Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1027

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 21/2/2009 la Corte d’Appello di Ancona respingeva il gravame interposto dal sig. P.C. avverso la decisione Trib. Fermo 20/11/2002 di accoglimento dell’opposizione di terzo revocatoria spiegata dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura in relazione alla pronunzia Trib. Fermo 14/4/1997 che aveva accolto la domanda di trasferimento di immobili ex art. 2932 c.c. dal P. formulata nei confronti dei sigg.ri I.A. e S.I..

Avverso la suindicata pronunzia il P. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resistono con controricorso il Fallimento Calzaturificio Maja di Iagatti Alberto e Sangiorgio Iolanda s.d.f. e dei singoli soci I.A. e S.I., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1^ motivo il ricorrente in via principale denunzia "violazione o erronea o falsa applicazione" degli artt. 325 e 404 c.p.c., "erronea o omessa valutazione delle risultanze istruttorie".

Con il 2^ motivo denunzia "erronea valutazione delle prove documentali e orali", "insussistenza del dolo e/o della collusione del nesso di causalità tra il vizio e la sentenza preteso per la proponibilità dell’azione ex art. 4040 c.p.c., comma 11"; nonchè omessa, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi recano infatti quesiti di diritto formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività, tali cioè da non consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433;

Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;

Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr.

Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonchè di poter circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064), risolvendosi in buona sostanza in una richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle proprie tesi difensive.

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi non recano la prescritta "chiara indicazione" – secondo lo schema e nei termini delineati da questa Corte – delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica della medesima, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto nella specie altresì carente di autosufficienza, atteso che il ricorrente in via principale fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (es., la "documentazione ipo-catastale"), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v.

Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del medesimo (cfr. Cass., 6/5/2009, n. 10432).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, in favore del Fallimento Calzaturificio Maja di Iagatti Alberto e Sangiorgio Iolanda s.d.f. e dei singoli soci I.A. e S.I..

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del Fallimento Calzaturificio Maja di Iagatti Alberto e Sangiorgio Iolanda s.d.f. e dei singoli soci I.A. e S.I..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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