Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1019

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.M. ha convenuto il Comune di Roma davanti al GdP, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 560,46, quale compenso per la custodia di un autoveicolo rimosso dalle strade cittadine dalla Polizia municipale e non ritirato dal proprietario, nel periodo (OMISSIS).

Il Comune di Roma ha resistito alla domanda, eccependo fra l’altro la propria carenza di legittimazione passiva, avendo affidato in concessione ad enti diversi il servizio di rimozione.

Con sentenza depositata il 23 gennaio 2006 n. 3059 il GdP ha respinto la domanda attrice per mancanza del requisito di cui all’art. 2042 cod. civ., sul rilievo che l’attore avrebbe potuto proporre la sua domanda nei confronti del proprietario dell’autoveicolo.

Il F. propone ricorso per cassazione illustrato da memoria.

Resiste il Comune di Roma con controricorso.

Motivi della decisione

1.- L’unico motivo di ricorso è inammissibile perchè generico e non rispondente ai requisiti di cui all’art. 360 cod. proc. civ..

Il ricorrente non indica quali norme ritenga violate, nè quali parti della motivazione sarebbero viziate, limitandosi ad affermare apoditticamente (in non più di 8 righe di motivazione), che il GdP è incorso in errore nell’escludere gli estremi della sussidiarietà dell’azione.

Ne consegue che neppure è possibile accertare se ricorrano i requisiti per la proponibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza del GdP emessa secondo equità, come individuati dalla consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 25 novembre 2005 n. 24903; Cass. civ. Sez. 2, 18 febbraio 2011 n. 4010; Idem, 22 febbraio 2011 n. 4282, fra le tante) 3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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