Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1033

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che M.R. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2867 del 12.6.09 del tribunale di Bologna, con cui è stata accolta l’opposizione avverso il precetto da lei intentato a G.M. per il rilascio di un immobile oggetto di decreto di trasferimento pronunciato in favore della prima, avendo il secondo fatto valere un proprio diritto di abitazione sul medesimo;

1.2. che resiste con controricorso il G.: sicchè, all’esito dell’udienza pubblica del 21.12.11, il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va considerato in diritto:

2.1. che la ricorrente sviluppa quattro motivi:

2.1.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa interpretazione/applicazione degli artt. 2643, 2644 e 2648 c.c.;

violazione e falsa applicazione dell’art. 2919 c.c.; violazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione dei principi giurisprudenziali;

error in iudicando; carenza assoluta di motivazione circa un fatto decisivo" – ella conclude col seguente quesito: 1. l’istituto della trascrizione è destinato a dirimere soltanto i conflitti tra più acquirenti dello stesso diritto reale oppure dirime anche i conflitti tra diritti reali diversi;

2. l’art. 2644 c.p.c. può assolvere anche la finalità di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilità relativamente a beni o diritti immobiliari;

3. un diritto non trascritto è opponibile all’aggiudicatario della procedura espropriativa immobiliare;

2.1.2. con un secondo – rubricato "violazione e falsa interpretazione/applicazione degli artt. 2643 e 2644 c.c. sotto differente profilo; errata rappresentazione dei fatti; sviamento;

omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; error in procedendo; contradditorietà; falsa ed errata applicazione delle risultanze istruttorie" ella conclude con il seguente quesito:

1. per l’opponibilità di un diritto si deve aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, oppure si può attingere da altri atti, notizie e dati estranei alla summenzionata nota;

2. un diritto sull’immobile assoggettato alla esecuzione può essere opposto all’aggiudicatario se costituito dopo la trascrizione del pignoramento;

2.1.3. con un terzo – rubricato "error in procedendo; violazione art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4; difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione artt. 2915 e 2919 c.c.;

omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo" – ella conclude con il seguente quesito:

1. un diritto di abitazione costituito dopo il pignoramento può essere opposto all’aggiudicatario della procedura esecutiva immobiliare;

2. l’omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, comporta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi la nullità della pronuncia a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4;

3. la mancata valutazione del giudice di una domanda proposta da una delle parti in maniera espressa e chiara richiede una motivazione, anche sintetica, al fine di sindacare il modus operandi;

2.1.4. con un quarto – rubricato "error in procedendo; violazione art. 112 c.p.c.; difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;

violazione dell’art. 1024 c.c.; errata valutazione delle richieste istruttorie; errata rappresentazione dei fatti; travisamento dei fatti; sviamento; falsa ed errata motivazione" – ella ripropone la tesi della decadenza di controparte dal diritto di abitazione, secondo quanto aveva a suo dire invano tentato di provare, ma non formula alcun quesito o momento di sintesi conclusivi;

2.2. che il controricorrente contesta in rito e nel merito i motivi di impugnazione;

2.3. che, trattandosi dì sentenza pubblicata il 12.6.09 e quindi nel periodo tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 applicabile – in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che: possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, della medesima Legge;

2.4. che, al riguardo:

2.4.1. i quesiti previsti dal comma 1 di tale norma devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.:

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); con la conseguenza che la mancanza di uno solo di tali elementi (o il carattere tautologico od astratto del quesito stesso: Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210) ne comportano l’inammissibilità;

2.4.2. per le doglianze di vizio di motivazione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), occorre la formulazione di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 16 luglio 2007, n. 16002);

2.4.3. non è consentito dispiegare contemporaneamente doglianze di vizio di motivazione, da un lato, e di violazione di norme di diritto o nullità di sentenza o procedimento, dall’altro, se non assistite dai rispettivi momento di sintesi o di riepilogo e quesito di diritto, tra loro idoneamente separati e distinti (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

2.5. che, nella fattispecie:

2.5.1. nessuno dei vizi motivazionali prospettati – in uno a quelli di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4 – è assistito dal momento di sintesi o di riepilogo di cui al precedente punto 2.4.2. 2.5.2. i primi tre motivi sono corredati da quesiti di diritto inammissibili, perchè plurimi e talora alternativi e per di più dalla formulazione astratta e generica, quando non tautologica, comunque privi dei requisiti sub a) e sub b) di cui al precedente punto 2.4.1.;

2.5.3. il quarto motivo è carente sia di momenti di sintesi o riepilogo per i vizi motivazionali, ma pure di qualunque quesito.

3. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna M. R. al pagamento, in favore di G.M., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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