Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1029 Opposizione al precetto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’Avv. A.G. notificava due distinti atti di precetto, e contestuale sentenza provvisoriamente esecutiva, contenente condanna in solido, di Edificatrice Cooperativa Comunale Cesena Coop e di L.P., al risarcimento dei danni (in dipendenza della pubblicazione di un articolo) e alle spese.

La Cooperativa e L. proponevano opposizione a precetto, che si concludeva con sentenza di rigetto, impugnata dinanzi alla Corte, in via principale, per le spese, dall’Avv. A.; in via incidentale dalla Cooperativa e da L. (cfr. distinto ricorso rg n. 15094 del 2009).

1.1. Nelle more del processo di opposizione a precetto, l’Avv. A. avviava pignoramento mobiliare presso alcuni istituti di credito. Il Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena – rigettava l’opposizione agli atti esecutivi, proposta da Edificatrice Cooperativa Comunale Cesena Coop e identica opposizione proposta da L.P., condebitore solidale, riunita alla prima (procedimento rg. n. 444/08, nella sentenza impugnata; riunione di cui si da atto nel ricorso: pag. 2) e compensava integralmente le spese processuali per giusti motivi (sentenza del 13 maggio 2009, n. 132).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Avv. A.G., con un unico motivo, esplicato da memoria, con il quale censura la totale mancanza di motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese giudiziali.

Resistono con distinti e identici controricorsi la Cooperativa e L.P., i quali propongono ricorso incidentale con tre motivi.

Al ricorso incidentale resiste A. con controricorso.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’opposizione sulle seguenti argomentazioni.

E’ corretta la tesi dell’opposto A. della mancanza dell’interesse all’opposizione.

L’opponente (recte, gli opponenti, ndr) ha contestato l’efficacia del pignoramento mobiliare presso terzi, nell’ambito del cui procedimento gli Istituti di credito avevano reso dichiarazione negativa, per mancanza di somme depositate; pignoramento che non è stato mai iscritto a ruolo e non ha mai avuto seguito, stante il mancato deposito del titolo e del precetto.

Nè l’opponente (recte, gli opponenti, ndr) ha dimostrato danni derivanti dal pignoramento presso terzi, nè ha contestato l’irregolarità formale, ma solo l’efficacia.

1.1. La decisione ha per oggetto i ricorsi riuniti proposti avverso la stessa sentenza.

2. E’ logicamente preliminare l’esame dei ricorsi incidentali (identici).

2.1. Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione all’interesse dei debitori a interporre opposizione agli atti esecutivi.

Il quesito di diritto è il seguente: "Se sussista l’interesse del debitore a proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in seguito alla sola notifica dell’atto di pignoramento presso terzi prima che il detto pignoramento sia iscritto a ruolo a cura dei procedente". 2.1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

I ricorrenti incidentali, che hanno dedotto in astratto l’interesse a presentare opposizione agli atti esecutivi in presenza di un pignoramento presso terzi avviato e l’incertezza in ordine al comportamento della controparte, non hanno neanche dedotto, come emerge dallo stesso quesito, l’interesse in concreto leso a coltivare l’opposizione e quale altra pronuncia, ad essi favorevoli, avrebbe dovuto rendere il giudice de merito. In realtà, tra le righe, la censura svolta in via incidentale sembra solo finalizzata ad una giustificazione della compensazione delle spese nella fase di merito.

In numerose pronunce, rispetto a fattispecie molteplici, la Corte ha ritenuto che "In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata" (Cass. 7 febbraio 2011, n. 3024; Cass. 23 febbraio 2010 n. 4340).

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., art. 2041 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, 19, 25, 27 e 30, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 e omissione e insufficienza di motivazione.

Il quesito di diritto è il seguente: "se sia inefficace o nullo l’atto di precetto portante indebita rivalsa IVA e indebita intimazione di compensi forensi non dovuti e conseguentemente se siano inefficaci o nulli gli atti esecutivi promossi dal creditore procedente sulla base di atto di precetto nullo o inefficace". 2.2.1. Il motivo è inammissibile per un duplice profilo. Da un lato si denuncia la violazione di norme rispetto all’opposizione a precetto (deciso con autonoma sentenza di merito, e ora oggetto di diverso ricorso per cassazione, cfr. distinto ricorso rg. n. 15094 del 2009) e si ricava dalla pretesa nullità del primo (come detto, oggetto di accertamento in altro giudizio) la nullità degli atti esecutivi successivi. Dall’altro, per la parte in cui la censura, come riportata in rubrica, sembra consistere nella omessa, insufficiente motivazione rispetto alla dedotta (in altro processo) nullità del precetto, nullità, incidente, secondo la prospettazione che sembra possibile ricavare, sugli atti esecutivi del processo in argomento, rileva in via preliminare la mancanza del necessario momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis. cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

2.3. L’ultimo motivo (indicato solo come "spese giudiziali") si conclude con un quesito, indicato come quinto, del seguente tenore:

"se le spese giudiziali dei procedimenti di merito e di legittimità relativi ad opposizione agli atti esecutivi promossi in base a precetto nullo o comunque inefficace vadano poste a carico del procedente opposto".

Tale censura è difficilmente qualificabile come "motivo" in senso proprio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., e art. 366 c.p.c., n. 4.

Rilevano, in tale direzione, la mancanza di una rubrica e della indicazione delle norme di diritto violate, oltre che a commistione con altra causa (relativa ad opposizione a precetto) e il riferimento contestuale al giudizio di merito e di legittimità. 2.4. Consegue l’inammissibilità dei ricorsi incidentali.

3. Il ricorso principale è fondato.

E’ applicabile ratione temporis l’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione novellata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, secondo il quale il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione". La sentenza impugnata ha basato la compensazione delle spese su "giusti motivi", senza altro aggiungere.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati". (Cass. 27 settembre 2010, n. 20324; Cass. 10 giugno 2011, n. 12893). Non essendo esplicitati i motivi, il ricorso va accolto.

3.1. Alla cassazione della sentenza in accoglimento del ricorso principale, può far seguito la decisione nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla liquidazione delle spese processuali per il giudizio innanzi al Giudice di pace, conclusosi con il rigetto delle opposizioni proposte. Le dette spese sono liquidate a favore del ricorrente, come da dispositivo.

4. Con riferimento alle spese del giudizio di cassazione, ritiene il collegio che sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.

Una sentenza di rigetto dell’opposizione, fondata sul difetto di interesse a proporla per la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi, già avviato, poteva ingenerare l’aspettativa del riconoscimento – in sede di legittimità – di un interesse astratto alla proposizione dell’opposizione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali; accoglie il ricorso principale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna Edificatrice Cooperativa Comunale Cesena Coop e L.P., in solido, al pagamento, in favore dell’Avv. A.G., delle spese processuali dell’unico grado di merito, nella misura di Euro 1.725,00 per diritti, di Euro 2.300,00 per onorari, oltre Euro 400,00 per esborsi. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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