Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1023 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su gravame di I.C. avverso la sentenza 24 marzo 2003 del Giudice di pace di Fermo il Tribunale di quella città il 10 febbraio 2006 ha riformato parzialmente le sentenza di prime cure che aveva compensato parzialmente tra le parti le spese di lite, a seguito di opposizione respinta a decreto ingiuntivo, emesso a favore dell’ I. nei confronti di T.G. per la esecuzione di alcuni lavori.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il T., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale l’ I., affidandosi ad un unico motivo.

Al ricorso incidentale resiste con controricorso il T..

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

Osserva il Collegio che il cuore della questione concerne la non dichiarata compensazione delle spese di primo grado, assumendo il ricorrente principale che l’ I. si era vista dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, non si era presentato a rendere il libero interrogatorio, non aveva partecipato al tentativo di conciliazione mentre egli avanti al Giudice di Pace si era attivato per concludere anticipatamente la controversia.

A suo avviso, quindi, egli non doveva essere condannato al pagamento delle spese di primo grado.

Questi in estrema sintesi i due motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per insufficiente, arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie – primo motivo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 – secondo motivo).

Orbene, è principio consolidato che in tema di regolamentazione delle spese di lite il giudice gode di un potere discrezionale che può essere censurato solo quando condanna la parte totalmente vittoriosa.

Nella specie, con una motivazione appagante sotto ogni profilo nell’esercizio del suo potere, il giudice dell’appello ha ritenuto che il T. fosse uscito sostanzialmente soccombente.

Ed al riguardo è sufficiente leggere la sentenza impugnata per rendersi conto di ciò (v.p. 4-5 sentenza impugnata).

In merito, poi, alla richiesta dell’ I. nei confronti del T. ex art. 96 c.p.c., e di cui tratta il ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.), va osservato che essa è stata respinta sulla base di due rationes decidendi.

La prima per la sua novità e, quindi, inammissibilità.

La secondo per questione di merito, avendo ritenuto il giudice dell’appello che la pattuizione tra le parti non fosse chiara al punto che si dovette ricorrere ad una CTU per accertare il valore dei lavori eseguiti.

Il che è sufficiente per rigettare la censura, che peraltro, si presenta apodittica in parte.

Conclusivamente, i ricorsi vanno respinti, per cui sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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