Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 19-09-2011, n. 34311 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.R.G. (unitamente a S.L. quale concorrente per la parte della vicenda commessa in danno di C.G.) è stato sottoposto a procedimento penale per la violazione dell’art. 640 c.p., art. 81 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 7, perchè alfine di trarre per sè un ingiusto profitto con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso: una prima volta nel (OMISSIS), in occasione di una trattativa di vendita svolta presso l’autorivendita MOVING CAR di S.L., avente ad oggetto l’autovettura MERCEDES Benz mod. E270 (OMISSIS) appartenente a C. G., induceva in errore il C. e il S., giacchè, dopo avere concordato il prezzo di cessione per L. 38.000.000, versava n. 2 assegni bancari tratti sul CREDITO ARTIGIANO, agenzia di (OMISSIS), facendo ad essi falsamente credere che tali assegni erano muniti di copertura di fondi: così riuscendo a farsi consegnare dal C. l’autovettura e convincendo il S. a cambiare tali due assegni a vuoto con un proprio assegno di pari importo di L. 38.000.000; una seconda volta, dopo avere ottenuto la predetta autovettura, falsamente qualificandosi come C.G. nei suoi rapporti con la agenzia di pratiche AUTOR FD.G.C. di P.G. e così inducendo in errore M.S. sulla legittimità della provenienza di tale autovettura, otteneva che il M. il 29.11.2004 acquistasse la predetta autovettura per il prezzo di L. 30.000.000, così procurando a sè stesso un ingiusto profitto e provocando alle vittime un danno patrimoniale di rilevante gravità. In luoghi vari, denuncia del C. il 30.5.2003 e denuncia del (OMISSIS) il 27.1.2005".

Con sentenza del 12.12.2007 il Tribunale di Campobasso, ha condannato l’imputato alla pena di mesi cinque di reclusione e Euro 500,00 di multa, assolvendo il S.L. dal reato ascritto non sussistendo il fatto.

La difesa D.R. proponeva appello lamentando: 1) la violazione dell’art. 521 c.p.p.; 2) le erronea valutazione delle prove non emergendo indizi della esistenza di un rapporto tra l’appellante e il C.; 3) mancanza della prova della esistenza di artifici e raggiri posti in essere dal D.R. in danno del S.; 3) mancanza della prova che il D.R. abbia avuto a disposizione, per il tramite del S., il veicolo già appartenuto al C.; 4) mancanza della prova che il D.R. abbia negoziato il veicolo MERCEDES Benz mod. E270 Tg (OMISSIS) cedendola al M..

La Corte d’Appello ha parzialmente accolto l’impugnazione del D. R., assolvendolo dall’imputazione di truffa in danno del C., e "ribadita la penale responsabilità del D.R. G. in ordine agli altri fatti di truffa ascrittigli al capo a) delle rubrica e con le già concesse attenuanti generiche e la ritenuta continuazione" lo ha condannato alla pena di mesi cinque di reclusione e Euro 400,00 di multa, confermando le statuizioni civili a favore della parte offesa M.A. e M.S..

Tramite il difensore, il D.R. propone pertanto ricorso per Cassazione deducendo: 1.) vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto al contenuto delle acquisizioni processuali rilevando da un lato la mancanza della prova della disponibilità del veicolo MERCEDES Benz mod. E270 Tg (OMISSIS) da parte del D.R. e dall’altro la mancanza della prova che sia stato proprio quest’ultimo ad avere ceduto il veicolo al M., giustificata attraverso una erronea lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni C. e M..

Il ricorso è fondato e va accolto, conformemente anche alle conclusioni formulate dalla Pubblica accusa in udienza.

La Corte d’Appello ha ritenuto il D.R. responsabile del delitto di truffa in danno del M. sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) la autovettura mercedes di proprietà del C. era stata trasferita nella disponibilità dell’imputato, presumibilmente attraverso il S.; 2) il D.R. aveva l’interesse a disfarsi del veicolo cedendola ad un ignaro acquirente sulla base di documentazione che lo faceva apparire il legittimo titolare della proprietà dell’autoveicolo.

La Corte territoriale afferma che la prima circostanza è provata attraverso l’atto di transazione del 30.7.2003 intercorso tra il C. e il S. e dall’atto di citazione proposto dal S. nei confronti del D.R. nel giudizio di convalida del sequestro giudiziario. La motivazione appare illogica e carente.

La circostanza di cui al punto 1) appare del tutto indimostrata attraverso la scrittura privata 30.7.2003. Dall’esame del documento non emerge alcun fatto o riferimento dal quale si possa desumere che il D.R. abbia avuto a disposizione il veicolo del C.;

dalla motivazione della sentenza impugnata, inoltre non si comprende quale dato oggettivo probatoriamente inequivoco abbia tratto la Corte territoriale dall’atto di citazione proposto dal S. nei confronti del D.R. per ritenere provata la circostanza di cui al punto 1); inoltre non si comprende come il D.R., esclusa la sussistenza di un delitto di truffa nei confronti del C. abbia avuto la disponibilità del veicolo e in caso affermativo, da chi la abbia ricevuta e a quale titolo e, ancora, se abbia avuto a disposizione anche la procura irrevocabile a vendere consegnata dal C. al S., come si desume dal tenore dell’ultima clausola contenuta nella scrittura privata di transazione del 30.7.2003.

In riferimento al punto 2), dalla motivazione della decisione impugnata non si comprende (e di qui la fondatezza della censura di carenza di motivazione) come si sia svolta la negoziazione del veicolo nella trattativa con il M., alla luce delle seguenti considerazioni: a) dalla sentenza di primo grado emerge che il veicolo sarebbe stato ceduto ad un extracomunitario e in seguito al M.A.; b) dalla sentenza del Tribunale e da quella della stessa Corte d’Appello non si comprende chi sia la persona che ha materialmente contrattato la cessione del veicolo al M., e chi sia la persona che ha consegnato al C.G. la documentazione della vettura ed infine se detta documentazione fosse regolare; c) nè dalla sentenza impugnata, nè da quella di primo grado, si comprende se il C. abbia accertato e in quale modo le generalità della persona che ha venduto il veicolo al M. e se tale identificazione sia stata fatta dal notaio presso il quale è stata formalizzata la vendita; d) dalla sentenza non si comprende inoltre in base a quale titolo il cedente del veicolo disponesse del libretto di circolazione in originale, del certificato di proprietà e dei documenti utili alla cessione del veicolo e non si comprende se legittima fosse il possesso della suddetta documentazione.

Le indicate carenze di motivazione attengono ad aspetti salienti della vicenda penale, ed inerenti agli elementi costitutivi del delitto di truffa contestato. Le rilevate carenze di motivazione impongono quindi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *