T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1456

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, sig. G.G., espone di essere stato sottoposto il 30 dicembre 2006, insieme ad altre due persone, in prossimità del casello autostradale di "S. MicheleMezzocorona" (TN), ad un controllo da parte dei Carabinieri, nel corso del quale consegnava agli agenti gr. 0,15 di cocaina, di cui avrebbe dichiarato l’uso personale.

1.1. Il Prefetto di Massa Carrara disponeva la sospensione per un mese della patente di guida di cui l’esponente è titolare. Quest’ultimo veniva poi segnalato alla Motorizzazione Civile quale assuntore di sostanze stupefacenti ad uso personale.

1.2. In data 22 settembre 2009 veniva notificato al sig. G. il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara n. 3469/07 del 15 settembre 2009, con il quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada ( d.lgs. n. 285/1992), la revisione della patente di guida della categoria B n. MS5096748K, di cui lo stesso sig. G. è titolare, tramite un nuovo esame di idoneità psicofisica.

1.3. La revisione della patente di guida è stata adottata sulla base della comunicazione dell’Ufficio Territoriale di Governo di Massa n. 4267AIV del 7 marzo 2007, dalla quale risultava la già riportata segnalazione dell’esponente quale assuntore di sostanze stupefacenti, che farebbe sorgere dubbi in merito alla persistenza, in capo al medesimo, dei requisiti di idoneità prescritti per il possesso della patente di guida.

2. Avverso il citato provvedimento di revisione è insorto il sig. G., impugnandolo con il ricorso in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione.

2.1. A supporto del gravame il ricorrente ha formulato i seguenti motivi:

– violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 7 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per avere la P.A. ingiustificatamente omesso la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’ art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e del principio di ragionevolezza, giacché il provvedimento di revisione della patente è stato disposto per fatti verificatisi quasi tre anni prima: perciò la funzione cautelare tipica di tale provvedimento non potrebbe, nel caso di specie, esser più perseguita con effettività, non avendo la P.A. provveduto entro un termine congruo dal momento in cui si sono svolti i fatti, ed alla luce della condotta diligente nella guida, medio tempore serbata dal sig. G.;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’ art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, perché il provvedimento gravato non recherebbe una motivazione adeguata delle ragioni per cui la condotta del ricorrente avrebbe fatto insorgere dubbi sulla sua idoneità alla guida, non potendo esser sufficiente a tal fine il richiamo alla comunicazione dell’Ufficio Territoriale di Governo di Massa del 7 marzo 2007;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2, comma 4, della l. n. 241/1990, atteso il lungo lasso di tempo intercorso tra l’episodio contestato (avvenuto il 30 dicembre 2006) e la data di adozione del provvedimento di revisione (15 settembre 2009), con conseguente inosservanza dei termini procedimentali ex art. 2 della l. n. 241/1990;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e 75 del d.P.R. n. 309/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di motivazione, poiché la P.A. darebbe per accertati fatti non provati e comunque erronei ed in particolare che il ricorrente, al momento del controllo di polizia al quale è stato sottoposto, fosse alla guida di un veicolo ed avesse assunto stupefacenti, trascurando, invece, elementi favorevoli allo stesso (quali il fatto che, né prima, né dopo l’episodio contestato il ricorrente sarebbe mai stato sanzionato per violazioni del Codice della Strada).

2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, depositando una nota dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Massa Carrara, con documentazione allegata, tra cui la copia della comunicazione di avvio del procedimento di revisione della patente.

2.3. Nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2009 il Collegio, ritenuto necessario acquisire copia del verbale n. 3/4 redatto il 4 gennaio 2007 dal Comando Stazione Carabinieri di Ora (BZ), indicato nel provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida del ricorrente, con ordinanza n. 186/09 ha disposto che la P.A. provvedesse al relativo deposito.

2.4. L’Amministrazione ha ottemperato trasmettendo la richiesta documentazione a mezzo fax del 23 dicembre 2009 e poi reiterandone il deposito in data 12 gennaio 2010.

2.5. Il ricorrente ha depositato una memoria integrativa il 20 gennaio 2010.

2.6. Nella Camera di consiglio del 21 gennaio 2010 il Collegio, ritenuto sussistente il fumus boni juris, per non essere stato dimostrato né che il ricorrente fosse alla guida del veicolo al momento del controllo da parte dei Carabinieri, né che il medesimo avesse assunto sostanze stupefacenti, ma solo la detenzione di queste, con ordinanza n. 72/10 ha accolto l’istanza cautelare.

2.7. Con memoria integrativa depositata il 14 aprile 2011 il ricorrente ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

2.8. All’udienza pubblica del 17 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato, nei termini che si vanno ad esporre.

3.1. In particolare, risultano meritevoli di condivisione le doglianze dedotte con il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso.

3.2. Ed invero, la giurisprudenza ha precisato che il provvedimento rivolto al riesame dell’idoneità tecnica alla guida ex art. 128 del Codice della Strada, caratterizzato da ampia discrezionalità, anche se non può connotarsi per l’immediatezza e la celerità tipiche dei provvedimenti di urgenza in senso stretto (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2434; id., 10 ottobre 2006, n. 6013), ha in ogni caso una funzione preminentemente cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione: tali finalità di interesse pubblico e di carattere primario non possono essere perseguite in modo effettivo ove la P.A. non vi provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono manifestati i fatti da cui sono derivati i dubbi circa la persistenza del requisito prescritto per il rilascio della patente (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 23 aprile 2010, n. 925). Si è, così, considerato illegittimo il provvedimento che ha respinto, a distanza di oltre quattro anni dal provvedimento di revisione della patente e dall’episodio che ne aveva giustificato l’adozione, il ricorso gerarchico proposto contro la predetta revisione, senza tener conto della regolare condotta di guida medio tempore serbata dall’interessato (C.d.S., Sez. VI, n. 5225/2006 cit.). Analogamente, è stata ritenuta illegittima la revisione della patente di guida disposta quattordici mesi dopo il sinistro posto alla base della sua adozione (T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 925/2010 cit.), "dato l’ampio lasso di tempo trascorso dall’incidente". A questi principi si è ispirata anche una recente decisione di questa Sezione (T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 giugno 2009, n. 1031), che, per l’effetto, ha accolto il ricorso promosso contro un provvedimento di revisione della patente di guida adottato nell’aprile del 2009 in relazione ad un episodio (utilizzo ingiustificato della corsia di emergenza in autostrada) avvenuto nell’ottobre del 2005.

3.3. Andando ad applicare gli ora visti principi al caso ora in esame, ne discende l’illegittimità della disposta revisione, giacché adottata nel settembre del 2009 per un episodio avvenuto il 30 dicembre 2006, come si legge nel verbale del Comando della Stazione Carabinieri di Ora e nella relativa nota di accompagnamento del Comandante della Stazione, n. 3/442006 del 4 gennaio 2007, acquisiti a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale (e non già in data 7 marzo 2007, come detto nel ricorso). Tra i fatti contestati al ricorrente (detenzione di una quantità sia pur ridotta di stupefacenti) ed il provvedimento gravato sono, dunque, trascorsi quasi tre anni; si tratta di un intervallo di tempo così ampio da far ritenere necessaria quantomeno una verifica della condotta tenuta medio tempore dall’interessato (arg. ex C.d.S., Sez. VI, n. 5225/2006 cit.): verifica che, tuttavia, nel caso di specie risulta del tutto omessa. Donde la fondatezza della relativa doglianza, dedotta con il secondo motivo di ricorso, che deve, perciò, essere accolto.

3.4. Parimenti fondato e da accogliere è, poi, il terzo motivo. Invero, è costante insegnamento della giurisprudenza quello secondo cui l’art. 128 del Codice della Strada, nel disporre la revisione della patente di guida ove sorgano dubbi sulla persistenza in capo al titolare di questa dei requisiti fisici e psichici prescritti, o dell’idoneità tecnica, impone che siano indicate le ragioni per le quali è sorto il dubbio sulla persistenza dei requisiti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 dicembre 2010, n. 7489; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 970): i suddetti dubbi debbono, pertanto, trovare esternazione in una puntuale ed esauriente motivazione (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 28 agosto 1996, n. 379), attesa la sfera di ampia discrezionalità che caratterizza il provvedimento di revisione ex art. 128 cit.. Orbene, nella fattispecie in esame l’Ufficio della Motorizzazione Civile si è limitato a prender atto della comunicazione dell’Ufficio Territoriale di Governo del 7 marzo 2007 che indicava il sig. G. quale assuntore di sostanze stupefacenti, senza effettuare sul punto alcun approfondimento istruttorio: questo sarebbe stato, invece, necessario, non soltanto per il lungo lasso di tempo intercorso dai fatti – come appena visto – ma anche per l’esigenza di procedere ad una più accurata ricostruzione dei fatti (come meglio si vedrà infra). Soprattutto, la Motorizzazione Civile si è limitata ad usare la clausola di stile – consueta in tutti i provvedimenti di tenore analogo – per cui le risultanze della predetta comunicazione avrebbero fatto insorgere dubbi sulla persistenza in capo al ricorrente dei requisiti psicofisici prescritti per il possesso della patente, ma non ha specificato le ragioni dell’insorgere di detti dubbi, in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza poc’anzi riportata. Ciò, tanto più connota di illegittimità il provvedimento impugnato, attesa la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli, invece, all’interessato, quali l’unicità dell’episodio ascritto allo stesso e la sua portata intrinsecamente modesta.

3.5. Va, infine, accolta la doglianza di eccesso di potere per travisamento dei fatti, formulata con il quinto motivo, poiché nella revisione gravata sono indicati elementi che non trovano riscontro nella documentazione versata in atti. In particolare, il provvedimento fa riferimento al "comportamento di guida" tenuto dal sig. G., ma il già ricordato verbale del Comando della Stazione Carabinieri di Ora, acquisito a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale, non conferma che il ricorrente si trovasse alla guida del veicolo al momento del controllo di polizia. Dal citato verbale non è, poi, possibile desumere elementi decisivi che permettano di configurare l’interessato quale assuntore di stupefacenti, soprattutto ove a tale espressione si voglia ricollegare il significato dell’abitualità nel consumo di stupefacenti, che avrebbe giustificato la disposta revisione della patente. Vero è che nel ricorso stesso si afferma che il sig. G., al momento di consegnare ai Carabinieri lo stupefacente detenuto, ne dichiarò l’uso personale. Tuttavia, siffatta dichiarazione confessoria non è confermata dalla lettura del verbale dei Carabinieri di Ora, che contiene la dicitura "nulla" nella parte riservata alle dichiarazioni spontanee dell’interessato. Peraltro, nel prosieguo del ricorso e nelle altre difese il sig. G. afferma ripetutamente di avere detenuto una sola volta, ed in quantità minima, sostanze stupefacenti e detta affermazione – vista la scarsa accuratezza della ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato – avrebbe imposto maggiori approfondimenti, che anche per tal verso sono stati, all’opposto, del tutto omessi. Donde la fondatezza del motivo.

3.6. Non possono essere condivise, invece, le censure dedotte con il primo e con il quarto motivo di gravame. Ed invero, da un lato, la P.A. ha dimostrato di avere effettuato la comunicazione di avvio del procedimento di revisione, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, producendone una copia (cfr. all. 3 al rapporto depositato il 12 dicembre 2009). Quanto, poi, alla violazione dei termini stabiliti dall’art. 2 della l. n. 241/1990, è agevole replicare, in adesione alla costante giurisprudenza (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 2 luglio 2010, n. 1428), che i termini di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 cit. hanno natura ordinatoria e che la loro inosservanza non determina l’illegittimità del provvedimento tardivamente emanato: la violazione procedimentale de qua, infatti, sussistendo i presupposti di legge, può determinare altre conseguenze, in particolare sul piano risarcitorio, ma non può di per sé comportare l’invalidità della determinazione tardivamente assunta.

4. In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, attesa la fondatezza del secondo, del terzo e del quinto motivo. Per conseguenza, va disposto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida.

4.1. Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente, in quanto rimasta totalmente sfornita di apparato probatorio. Sul punto si richiama, infatti, il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui, in materia di risarcimento del danno, vertendosi in tema di diritti soggettivi, trova piena applicazione il principio dell’onere della prova, e non, invece, l’onere del principio di prova che, almeno tendenzialmente, si applica in tema di interessi legittimi (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1716; T.A.R. Toscana, Sez. II, 2 maggio 2011, n. 753).

5. Le spese seguono la soccombenza, con compensazione parziale, in forza della soccombenza del ricorrente relativamente a taluni dei motivi di ricorso ed alla domanda risarcitoria, e sono, pertanto, stabilite in Euro 2000,00 (duemila/00) per diritti ed onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto con esso gravato, respingendo, invece, la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), più gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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