Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che M.P. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 17857 del 16.9.08 del tribunale di Roma, con cui è stata accolta l’opposizione avverso l’esecuzione da lei intrapresa nei confronti di F.M.P. in forza di titolo giudiziale riformato in appello, ma ancora soggetto ad impugnazione, previa qualificazione di integrità del contraddittorio per non avere il potenziale interventore pretermesso formulato espressa richiesta di partecipare alla distribuzione;

1.2. che resiste con controricorso la F.: sicchè, all’esito dell’udienza pubblica del 21.12.11, il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va considerato in diritto:

2.1. che la ricorrente sviluppa due motivi:

2.1.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 499 e 563 c.p.c." – ella conclude chiedendo affermarsi il seguente "principio di diritto": ai fini della validità dell’atto di intervento in una procedura esecutiva immobiliare, gli artt. 563 e 499 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte con L. n. 51 del 2006, non richiedevano quale requisito essenziale e di validità dell’atto di intervento medesimo l’espressa domanda di partecipazione alla distribuzione del ricavato;

2.1.2. con un secondo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 474 c.p.c.", ella si duole, senza formulare alcun quesito di diritto, dell’omessa considerazione dell’intervenuta cassazione, con rinvio, della sentenza di appello che aveva caducato il titolo esecutivo;

2.2. che la controricorrente contesta in rito e nel merito i motivi di impugnazione;

2.3. che, trattandosi di sentenza pubblicata il 16.9.08 e quindi nel periodo tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 applicabile – in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, della medesima Legge;

2.4. che i quesiti previsti dal primo comma di tale norma devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. :

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); con la conseguenza che la mancanza di uno solo di tali elementi (o il carattere tautologico od astratto del quesito stesso: Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210) ne comportano l’inammissibilità;

2.5. che, nella fattispecie:

2.5.1. a corredo del primo motivo è formulato un quesito di diritto carente dei requisiti di cui sub a) e sub b) del precedente punto 2.4, mentre quello sub c) è formulato in termini astratti e talmente generici da non prevedere conseguenze non solo per alcuna potenziale serie futura di fattispecie analoghe, ma neppure per quella qui in esame;

2.5.2. il secondo motivo è del tutto carente di qualunque quesito.

3. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna M.P. al pagamento, in favore di F.M.P., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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