Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1032

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. All’esito di una procedura esecutiva immobiliare indicata con il n. 32277 r.g. (cui era stata riunita altra, indicata con il solo n. r.g. 34289) dinanzi al tribunale di Milano e contro tale P. A., la Italfondiario spa, quale procuratrice di SPV Ieffe Due srl, presentò la propria dichiarazione di credito, cui seguì il progetto di distribuzione del 2.1.06, nel quale furono ad essa attribuita la somma di Euro 205.741,58 e riconosciuti in via privilegiata soltanto l’importo del capitale residuo alla data del precetto, quello delle rate scadute a tale data e le spese di precetto e procedura esecutiva, con previsione di restituzione dell’importo di Euro 65.558,42 a valere sulla maggior somma già incassata dalla creditrice fondiaria ai sensi del art. 41, T.U.L.B. 1.2. Avverso tale progetto Italfondiario presentò osservazioni critiche, disattese peraltro dal giudice dell’esecuzione con provvedimento datato 25.6.07 e non comunicato, riconoscendo il privilegio ipotecario di cui all’art. 2855 cod. civ. soltanto per gli interessi corrispettivi e non anche per quelli moratori e, dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione limitatamente quanto al credito dell’odierna ricorrente – ad Euro 205.741,58, sospendendo la distribuzione quanto al residuo, in attesa della definizione dell’eventuale impugnativa ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ..

1.3. Una tale opposizione fu effettivamente proposta da Italfondiario, con notifica a tutti gli altri soggetti del processo esecutivo, vale a dire P.A., Banca Monte dei Paschi di Siena, B.M., Banca Popolare di Milano, D. A. e S.M., sia presso i loro domicili reali che presso quelli eletti nell’atto di intervento, tranne che per la D., riguardo alla quale la notifica aveva avuto luogo solo presso il procuratore costituito nell’atto di intervento; di costei, anzi, pur non costituendosi, questi dichiarò al giudice dell’opposizione l’avvenuto decesso.

1.4. La causa fu decisa con sentenza ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., pubblicata lo stesso giorno dell’ud. 2.3.09 con il n. 2787, con la quale: fu esclusa la rilevanza del dichiarato evento luttuoso; fu ritenuta la ritualità della notifica a tutte le controparti; identificato il thema decidendum nell’estensione del privilegio ipotecario di cui all’art. 2855 cod. civ. agli interessi di qualunque natura o solo a quelli corrispettivi (con conseguente esclusione di quelli moratori), la previsione normativa fu ritenuta applicabile solo a questi ultimi, per motivi di ordine letterale e logico, con adesione alla giurisprudenza di legittimità al riguardo e sua estensione agli interessi successivi al pignoramento; fu escluso, per i contratti di mutuo, analogo privilegio per l’ipotesi in cui il creditore avesse agito per il pagamento anche del capitale residuo, avvalendosi del diritto di far dichiarare il debitore decaduto dal beneficio del termine.

1.5. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’Italfondiario, nella detta qualità, notificando il ricorso, tra gli altri, ad D.A. soltanto presso il procuratore già costituito nell’atto di intervento, ma non anche nel giudizio concluso con la gravata sentenza; da alcuno degli intimati prodotto controricorso, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. ed alla pubblica udienza del 21.12.11 prende parte alla discussione il suo procuratore.

Motivi della decisione

2. La ricorrente sviluppa tre motivi:

2.1. con un primo – rubricato "sulla natura ipotecaria degli interessi moratori convenzionali: violazione o falsa applicazione dell’art. 2855 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c." – essa formula conclusivamente il seguente quesito: nei contratti di mutuo garantiti da ipoteca, secondo quanto previsto dall’art. 2855 c.c., comma 2, trovano collocazione ipotecaria gli interessi di mora maturati nell’anno in corso al giorno del pignoramento e nelle due annate anteriori a tale data, purchè ne sia enunciata la misura all’atto dell’iscrizione ipotecaria?;

2.2. con un secondo – rubricato "sugli interessi convenzionali relativi all’anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita: violazione o falsa applicazione dell’art. 2855 c.c., commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" – essa conclude con il seguente quesito: nei contratti di mutuo garantiti da ipoteca, secondo quanto previsto dall’art. 2855 c.c., commi 2 e 3 – a prescindere dalla loro etichettatura (interessi corrispettivi, moratori, compensativi) e dall’effetto eventualmente risolutivo e/o decadenziale provocato con l’atto di precetto – trovano collocazione ipotecaria gli interessi corrispettivi dell’anno in corso al pignoramento e quelli legali maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento e fino alla data della vendita?;

2.3. con un terzo – rubricato "sugli interessi convenzionali relativi all’anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" – formula un momento di riepilogo individuando la contraddittorieta nell’indicato rischio di indeterminatezza dell’importo privilegiato in ipotesi di protrazione della procedura e nella prospettazione, quale presupposto dell’attivazione del privilegio, di un’azione esecutiva per le sole rate scadute.

