Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 19-09-2011, n. 34321 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.D. è stato sottoposto a procedimento penale per il reato "di cui all’art. 81 cpv. c.p. e art. 648 c.p., perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, alfine di profitto acquistava o comunque riceveva: n. 2 computer HP DZ2000 serie cxz 5081 provento del delitto di furto aggravato commesso in danno della (OMISSIS); n. 1 stampante LEXMARK Z25 provento del delitto di furto aggravato commesso in danno dell’Agenzia immobiliare "(OMISSIS)", in data (OMISSIS).

Accertato in (OMISSIS).

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquiennale ex art. 99 c.p., comma 4".

Il Tribunale di Albenga, a seguito di giudizio con il rito abbreviato, con sentenza del 12.10.2007 dichiarava la penale responsabilità dell’imputato e riconosciuta l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, nonchè la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione e Euro 300,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

La difesa dello imputato proponeva appello avverso la suddetta decisione richiedendo:

a) l’assoluzione dell’imputato con la formula "il fatto non costituisce reato" difettando la prova della provenienza illecita delle cose trovate in possesso dell’imputato;

b) in via subordinata il fatto doveva essere riconsiderato sotto la diversa qualificazione dello incauto acquisto;

c) la riduzione della pena siccome ritenuta eccessiva.

La Corte d’Appello, con sentenza 19.11.2010 dichiarava la inammissibilità della impugnazione proposta non essendo state indicate le ragioni per le quali la decisione doveva essere considerata ingiusta, non essendo state illustrate ragioni di impugnazione coerenti con il tenore della motivazione della decisione di primo grado, non essendo stato spiegato perchè il fatto di ricettazione dovesse essere diversamente qualificato e non essendo state indicate le ragioni per le quali la pena dovesse essere contenuta.

Avverso la suddetta decisione ricorre per Cassazione la difesa dell’imputato, impugnando in primis l’ordinanza dibattimentale con la quale la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di rinvio dell’udienza formulata dal difensore di fiducia dell’imputato, pronunciata sull’assunto che in atti non risultava alcuna nomina di detto difensore. In particolare la difesa rileva che l’imputato aveva effettuato la nomina del difensore di fiducia ai sensi dell’art. 123 c.p.p., mediante dichiarazione resa presso la Casa circondariale ove si trovava ristretto per altra causa. La difesa quindi sostiene, proprio in forza di tale nomina di avere richiesto alla Corte d’Appello un rinvio della udienza che non era stato accordato, non risultando in atti la nomina del detto difensore.

Conformemente alle conclusioni assunte dal Procuratore generale in questa sede, va rilevato che nel caso in esame non è stata fornita alcuna prova che l’imputato avesse nominato l’avv.to SICCARDI quale proprio difensore di fiducia, con la conseguenza che la doglianza nella sua illustrazione appare generica e come tale inammissibile.

In riferimento alla sentenza impugnata, la difesa lamenta il vizio di applicazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), nonchè il vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Va premesso in via generale che per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell’impugnazione nel caso in cui i motivi di gravame siano generici.

Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il punto che l’appellante intende devolvere al giudice del gravame, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando le ragioni di fatto e di diritto del dissenso dalla decisione impugnata.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha reso adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto inammissibile il gravame con riferimento ai primi due motivi di impugnazione, nè la difesa sul punto è riuscita a fornire argomenti per una diversa valutazione e per un giudizio di manifesta illogicità della decisione.

Diversamente si deve affermare per quanto attiene al terzo motivo di Appello proposto dalla difesa dello imputato.

Infatti, se pur in termini sintetici, la difesa ha indicato sia il punto della sentenza di primo grado che ha inteso devolvere al giudice del gravame (trattamento sanzionatorio), sia l’oggetto della doglianza (eccessività della pena), in sè, astrattamente non manifestamente infondato, tenuto conto che proprio in virtù delle accordate circostanze generiche e del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, all’imputato poteva essere comminata un trattamento sanzionatorio più lieve.

Sotto questo punto di vista l’atto di appello non poteva pertanto essere dichiarato inammissibile, apparendo manifestamente illogica la motivazione in riferimento alla affermata genericità del terzo motivo di gravame.

Pertanto la sentenza va annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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