Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-06-2011) 19-09-2011, n. 34313 Accertamenti tecnici di polizia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 2 novembre 2010, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Urbino il 7 febbraio 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di V.M. in ordine alle contravvenzioni di cui ai capi B- B) perchè estinte per prescrizione ed ha rideterminato la pena in ordine ai residui reati, escluse le attenuanti generiche, in anni sei di reclusione ed Euro 2.000 di multa.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale rinnova in larga misura le stesse doglianze già proposte in appello e disattese dai giudici di quel grado. Nel primo motivo si eccepisce la nullità della ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in data 22 novembre 2005, con al quale venne rigettata la richiesta di rinvio per impegni professionali, avanzata dal difensore. Si osserva, in particolare, che la circostanza che l’imputato fosse detenuto per quella causa non poteva assumere carattere dirimente, in quanto, da un lato, l’imputato aveva espresso la propria non opposizione al rinvio ed alla conseguente sospensione dei termini di custodia cautelare, dall’altro, che il procedimento per il quale il rinvio era sollecitato era di natura complessa e riguardava imputati alcuni dei quali in stato di detenzione. In sostanza, il giudice avrebbe omesso di effettuare una valutazione ponderata fra gli impegni – offrendo, per di più, una motivazione intrinsecamente carente, laddove censura una contraddittorietà della richiesta in realtà inesistente – ed i giudici dell’appello avrebbero a loro volta trascurato di fornire adeguata risposta in merito alla censura loro devoluta. Si lamenta, poi, anche il rigetto della richiesta di differimento della udienza del 25 gennaio 2006, posto che la richiesta stessa, contrariamente a quanto ritenuto del giudice del merito, doveva ritenersi del tutto tempestiva, mentre la presenza alla udienza di un difensore designato come sostituto non poteva ritenersi sanante, essendo stata quella presenza limitata a dedurre l’impedimento. Nel secondo motivo si rinnova, poi, la eccezione di inutilizzabilità della relazione della polizia scientifica in materia di comparazione di immagini, non trattandosi, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, di atti o accertamenti irripetibili e non potendo dunque la relativa documentazione essere acquisita senza il consenso delle parti. Si censura, poi, nel terzo motivo, la motivazione della sentenza in punto di responsabilità, giacchè, venendo meno la comparazione effettuata dalla polizia giudiziaria, verrebbe meno un coerente quadro indiziario a carico dell’imputato. Si prospetta, infine, vizio di motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendo stata fornita adeguata spiegazione delle ragioni per le quali le attenuanti stesse sarebbero state erroneamente concesse in primo grado.

Le censure relative al rigetto delle richieste difensive di differimento della udienza per impegni professionali del difensore non sono fondate giacchè, al di là della motivazione offerta sul punto dai giudici del merito, è assorbente rilevare che il difensore non ha in alcun modo prospettato la impossibilità di designare – per il procedimento "pregiudicato" – un sostituto, visto che proprio di un sostituto si era avvalso per sollecitare un rinvio, impropriamente circoscrivendone il ruolo a mero nuncius dell’impedimento già dedotto. Del pari infondate sono le doglianze in punto di trattamento sanzionatone avendo la sentenza impugnata fornito adeguata motivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche già concesse in primo grado. E’invece fondata la censura relativa alla utilizzazione della relazione della polizia scientifica concernente il raffronto tra le sembianze dell’imputato e le caratteristiche fisionomiche del soggetto ripreso dalle telecamere installate presso gli istituti rapinati, non trattandosi di attività irripetibile e non essendo stato formulato il consenso alla relativa acquisizione.

Contrariamente all’assunto della Corte territoriale, infatti, la documentazione in questione non può affatto ritenersi frutto di attività irripetibile, trattandosi di accertamenti di carattere tecnico-scientifico che possono in ogni tempo essere effettuati, sotto forma di perizia o di consulenza, e che non presentano in alcun modo connotazioni di tipo "distruttivo" dei reperti (in sè, per di più, non soggetti a facile dispersione o deterioramento) sulla cui base simili accertamenti possono essere condotti. Spetterà, dunque, al giudice del rinvio, verificare la necessità di quegli accertamenti di polizia, e procedere, se del caso in sede di rinnovazione della istruzione dibattimentale, alla rituale acquisizione o rinnovazione nelle dovute forme di quella attività di indagine tecnico-scientifica, verificandone, all’esito, la relativa congruenza probatoria rispetto al restante materiale di prova.

Restano in proposito assorbite le ulteriori censure svolte al riguardo dal ricorrente. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, per nuovo esame del punto relativo alla richiamata relazione della polizia scientifica, non potendo la stessa ritenersi utilizzabile in forza delle argomentazioni adottate dai giudici a quibus.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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