terreno sul quale esso è stato realizzato.

Orbene, ritiene il Collegio che, dalla documentazione versata in atti, con particolare riguardo al materiale fotografico e ai rilievi effettuati nel corso dei vari sopralluoghi che si sono succeduti nel corso degli anni (cfr., in particolare, i sopralluoghi del 13.03.2007, del 22.07.2008 e del 16.09.2010), emerge la chiara legittimità dell’operato comunale, venendo in rilievo opere, meglio descritte nell’ordinanza impugnata, di carattere tutt’altro che precario, realizzate su di un’area a destinazione agricola (ai sensi dell’art. 59 delle NTA del PRG), collocata nel perimetro del P.L.I.S. (Parco locale d’interesse sovracomunale) "Medio Lambro" e del del P.A.I. (Piano per l’assetto idrogeologico), di proprietà dell’esponente.

Trattasi, come chiaramente si evince dalla surriferita documentazione, di opere prive del carattere della precarietà, tenuto conto che la pretesa temporaneità della loro destinazione risulta smentita per tabulas dalla perduranza negli anni delle medesime opere, ricavabile dai vari sopralluoghi via via succedutisi nel tempo.

È sufficiente notare, più in generale, come l’esclusione dal regime del permesso di costruire sussista soltanto per i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, desumibile dall’uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati, sicché tale precarietà va esclusa quando si tratta di opere oggetto di duratura utilizzazione (cfr., a proposito della definizione dell’opera come precaria o stabile in dipendenza, non tanto, dell’elemento strutturale dei materiali utilizzati, quanto di quello funzionale, legato al fattore tempo e, dunque, alla durevolezza della destinazione impressa, in quanto non volta a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte: T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 26 novembre 2009, n. 2853; analogamente, id., sez. III, 08 marzo 2010, n. 688; nonché, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 30 marzo 2009, n. 720).

Nel caso che qui occupa, la non temporaneità e la consistenza delle opere de quibus dà conto anche della lottizzazione abusiva, ascritta a carico dello stesso istante, ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001.

Sulla non riferibilità all’esponente della realizzazione dell’opera indicata sub n.4 dell’ordinanza di demolizione, è sufficiente notare come, in disparte la totale carenza di dimostrazione dell’assunto di parte circa la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso, nondimeno, l’assenza di responsabilità del proprietario, in relazione ad un abuso edilizio, non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione, ma rileva nella fase successiva all’adozione della stessa, precludendo, nel caso di inottemperanza, l’acquisizione del bene, così come previsto dall’art. 31, comma 3 d.P.R. n. 380 del 2001, che ricollega tale sanzione alla sola inottemperanza del responsabile (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 18 gennaio 2011, n. 381; Cassazione penale, sez. III, 13 luglio 2009, n. 39322, per cui:"L’ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell’immobile indipendentemente dall’essere egli stato anche autore dell’abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa").

Per le precedenti considerazioni, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone le spese di lite a carico del ricorrente e a favore dell’amministrazione resistente, liquidandole nella misura di complessivi euro 2.000,00, oltre gli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *