Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1026

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 15 febbraio 2002 il Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda del Fallimento STAGE proposta contro il Comune di Taranto, che condannava al pagamento della somma di L. 71.726.00, ceduta con atto notarile debitamente notificato, come da 32 fatture non pagate dal Comune per l’occupazione dei locali dell’Hotel Terminal a favore di famiglie sfrattate e cedute dal titolare dell’Hotel.

Su gravame del Comune, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – il 25 gennaio 2006 ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il Comune, affidandosi ad un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso il Fallimento STAGE – Società turistica alberghiera gestione s.r.l..

Le parti costituite hanno depositato rispettive memorie.

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Per una esatta comprensione della vicenda va posto in rilievo che la Curatela fallimentare della STAGE, in quanto quest’ultima cessionaria di n. 32 fatture dall’importo di L. 77.726.900 da parte del titolare dell’Hotel Terminal convenne in giudizio il Comune di Taranto, che aveva occupato l’immobile per alloggiarvi famiglie sfrattate, per ottenerne il pagamento sul presupposto che la cessione era stata notificata al Comune medesimo.

Appellando la sentenza di primo grado, che accolse la domanda, il Comune evidenziava la nullità e/o inesistenza della cessione, in quanto, a suo avviso, il credito non era sorretto dal requisito della forma scritta, richiesta ad substantiam, la sola che avrebbe potuto impegnare l’ente territoriale.

Per questo motivo l’ente non aveva riconosciuto le somme di cui alle fatture nn. (OMISSIS) perchè relative a servizi mai autorizzati.

Il giudice dell’appello, preso atto della mancanza di forma scritta, come evidenziato dal Comune, qualificava la domanda come da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..

Il Comune ricorrente, con l’unico motivo si duole di questa decisione, assumendo che non aveva mai autorizzato i servizi fatturati come sarebbe risultato anche dalle deposizioni dei dipendenti comunali (p.5 ricorso).

2.-Ciò posto osserva il Collegio che la censura (violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) va disattesa.

Di vero, il giudice dell’appello, premesso che l’azione va qualificata tenendo conto della prospettazione datane dall’attore, dopo avere letto il libello introduttivo, ha escluso in maniera categorica che si trattasse di azione contrattuale.

E ciò, sia perchè le fatture esibite si riferivano all’occupazione dei locali sia perchè non ha rinvenuto riferimento ad alcun accordo tra Comune e Hotel Terminal, per cui si trattava di azione ex art. 2041 c.c. proprio per la circostanza sopra evidenziata, anche perchè proprio la carenza di forma scritta, quale requisito essenziale per far nascere una obbligazione contrattuale per la P.A. rendeva proponibile l’azione di ingiustificato arricchimento.

In altri termini, la curatela agiva semplicemente per la corresponsione di somme a lei dovute a seguito della occupazione da parte del Comune dei locali dell’hotel e che tali somme non erano state versate come testimoniato dal ragioniere capo del Comune.

Peraltro, l’utilizzazione dei locali non è stato mai oggetto di contestazione.

Ne consegue che la decisione è corretta, perchè conforme ai canoni giuridici e ai criteri interpretativi seguiti e va confermata in ogni sua parte, non potendosi tralasciare una osservazione.

Nella censura in cui si indicano le tre fatture che il Comune disconosce non si allega nemmeno di quali "servizi" si tratti.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alle spese del presente giudizio per cassazione, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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