Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 19-09-2011, n. 34310 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Roma,del 22.6.2007, per i reati di detenzione per la vendita di merce recante marchi contraffatti e di ricettazione, alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 250 di multa, ritenuta la continuazione, l’ipotesi lieve della ricettazione e le attenuanti generiche, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:. a) La violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 125 c.p.p., n. 3, art. 474 c.p., art. 133, commi 1 e 4 e art. 15 c.p. la merce, per le modalità di produzione e confezionamento, non erano tali da poter trarre in inganno i potenziali clienti sull’effettiva provenienza dalle case detentrici del marchio, e comunque, per configurarsi il reato occorreva che sussistessero le condizioni richieste dall’art. 474 c.p., comma 2. b) La violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 125 c.p.p., n. 3, e art. 648 c.p. e art. 15 c.p. deducendo l’assenza di prove della consapevolezza di detenere merce con marchio contraffatto. Ritiene il ricorrente che, non essendo ipotizzabile che l’imputato, in ragione della sua provenienza da paese diversamente sviluppato, potesse avere effettiva cognizione di marchi di ditte internazionali e della legislazione specialistica in materia, in violazione dell’art. 15 c.p., sia stata ritenuta la sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati di falso e ricettazione.

Motivi della decisione

2.1 Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

2.2 In ordine alla prima doglianza va ricordato che, con decisione ripetuta e costante, questa Corte ha già ritenuto che ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente e necessaria l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell’acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, sia stato o no registrato, data l’illiceità dell’uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore, utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorchè al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo.(tra le tante Sentenza n. 40170 del 2009 Rv. 244750).

2.3 Non può, inoltre, ritenersi inquadrabile nell’ambito delle situazioni soggettive che, solo eccezionalmente, alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/88 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 5 c.p.), consentono di ritenere inoperante il principio generale, tuttora valido, della inescusabilità della ignoranza della legge penale, la situazione di chi, sol perchè straniero, adduca a sua giustificazione la diversità della legge italiana rispetto a quella del suo paese d’origine. Sentenza n. 3114 del 1993 Rv. 196816. 2.4 Il ricorso, perciò, deve essere rigettato.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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