T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1460 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente, sig.ra J.U., ha impugnato, l’ordinanza del Comune di Carrara n. 139 del 13 marzo 2010, con cui è stata dichiarata decaduta dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. situato in Villaggio S. Luca, n. 31, e le è stato ingiunto l’immediato sgombero del medesimo, con riconsegna delle chiavi. Ha impugnato, altresì, gli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe.

1.1. A supporto del ricorso, con cui ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, degli atti impugnati, la sig.ra U. ha dedotto i seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. b), della l.r. n. 96/1996 e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione dei principi di completezza e veridicità dell’istruttoria, contraddittorietà, errore, travisamento dei fatti, illogicità e difetto dei presupposti, violazione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, insufficiente motivazione, ingiustizia manifesta; II) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. d), della l.r. n. 96/1996, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore, travisamento dei fatti, illogicità e difetto dei presupposti, violazione del principio del buon andamento della P.A., insufficiente motivazione; III) violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990, nonché violazione del giusto procedimento.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Carrara, depositando una memoria difensiva, con allegata documentazione, e concludendo per la reiezione del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, previa reiezione, altresì, dell’istanza cautelare.

2.1. Nella Camera di consiglio del 22 giugno 2010 il Collegio, considerata, ad un sommario esame, l’istanza cautelare meritevole di accoglimento limitatamente all’omessa previsione, nell’ordinanza comunale impugnata, di un termine congruo per il rilascio dell’alloggio, con ordinanza n. 531/2010 ha accolto in parte qua la predetta istanza.

2.2. In vista dell’udienza pubblica il Comune di Carrara ha depositato il provvedimento dirigenziale n. 578/10 del 7 settembre 2010, recante annullamento in autotutela dell’ordinanza comunale n. 139 del 13 marzo 2010, oggetto del ricorso in epigrafe, e contestuale apertura di un nuovo procedimento volto alla declaratoria di decadenza della sig.ra U. dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P., con assegnazione alla stessa di un termine di quindici giorni per proporre deduzioni scritte e documenti. La difesa comunale ha, inoltre, depositato una memoria finale, in cui ha esposto che la ricorrente ha presentato scritti difensivi di tenore identico a quanto sostenuto in giudizio e che il Comune non ha emesso alcuna nuova declaratoria di decadenza, preferendo attendere la definizione del ricorso.

2.3. All’udienza di merito del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il Collegio deve rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, atteso il già menzionato annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata e la rinnovazione del relativo procedimento ad opera dell’Amministrazione Comunale. Quest’ultima si sforza, nelle sue difese, di dimostrare la procedibilità del gravame (ai fini di una decisione di rigetto dello stesso), affermando che l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 139/2010 – oggetto del ricorso – sarebbe limitato unicamente all’omessa previsione, in questa, di un termine congruo per il rilascio dell’alloggio, ma l’osservazione è palesemente infondata. La semplice lettura, non già delle sole premesse, ma anche della parte dispositiva del provvedimento gravato, dà conto del fatto che l’autoannullamento investe l’intera ordinanza oggetto dell’intervento in autotutela, con il corollario della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso promosso contro l’ordinanza stessa, essendo stata quest’ultima integralmente rimossa dall’ordinamento giuridico con efficacia ex tunc.

3.1. Una conferma decisiva dell’ora vista conclusione si rinviene, d’altro lato, nella circostanza che, contestualmente e con il medesimo atto, la P.A. ha dato avvio ad un nuovo procedimento volto alla declaratoria della decadenza della sig.ra U. dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P., assegnando all’interessata un termine per controdedurre e presentare documenti: è ovvio che tale procedimento – tuttora pendente – è destinato a sfociare in un provvedimento che, proprio perché frutto di nuova istruttoria e dell’esame degli elementi addotti dalla sig.ra U. con memoria presentata al Comune l’8 ottobre 2010 (cfr. doc. 2 depositato dalla difesa comunale il 5 aprile 2011), è destinato a dettare in via esclusiva la disciplina giuridica del rapporto in contestazione. In altre parole, l’atto che verrà adottato dalla P.A. a conclusione del rinnovato procedimento (comportante una nuova istruttoria) è destinato, proprio in quanto frutto del rinnovato procedimento e dell’ulteriore istruttoria, a prendere il posto già occupato dall’ordinanza n. 139/2010 e non certo – come pretende la difesa comunale – a sostituirlo solo nella parte relativa alla previsione di un termine congruo per il rilascio dell’alloggio. A dimostrazione di ciò, basta evidenziare che le deduzioni scritte presentate in sede procedimentale dalla sig.ra U. l’8 ottobre 2010 non riguardano solo le modalità del rilascio (di cui si occupano in subordine), ma investono principalmente la stessa asserita carenza di presupposti per procedere alla declaratoria di decadenza. Il Comune, pertanto, nel provvedimento finale – fino ad oggi non ancora adottato – si dovrà esprimere anche su detto profilo e l’atto sarà in tutto nuovo e destinato – occorre ribadire – a dettare in modo esclusivo la disciplina del rapporto: né, proprio in quanto l’ordinanza in questa sede gravata è già stata annullata in autotutela, potrà dirsi che il nuovo provvedimento (se di identico tenore) costituisca conferma in senso proprio della stessa, dovendosi parlare di atto nuovo che potrà formare, se del caso, oggetto di autonoma impugnazione.

3.2. Da ultimo, occorre rilevare che, sebbene costituisca orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l’annullamento in autotutela di un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale realizza in via amministrativa l’interesse che il ricorrente intendeva ottenere in sede giurisdizionale e per conseguenza comporta la cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 3 luglio 1995, n. 991; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17 giugno 2010, n. 1934), nella vicenda in esame il Collegio ritiene di dover, invece, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò, alla luce del fatto che – come già rammentato – contestualmente all’annullamento in autotutela e con lo stesso atto recante il predetto annullamento, il Comune ha dato avvio al nuovo procedimento volto alla declaratoria di decadenza della ricorrente dall’assegnazione dell’alloggio di E.R.P. sito in Villaggio San Luca n. 31. Per tale ragione, si deve ritenere che nel caso di specie l’annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata non determini il soddisfacimento integrale della pretesa fatta valere dalla ricorrente e, per l’effetto, la cessazione della materia del contendere, quanto invece la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione e, quindi, l’improcedibilità, in virtù del sopravvenire di un nuovo provvedimento che non soddisfa integralmente la ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 giugno 2008, n. 5596; cfr. in proposito gli artt. 34, comma 5, e 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, recante il codice del processo amministrativo).

4. In definitiva, va dichiarata improcedibilità del ricorso, con integrale compensazione delle spese tra le parti, stante l’appena ricordato carattere non integralmente satisfattivo del sopravvenuto atto di autotutela.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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