Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 19-09-2011, n. 34326

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 29 marzo 2011 il Tribunale di Roma in sede di riesame confermava l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma l’11 marzo 2011 nei confronti di P.N. in ordine ai resti di usura ed estorsione tentata e consumata ai danni di M.G., reati commessi a partire dall’anno (OMISSIS).

La richiesta di riesame riguardava unicamente la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari e l’indagato aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Avverso la predetta ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per Cassazione.

Con il ricorso si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento del nido e l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c):

quanto al pericolo di fuga, ritenuto sussistente nell’ordinanza custodiale e non preso in considerazione dal Tribunale del riesame;

quanto al pericolo di inquinamento probatorio (rilevato per la prima volta dal Tribunale del riesame, non avendone l’ordinanza custodiale tenuto conto), che non sarebbe ne attuale nè concreto essendo stata espletata dal pubblico ministero una consulenza tecnica per calcolare l’esatto ammontare degli interessi;

quanto al pericolo di recidiva, non essendosi tenuto conto dell’incensutatezza del P. (al quale infondatamente si sarebbe attribuita, trattandosi di un vigile urbano, l’approfittamento della forza intimidatrice delle funzioni di pubblico ufficiale) e, comunque, non essendo stata compiuta alcuna valutazione soggettiva della personalità dell’indagato.

Il ricorso è infondato.

Quanta alla mancata considerazione nell’ordinanza impugnata dell’esigenza cautelare costituita dal pericolo di fuga (e, per contro, alla ritenuti sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, di cui nell’ordinanza custodiale non si era tenuto conto), la doglianza difensiva è del tutto infondata poichè in sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare anche per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto l’art. 309 c.p.p., comma 9, consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di impugnazione, ovvero di conformarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento (Cass. sez. 6, 29 marzo 2007 n.26317, Caconi; sez. 5, 5 dicembre 2006 n.4446, Semeraro; sez. 1, 11 ottobre 2005 n.43014, Saccomanno; sez. 1, 10 gennaio 2000 n. 51, Pata).

Infondato è anche il rilievo difensivo riguardante l’esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, con riferimento alla "necessità di mantenere genuina la prova da assumere nel corso del prossimo giudizio ma anche l’acquisizione di ulteriori elementi di indagine sull’esatto ammontare degli interessi più volte pattuiti in ragione dei differimenti ottenuti nei pagamenti". Anche se in maniera sintetica il giudice di merito ha dato una giustificazione sufficientemente concreta del ritenuto pericolo per l’acquisizione dibattimentale e la genuinità della prova nonchè per l’approfondimento investigativo in ordine alla determinazione esatta degli interessi praticati, evidentemente non raggiunta attraverso la consulenza tecnica cui il ricorrente fa solo generico riferimento.

Quanto al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, le deduzioni difensive sono infondate. Il Tribunale del riesame ha correttamente ravvisato il pericolo concreto di reiterazione della condotta criminosa desumendolo non solo dalla personalità dell’imputato, con riferimento ad alcuni brani di conversazioni intercettate (con tale M. il 10 novembre 2010 e con tale Ma. il 12 novembre 2010) da cui emergeva il carattere sistematico della condotta criminosa, ma anche dalle peculiari circostanze del fatto quali le modalità violente delle condotte reiteratamente messe in atto, con specifico riferimento al contenuto della conversazione intercettata il 5 novembre 2010 alle ore 1137.

In tal modo il giudice di merito ha operato una valutazione che, in modo globale, ha preso in considerazione entrambi i criteri direttivi (specifiche modalità e circostanze del fatto, personalità della persona sottoposta ad indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali) indicati dall’art. 274 c.p.p., lett. c) (Cass. Sez. 5, 17 aprile 2009 n. 21441, Fiori; sez. 4, 1 aprile 2004 n. 37566, Albanese). Lo stato di incensuratezza non dimostra, infatti automaticamente l’assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall’art. 274 c.p.p., lett. c), dai comportamenti e dagli atti concreti dell’agente quale specifico elemento significativo per valutare la personalità dell’agente (Cass. sez. 6, 2 ottobre 1998 n. 2856, Mocci; sez. 6, 21 novembre 2001 n.45542, Russo; sez. 3 13 novembre 2003 n.48502, Plasencia; sez. 4 6 novembre 2003 n. 12150, Barbieri; sez. 5, 5 novembre 2004 n.49373, Esposito; sez. 3 18 marzo 2004 n. 19045, Ristia; sez. 4, 19 gennaio 2005 n. 11179, Mirando; sez. 4, 3 luglio 2007 n.34271, Cavallari). Del tutto marginale risulta, infine, nel provvedimento impugnato il cenno all’attività di vigile urbano svolta dal ricorrente, che non viene peraltro messa in relazione alla condotta criminosa contestata.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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