Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1024 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 17 gennaio 2006 il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda di Pi.Pi. proposta contro Trenitalia s.p.a. che condannava al risarcimento del danno subito dall’attore per continui ritardi accumulati dai treni interregionali sulla tratta (OMISSIS) e per i quali egli era regolarmente abbonato, quantificando il danno in Euro 624,00.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione Trenitalia, affidandosi a due articolati motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimato.

La ricorrente Trenitalia ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che ci si trova di fronte ad una sentenza del Giudice di Pace che ha trattato di un contratto di massa, così qualificata la vicenda, come si ricava dalla domanda inoltrata dal Pe., che si lamentava della responsabilità di Trenitalia per asserito danno esistenziale da inadempimento contrattuale, a lui cagionato dai continui ritardi dei convogli regionali e per i quali si era fornito di apposito abbonamento, nonchè dalla stessa ricorrente, che non contesta tale qualificazione.

Ciò posto in rilievo, va affermato che la citazione avanti al Giudice di Pace è del 4 marzo 2004, per cui si applica, ai sensi del D.L. n. 18 del 2003, art. 1 bis convertito in L. 7 aprile 2003, n. 63, la nuova formulazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2 nella parte in cui esclude il ricorso al giudizio di equità quando il processo abbia ad oggetto, come in questo caso, un "contratto di massa", essendo previsto all’uopo l’appello (giurisprudenza costante, da ultimo Cass. n. 11361/10).

Ne consegue che il ricorso è inammissibile, per cui al Collegio è impedito l’esame delle censure proposte dalla ricorrente.

Nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla dispone per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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