T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 06-10-2011, n. 1728 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 25 agosto 1994, notificato il successivo 5 settembre, con cui il Comune di Alcamo ha ordinato la demolizione di talune opere in assenza del titolo concessorio, realizzate in un fabbricato destinato ad abitazione sito in Alcamo Marina, ricadente in terreno distinto in catasto alla particella 15 del foglio di mappa 1, sulla scorta del verbale di contravvenzione n. 386/94 redatto dai Vigili Urbani del Comune intimato, premettendo:

– di avere acquistato, con atto di compravendita del 14.04.1961, la proprietà di una casa sita in Alcamo Marina, composta di due vani ed accessori e area libera soprastante;

– di avere successivamente ampliato l’edificio, presentando in data 31.03.1987 istanza di sanatoria edilizia, in applicazione della L. n. 47/1985, al fine di regolarizzare l’intera costruzione;

– di avere eseguito, dopo tale data, solo lavori di manutenzione nel solaio, per il ripristino della copertura, dandone comunicazione al Sindaco nel mese di marzo 1988.

Viene mossa, nei confronti dell’impugnato provvedimento, la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed insussistenza dei presupposti e difetto di motivazione; violazione della legislazione urbanistica ed in particolare della L. n. 47/1985 e della L.R. n. 37/1985: l’ordine di demolizione farebbe riferimento ad una errata valutazione dei fatti, confondendo il vecchio fabbricato, ultimato anteriormente al 1951, con una costruzione recente; non terrebbe conto della realizzazione di sole opere di manutenzione e di ristrutturazione.

B. – Il Comune di Alcamo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

C. – Con ordinanza n. 2639 del 12 dicembre 1994 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

D. – A seguito dell’avviso di pendenza ultradecennale del ricorso datato 09.10.2006, parte ricorrente ha depositato il 26.03.2007 istanza di fissazione di udienza (prot. n. 658).

F. – Alla pubblica udienza del 23 settembre 2011, presente il procuratore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

A. – Il ricorso è infondato.

A.1. – E’ necessario premettere, in punto di fatto che:

– dall’esame dell’ordinanza di demolizione, si evince che l’oggetto del provvedimento repressivo è costituito dalla realizzazione abusiva di "UN 2° PIANO MANSARDA DI 8 mq. CIRCA CON STRUTTURA IN CONCI DI TUFO E COPERTURA IN LEGNO E TEGOLE LA CUI ALTEZZA VARIA DA m. 2,40 A m. 3,20. COME DICHIARATO, DETTO PIANO ESISTEVA DA CIRCA 6 ANNI, E SOLO DA SEI MESI STAVA EFFETTUANDO LA SOSTITUZIONE DELLE TRAVI PERCHE’ USURATE." (v. ordine di demolizione impugnato);

– pur non disponendo il Collegio della copia del contratto di compravendita dell’immobile interessato dall’intervento abusivo – che parte ricorrente richiama, ma non ha prodotto in atti – dalla lettura del ricorso, e degli atti allegati, si evince come l’immobile originario non avesse né il primo piano, né il secondo piano mansardato (oggetto quest’ultimo dell’ordine di demolizione), essendo descritto come "una casa sita in Alcamo Marina composta di due vani ed accessori e area libera soprastante…l’acquirente ha utilizzato il fabbricato nello stato in cui si trovava, limitandosi all’esecuzione di normali attività di manutenzione ordinaria. Successivamente l’edificio è stato ampliato e poi, al fine di regolarizzare con certezza tutta la costruzione, la sig.ra S. ha presentato in data 31/3/1987 domanda di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47…";

– la stessa perizia giurata prodotta da parte ricorrente, datata 22.02.1988 – quindi di molto anteriore rispetto al verbale di contravvenzione elevato dai vigili urbani del Comune di Alcamo (1994) – descrive lo stato del fabbricato, a quella data, facendo riferimento all’esistenza di due piani (piano terra e primo piano).

Ne deriva che, rispetto alla parte abusiva dell’immobile di cui è stata disposta la demolizione, la ricorrente non fornisce alcun principio di prova in ordine alla data di realizzazione.

Va rammentato, al riguardo, che l’onere della prova in ordine all’epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull’interessato, che intende dimostrare la legittimità del proprio operato, e non sul Comune: quest’ultimo, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il poteredovere di sanzionarla ai sensi di legge.

Tale onere, poi, può ritenersi a sufficienza soddisfatto, solo quando le prove addotte risultino obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto (T.ar. Sicilia, III, 29 luglio 2009, n. 1375; 15 aprile 2009, n.687; T.ar. Umbria, 10 luglio 2003, n. 589): onere della prova, che non è stato in alcun modo assolto da parte ricorrente.

B. – Per le suesposte considerazioni, l’impugnata ingiunzione di demolizione resiste alle censure dedotte, con conseguente reiezione del ricorso.

C. – Non è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che l’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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