Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1031 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. avverso la procedura espropriativa immobiliare n. 108297/00 r.g.e. (riunita ad altra, recante il n. 105061/99 r.g.e.), intentata presso il tribunale di Roma da SanPaolo IMI spa nei confronti quanto meno di R.O. – per un credito anche nei confronti di A.B.L. srl, Mo.Am. e P.G., recato da decreto ingiuntivo per L. 295.475.435 – con pignoramento trascritto addì 8.6.00, la B.M. srl propose opposizione di terzo, con ricorso dep. il 24.3.03, deducendo di essere proprietaria del bene sito in (OMISSIS), in forza di contratto definitivo di compravendita trascritto si in tempo successivo alla trascrizione del pignoramento (il (OMISSIS)), ma seguito a contratto preliminare (intercorso tra la R. e tale Ma.Va., ma per persona da nominare, in seguito identificata appunto con la B.M. srl) trascritto in tempo anteriore (il 13.10.99); sicchè, derivando la prevalenza sul pignoramento – ai sensi dell’art. 2645-bis cod. civ. – della trascrizione del definitivo, che retroagiva a quella del preliminare, l’opponente chiedeva pure la sospensione dell’esecuzione e, con declaratoria di inefficacia del pignoramento, la cancellazione della sua trascrizione;

1.2. nell’opposizione di terzo così dispiegata si costituivano: il SanPaolo IMI spa, deducendo la propria carenza di legittimazione;

l’Italfondiario spa, cessionario del credito del primo, chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la simulazione assoluta del contratto preliminare e di quello definitivo e comunque la loro inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ.; Ma.Va., eccependo la carenza di legittimazione e l’insussistenza delle prospettate fattispecie di simulazione e di revocatoria; restavano invece contumaci la Banca Nazionale del Lavoro spa, R.O., P.G. ed Mo.Am.;

1.3. il tribunale di Roma, con sentenza n. 8506 del 22.4.08: accolse l’opposizione, ritenendo appunto prevalente la trascrizione del definitivo, in quanto retroagiva alla data di quella del preliminare ed essendo questa anteriore a quella del pignoramento, con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento nei confronti dell’opponente; dichiarò inammissibile la revocatoria dei due contratti, per la carenza di interesse del creditore procedente, in dipendenza del suo onere di agire, in ipotesi di vittorioso esito della revocatoria, nei confronti del terzo acquirente; rigettò la domanda di simulazione assoluta, per carenza di prova sulla mera apparenza dell’alienazione e dinanzi alla prova del pagamento del prezzo pattuito e della sua corrispondenza a quello di mercato;

condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite;

1.4. per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a tre motivi, l’Italfondiario spa, quale mandataria della SPV Ieffe srl, a sua volta cessionaria del credito per cui si procede; resistono con controricorso la B.M. srl, che dispiega altresì ricorso incidentale articolato su di un unico motivo, nonchè R.O. e M. V.; non depositano controricorso la B.N.L. spa, il SanPaolo IMI spa e P.G., indicata in ricorso anche come erede di Mo.Am.;

1.5. che, prodotta memoria dalla ricorrente, all’esito della discussione alla pubblica udienza del 21.12.11, il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va poi rilevato che:

2.1. la ricorrente articola tre mezzi di gravame, conclusi da quesiti di diritto:

2.1.1. con un primo motivo essa contesta la tesi del giudice di merito sulla necessità, per il creditore vittorioso in revocatoria, di iniziare una nuova procedura esecutiva nei confronti della controparte del suo debitore e ribadisce l’ammissibilità di una domanda revocatoria in via riconvenzionale in un giudizio di opposizione di terzo, ritenendo non necessario – in caso di esito vittorioso della revocatoria stessa – iniziare un nuovo processo esecutivo nei confronti del terzo;

2.1.2. con un secondo motivo essa censura il rigetto della domanda riconvenzionale di simulazione, sia per l’impossibilità di una prova negativa sull’esercizio del diritto di proprietà, sia per la mancata considerazione degli elementi probatori – analiticamente indicati – a sostegno del dedotto carattere simulato del trasferimento;

2.1.3. con un terzo motivo essa lamenta l’ingiustizia della propria condanna alle spese processuali anche del Ma., benchè questi abbia partecipato al giudizio a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio reso dal giudice, nonostante la sua carenza di passiva legittimazione, in qualità di promissario acquirente per persona da nominare;

2.2. dal canto loro, dei controricorrenti:

