Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1035 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che l’ANAS ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 1586 del 26.1.09 del tribunale di Roma, con cui, all’esito della sua opposizione avverso l’espropriazione di crediti intentata dall’avv. M.F. anche nei confronti del suo debitore Consorzio ASCOSA, è stata dichiarata cessata la materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la prima è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del secondo; in particolare, l’opposizione – qualificata "di terzo" dall’opponente e riqualificata agli atti esecutivi dal giudice – era stata proposta dall’ANAS per far valere l’insussistenza del preteso suo debito verso l’ASCOSA, pochi giorni prima del deposito dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva assegnato il relativo credito, ma con sospensione dell’esecutività fino all’esito del giudizio di opposizione di ANAS avverso il lodo in forza del quale essa era stata costituita debitrice di ASCOSA;

1.2. che resiste con controricorso il M., illustrato poi da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., mentre ASCOSA non svolge attività difensiva in questa sede; e, all’esito dell’udienza pubblica del 21.12.11, alla quale le parti prendono parte alla discussione orale, il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va ancora rilevato:

2.1. che la ricorrente sviluppa quattro motivi, conclusi anche da quesiti di diritto:

2.1.1. con un primo – rubricato "violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 619 c.p.c. e 543 c.p.c. o, in subordine, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5" – essa contesta la correttezza della qualificazione di opposizione agli atti esecutivi data dal giudice di merito alla sua azione, concludendo in via principale con un quesito di diritto ed in via subordinata con la prospettazione di un vizio motivazionale;

2.1.2. con un secondo – rubricato "violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4" – essa censura l’identificazione, data dal giudice del merito, dell’oggetto della sua opposizione con un’ordinanza di assegnazione che, al momento della proposizione della domanda, ancora non era stata pubblicata;

2.1.3. con un terzo – rubricato "violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 100 c.p.c." – essa lamenta l’affermazione dell’insussistenza del suo interesse ad agire per fare valere la caducazione del titolo in base al quale essa era stata indicata come debitrice del debitore escusso, sempre per la posteriorità temporale dell’ordinanza di assegnazione condizionata rispetto all’atto di proposizione dell’opposizione;

2.1.4. con un quarto – rubricato "violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c." – essa contesta la correttezza della condanna alle spese del giudizio di merito ai suoi danni, attesa l’indispensabilità del giudizio di opposizione in relazione alle circostanze;

2.2. che il controricorrente adduce l’intervenuta acquiescenza alla condanna alle spese, rifacendosi a documenti soltanto richiamati ed evidenzia l’infondatezza degli avversi motivi di gravame, poi evidenziando, nel corso della discussione, la sussistenza di precedenti per casi analoghi.

3. Va considerato in diritto, esaminando congiuntamente i quattro motivi per la loro intima interconnessione:

3.1. che la peculiarità della fattispecie sta in ciò, che l’opposizione dispiegata dal terzo debitore è stata definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere e regolazione delle spese in base ai principi della soccombenza virtuale: ciò che la contraddistingue – rendendone non immediatamente applicabili le conclusioni – da casi solo in apparenza analoghi già decisi, in rapporti tra le medesime parti, da questa Corte (ordinanze nn. 8426, 8427, 8428, 14686, 14687, 15352, 15353, 15354, 15355, tutte del 2011), in cui le sentenze impugnate avevano invece dichiarato inammissibili le domande di ANAS;

3.2. che è pacifica la cessazione della materia del contendere, non essendo stata del resto impugnata la relativa declaratoria;

3.3. che il presupposto della soccombenza virtuale è dalla gravata sentenza chiaramente individuato nella riqualificazione della domanda da opposizione di terzo in opposizione agli atti esecutivi "avverso l’ordinanza di assegnazione, opposizione azionabile anche dopo la definizione del processo esecutivo" (vedasi pag. 2 della sentenza, a partire dal nono rigo dal termine);

3.4. che tale presupposto è manifestamente erroneo, visto che l’atto introduttivo dell’opposizione di ANAS è stato depositato il 27.10.05, mentre il provvedimento conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi (di assegnazione del credito, ma con contestuale sospensione della propria esecutività fino alla definizione del giudizio di impugnazione del lodo, su cui era fondata la qualità di debitore del debitore esecutato), pur recando la data del 18.10.05, è stato depositato – come si evince dalla stessa qui gravata sentenza – il 3.11.05;

3.5. che pertanto è errata la riqualificazione della domanda, operata dal giudice del merito, come opposizione (ex art. 617 cod. proc. civ.) avverso tale ultima ordinanza (e non, ad esempio, avverso altri e precedenti atti del processo), atteso che non è naturalisticamente e tanto meno giuridicamente possibile opporsi ad un atto prima che venga a giuridica esistenza.

4. In conclusione:

4.1. si impone la cassazione della gravata sentenza in relazione alla pronuncia sulle spese, con rinvio al medesimo tribunale di Roma, ma in persona di diverso giudicante, affinchè riconsideri la soccombenza virtuale escludendo la vista qualificazione della domanda come opposizione avverso un’ordinanza non ancora pubblicata, ma impregiudicata – ed a quello istituzionalmente rimessa – l’applicazione di ogni altro principio, non esclusi quelli di cui alle richiamate ordinanze del 2011 di questa Corte;

4.2. ragioni di opportunità consigliano di rimettere al giudice del rinvio anche di regolare il regime delle spese dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, in relazione alla censura accolta, la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *