Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1021

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel (OMISSIS) Z.G., croupier presso il Casinò di (OMISSIS), è stato assoggettato a procedimento penale per irregolarità commesse nell’esercizio delle sue mansioni. Nel 1983, a seguito della prima sentenza penale di condanna, è stato licenziato ed ha impugnato in sede civile il licenziamento.

Esperiti tutti i gradi dei due giudizi, penale e civile, con sentenza 19 novembre 1990 n. 975 il Tribunale civile di Padova ha dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando il Comune a reintegrare il croupier nel posto di lavoro ed a pagargli le retribuzioni arretrate.

Intimatogli altro licenziamento, nel 1992 la controversia fra lo Z. ed il Comune è stata transatta, nel senso che il lavoratore ha rinunciato alla riassunzione ed il Comune di Venezia ha pagato a saldo e stralcio di ogni sua spettanza la somma di L. 530.0000.000.

Con atto di citazione in data 31.3.1998 lo Z. ha convenuto davanti al Tribunale di Venezia il Comitato Punto Mancia presso il Casinò di (OMISSIS) e 108 croupier addetti allo stesso, chiedendone la condanna a corrispondergli le quote delle mance a lui spettanti, in forza del contratto collettivo 1 gennaio 1975 e del regolamento allegato. L’atto di citazione non è stato notificato ad alcuno dei 108 croupier ivi menzionati, mentre la notificazione al Comitato è stata chiesta "in persona del rappresentante legale pro tempore".

Sono intervenuti volontariamente nel giudizio due croupier, V. M. e M.F. ed hanno eccepito la nullità della chiamata in giudizio del Comitato Punto Mancia, assumendo che non esiste un’associazione di tal genere e che comunque essa non è stata identificata dall’attore, tramite l’indicazione della persona abilitata a rappresentarla. Ha poi chiesto il rigetto delle domande.

Su richiesta dell’attore il giudice istruttore ha assegnando termine "per le notifiche" e l’attore ha notificato l’atto di citazione solo a sedici dei 108 croupier a cui l’atto era indirizzato.

Si sono costituiti solo alcuni dei convenuti, eccependo l’estinzione del giudizio, per l’omessa citazione degli altri soggetti indicati.

Con sentenza n. 1521 del 2002 il Tribunale di Venezia ha dichiarato nulla la citazione in giudizio del Comitato Punto Mancia; ha respinto le eccezioni di estinzione e tutte le domande dell’attore.

Proposto appello dallo Z., hanno resistito all’impugnazione Pe.Ri. e gli altri soggetti indicati in epigrafe.

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l’inesistenza del giudizio nei confronti del Comitato Punto Mancia; quanto ai croupier menzionati nell’atto di citazione come destinatari della domanda di pagamento, ha ritenuto che il rapporto processuale sia stato instaurato solo nei confronti del M., che si è spontaneamente costituito nonostante la mancata notificazione dell’atto di citazione; ha dichiarato nulla l’ordinanza con cui il Tribunale ha concesso termine per la notifica agli altri soggetti indicati come convenuti dell’atto di citazione originariamente non notificato, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell’appellante le spese processuali sostenute dal Pe. e dagli altri appellati che si sono costituiti. Lo Z. propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Pe.Ri., proponendo a sua volta tre motivi di ricorso incidentale condizionato. Resistono con altro controricorso e con due motivi di ricorso incidentale condizionato G.A., Pi.Gi. e gli altri intimati indicati in epigrafe.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ( art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, quanto al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inesistente il Comitato Punto Mancia, richiamando il doc. 2 non meglio specificato, che certificherebbe una tale esistenza.

3.1.- Il motivo è inammissibile perchè generico e non autosufficiente.

Il ricorrente non indica quali siano le norme di legge che la sentenza impugnata avrebbe disatteso, nè per quali aspetti la motivazione sarebbe viziata.

Non specifica quale sia il contenuto del doc. 2 e per quali ragioni esso dimostrerebbe l’esistenza del Comitato.

Svolge poi una serie di irrilevanti rilievi in ordine alla validità della notificazione dell’atto di citazione, trascurando di considerare che il tema controverso non è l’irregolarità della notificazione, bensì la mancata identificazione del soggetto evocato in giudizio, tramite l’indicazione della sua precisa identità, della sua sede e dei soggetti legittimati a rappresentarlo.

Se è pur vero che la giurisprudenza ha affermato che è indispensabile l’indicazione dell’organo che ha il compito di rappresentare un ente di fatto, pur se non sia indicata la persona fisica che ne svolga le funzioni, nella specie non risulta essere stato indicato neppure l’organo o l’ufficio.

In ogni caso il suddetto principio è stato affermato con riferimento ai casi in cui l’esistenza dell’ente risulti comunque dimostrata (Cass. civ. 10 giugno 1982 n. 3494): circostanza che nella specie la Corte di appello ha escluso, senza che il ricorrente specifichi perchè sarebbe incorsa in errore e da quali dati, documenti o circostanze risulterebbe il contrario.

Solo nella memoria illustrativa egli richiama il fatto che la notificazione dell’atto di citazione al Comitato si sarebbe perfezionata, tanto che due componenti del Comitato ( V. e M.) si sono costituiti in giudizio ed il fatto che è stato prodotto in giudizio un Regolamento del Comitato Punto Mance.

Non indica però da che cosa risulti che la notificazione si è perfezionata, considerato che il Comitato non si è costituito in giudizio; che i suddetti asseriti componenti risultano costituiti in proprio e non in nome e per conto del Comitato; che non risulta quando e come sia stato prodotto in giudizio il suddetto Regolamento, come sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli atti di causa, nè quale ne sia il contenuto, per la parte che interessa al fine di identificare l’ente.

Per questi aspetti il ricorso è inammissibile perchè non autosufficiente.

4.- Con il secondo ed il terzo motivo ancora il ricorrente denuncia violazione di norme di legge (non meglio identificate) ed "omessa contraddittoria motivazione", nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato nulla l’ordinanza che gli concedeva termine per rinnovare la notificazione della citazione (secondo motivo) ed ha respinto la sua domanda di pagamento di quota delle mance (terzo motivo).

5.- Anche questi motivi sono inammissibili perchè generici. Il ricorrente non indica quali siano le norme o i principi di diritto che ritiene violati e quali siano i capi in cui la sentenza impugnata sarebbe contraddittoriamente motivata. Non prende in esame le ragioni addotte dalla Corte di appello a supporto della sua decisione e non le controbatte con adeguate argomentazioni, limitandosi a ribadire apoditticamente le sue tesi difensive.

La sentenza impugnata risulta, al contrario, sorretta da ampia, logica e circostanziata motivazione, e non appare censurabile sotto alcun profilo.

Essa ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato quale sia il contratto collettivo che dovrebbe regolare il suo diritto alla percezione delle mance, nè se esso sia vincolante nei confronti dell’unico soggetto rispetto al quale è stato correttamente instaurato il rapporto processuale. Ha soggiunto che il diritto alla corresponsione delle mance è collegato alla prosecuzione del rapporto di lavoro, mentre lo Z. ha rinunciato alla riassunzione in cambio di cospicua somma di denaro, tramite la transazione intercorsa con il Comune.

La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la rinuncia riguarderebbe solo il futuro e non il passato, risulta dedotta per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile, anche per difetto di autosufficienza, poichè il ricorrente non ha richiamato nè riprodotto nel ricorso gli estremi dell’accordo transattivo al quale fa riferimento.

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorari, in favore di Pe., ed in Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.500,00 per onorari, in favore degli altri intimati; in entrambi i casi oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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