2.2.1. la B.M. srl contesta nel merito le avverse doglianze, argomentando per l’insussistenza dei presupposti delle invocate revocatoria e simulazione, come pure per la correttezza della valutazione del materiale istruttorio operata dal primo giudice e per la legittimità della condanna di Italfondiario alle spese anche del chiamato iussu iudicis; e, in via incidentale, nel medesimo controricorso invoca la riforma della gravata sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciare sul chiesto ordine di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento immobiliare già trascritto a favore di SanPaolo IMI spa e contro la R.:

formulando al riguardo un quesito riportante perfino gli estremi della formalità da cancellare;

2.2.2. R.O. deposita, quale copia a lei notificata dell’atto introduttivo del gravame, un atto di appello proposto si da Italfondiario, ma contro altra sentenza, nonchè il proprio controricorso notificato soltanto il 18.6.09: con conseguente inammissibilità per evidente tardività;

2.2.3. Ma.Va., dal canto suo, ribatte alla ricorrente principale con argomenti in tutto analoghi a quelli sviluppati dalla B.M. srl.

3. Va considerato, in via preliminare, che il ricorso principale è inammissibile:

3.1. esso riguarda infatti i capi della sentenza del tribunale che hanno deciso sulle domande revocatoria e di simulazione assoluta, dispiegate in via riconvenzionale dal creditore procedente nel corso del giudizio di opposizione di terzo proposto dal soggetto estraneo al processo esecutivo, controparte del debitore esecutato in atti che gli hanno validamente trasferito la proprietà del bene staggito in danno di quest’ultimo;

3.2. ma la domanda riconvenzionale proposta dall’opposto, quale convenuto nel giudizio di opposizione all’esecuzione, per la sua completa autonomia rispetto alla principale (ribadita anche, con effetti favorevoli all’attore, in tema di non applicabilità alla stessa dell’esclusione dalla sospensione feriale dei termini comminata per le opposizioni esecutive anche nei gradi di impugnazione: da ultimo, v. Cass. 15 febbraio 2011, n. 3688) non è soggetta alla regola d’impugnazione prevista per la decisione dall’art. 616 cod. proc. civ., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 (applicabile ratione temporis alla fattispecie e senza che possa rilevare la sua abrogazione, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, in virtù della disciplina transitoria di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 58 della stessa Legge: per tutte, Cass. 12 maggio 2011, n. 10451);

3.3. pertanto, mentre il capo di sentenza che decide sull’opposizione è ricorribile soltanto per cassazione, il capo che decide sulla domanda riconvenzionale resta soggetto agli ordinari mezzi di gravame (Cass. 29 agosto 2008, n. 21908; Cass. 20 giugno 2011, n. 13477;

principio ritenuto derogabile soltanto in ipotesi del tutto particolari, qui non ricorrenti, da Cass. 18 luglio 2011, n. 15731);

3.4. con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la sentenza resa dal giudice dell’opposizione esecutiva, ma avverso i suoi capi che decidono domande riconvenzionali, ivi compresi quelli sulle spese (riguardano la condanna in favore del terzo chiamato proprio tali domande).

4. Il ricorso incidentale di B.M. srl è poi inammissibile, perchè il quesito a suo corredo, oltre a dolersi della violazione in concreto attribuita alla gravata sentenza e ad enunciare una sommaria descrizione della fattispecie, non enuncia alcuna regula iuris idonea ad essere applicata ad una serie potenzialmente indefinita di casi futuri ed analoghi, così non rispondendo ai rigorosi requisiti al riguardo elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704) e determinandosi (per la carenza di tale terzo requisito) l’inammissibilità del ricorso (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339); e tanto a prescindere dalla normale devoluzione al giudice dell’esecuzione, in sede di definizione della procedura esecutiva, del potere di cancellare il pignoramento.

5. Dichiarati inammissibili i ricorsi principale e incidentale, non può provvedersi sulle spese di lite del giudizio di legittimità nei rapporti tra ricorrenti ed intimati che non hanno svolto attività difensiva o che – come la R. – hanno svolto in questa sede solo attività difensiva irrituale; mentre esse vanno poste a carico della ricorrente principale nei confronti sia del Ma., nei cui confronti essa è totalmente soccombente, che della B.M. srl, essendo evidente la prevalenza della soccombenza di Italfondiario nella complessiva valutazione delle contrapposte posizioni processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale; condanna la Italfondiario spa, nella qualità di cui in ricorso, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 – di cui Euro 200,00 per esborsi – per ciascuno dei controricorrenti B.M. srl – in pers. del suo leg. rappr.nte p.t. – nonchè Ma.Va..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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