3. Va in via preliminare:

3.1. rilevato che la notifica del ricorso almeno ad D.A. è stata tentata soltanto presso il suo procuratore domiciliatario nell’atto di intervento nel processo esecutivo, nonostante ella sia rimasta tecnicamente contumace, tale perfino essendo dichiarata in esordio di motivazione (pag. 3 della gravata sentenza) nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggi gravata;

3.2. considerato che pertanto la notifica stessa è irrituale, occorrendo invece, per la riscontrata circostanza, che essa avvenga ai sensi degli artt. 137 ss. cod. proc. civ. e non presso il procuratore originario, essendo venuti meno, per essere restato contumace nel grado di giudizio concluso con la qui gravata sentenza, gli effetti processuali della domiciliazione;

3.3. valutato che, nel caso di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che il ricorrente li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione) – deve trovare applicazione l’art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l’impugnazione (Cass. Sez. Un., 11 giugno 2010, n. 14124);

3.4. notato che comunque la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto;

conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. S.U., ord. 29 aprile 2008, n. 10817);

3.5. concluso per l’estensione del qui appena ricordato principio anche alla fattispecie in esame, nella quale la notifica del ricorso per cassazione è stata oltretutto invano tentata presso il procuratore costituito per la sola fase esecutiva, ma non anche nel giudizio di merito – opposizione agli atti esecutivi in fase di distribuzione – concluso con la qui gravata sentenza;

3.6. e tuttavìa esclusa la necessità di impartire l’ordine di rinnovazione della notificazione, attesa la soluzione che si prospetta in ordine al ricorso e di cui appresso: nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826).

4. Infatti, il ricorso è inammissibile per carente formulazione di quesiti e momenti di sintesi o riepilogo di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.; ed infatti:

4.1. alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e tuttora applicabile -in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo Decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, quinto comma, di quest’ultima;

4.2. secondo l’interpretazione di questa Corte di legittimità:

4.2.1. in virtù del primo comma della richiamata norma, per i motivi diversi da quello di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 ciascuno di essi deve essere concluso da un quesito di diritto, il quale:

– non deve risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

– in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), deve compendiare, tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

4.2.2. in virtù poi del capoverso della richiamata norma per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sìntesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002; da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002);

4.3. in applicazione di tali principi alla fattispecie:

4.3.1. i motivi diversi da quelli di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 cioè il primo ed il secondo, mancano dell’enunciazione della regola applicata e ritenuta non corretta, come pure dell’indicazione sommaria degli elementi fondamentali della fattispecie, cioè di quelli di cui sub a) e b) del precedente punto 4.2.1;

4.3.2. il motivo sul preteso vizio motivazionale, cioè il terzo, prospetta una contraddittorietà esistente soltanto tra la lettura della norma, come fornita dal giudice di merito, e quella ritenuta corretta, sicchè si risolve in censure che direttamente involgono l’interpretazione e andrebbero sussunte entro la fattispecie dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (riguardo alla quale, peraltro, si ripropongono i profili di inammissibilità di cui sub 4.3.1).

5. Tanto esime dal rilevare che la principale questione di merito (non estensione del privilegio ipotecario, secondo le condizioni indicate dall’art. 2855 c.c., commi 2 e 3, agli interessi moratori) è stata, risolta dal tribunale di Milano (che ha applicato le stesse conclusioni pure al caso dell’azione esecutiva per il pagamento dell’intero credito fondiario residuo, a seguito della risoluzione del contratto) in senso conforme alla giurisprudenza prevalente di questa Corte (da ultimo in base a Cass. 24 ottobre 2011, n. 21998, in caso in tutto analogo, cui integralmente può qui farsi richiamo;

ovvero in relazione a Cass. 11033/97, 8657/98, 4124/99 o 18312/07 ex aliis; in senso contrario, per l’estensibilità anche agli interessi moratori del privilegio de quo, consta la sola pronuncia di cui a Cass. 6668/98).

6. Il ricorso è pertanto inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese, per non avere gli intimati qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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