T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 1486 Decreto di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rrilevato:

che la questione oggetto del ricorso consiste nell’esatta qualificazione di un provvedimento di secondo grado adottato dal prefetto della provincia di Padova il quale nel 1987, a fronte di una istanza volta a ottenere (confronta la premessa del decreto: "vista la domanda numero 891 con la quale la Snam S.p.A. Zona del Veneto, con sede in Padova, chiede che venga disposta a proprio favore la espropriazione di un fondo situato nel comune di Piombino Dese necessario per la realizzazione di una cabina di riduzione della pressione, onde poter fornire il gas naturale alle utenze industriali e civili della zona) la espropriazione di un fondo, ha invece decretata l’autorizzazione all’imposizione di una servitù di metanodotto sui terreni richiamati in premessa, sicché, a seguito delle reiterate richieste della società, ha provveduto con l’atto impugnato alla rettifica del precedente provvedimento, atteso l’evidente errore materiale nel quale era incorso;

che il ricorrente contesta lo strumento utilizzato, la cui conseguenza è lesiva dello stesso in quanto produce l’effetto della retroazione temporale dell’efficacia del provvedimento espropriativo: in altri termini la rettifica comporta l’efficacia ex. Tunc del provvedimento originario, sostenendo invece che legittimamente l’amministrazione avrebbe potuto adottare un atto di secondo grado di tipo eliminatorio o caducatorio, sussistendone i presupposti, con la conseguenza tuttavia di rendere annullata la servitù di metanodotto originariamente disposta;

che dunque, ad avviso del ricorrente, non si verterebbe in ipotesi di rettifica in quanto non vi sarebbe nessun errore materiale da correggere, ma si tratterebbe di un errore sui presupposti, in quanto in base all’assunto dell’amministrazione era stata costituita una servitù di metanodotto in luogo di un esproprio di terreno;

ritenuto:

che costituisce giurisprudenza costante l’arresto secondo il quale il potere di rettifica competa alla pubblica amministrazione le quante volte ci si trovi di fronte a un evidente errore materiale, percepibile ictu oculi, come potrebbe essere un errore di calcolo ovvero un errore sulla indicazione di una persona più volte nominata all’interno del provvedimento, configurandosi invece l’ipotesi di contraddittorietà intrinseca nel provvedimento, vale a dire laddove il dispositivo non consegua necessariamente alle premesse e alla motivazione, o come eccesso di potere ovvero obbligando l’interprete alla comparazione fra le parti del provvedimento onde cogliere l’esatta volontà del disponente- si pensi al provvedimento giurisdizionale e al contrasto tra motivazione e dispositivo;

che la rettifica non presuppone l’esistenza di un atto invalido, operandosi comparativamente a favore dell’interesse pubblico che escluda la necessità di caducazione dell’atto, pure giustificabile;

che il principio di conservazione dell’atto amministrativo consente di conformare il contenuto del provvedimento alla reale volontà dell’ente (cfr. Tar Liguria, sez.I, n. 221/2005 e Tar Sicilia, II, n.729/2005)

che, applicati di detti principi al caso di specie, deve osservarsi come inequivoca fosse la richiesta di un decreto di espropriazione avanzata con la domanda numero 891 del 29 aprile 1982, come pure i successivi passaggi motivazionali, laddove chiaramente si dice "ritenuto pertanto di dover dar luogo alla procedura espropriativa del fondo necessario per la costruzione della cabina sopraindicata";

che inoltre "con ordinanza 7/12/1985 è stato disposto il deposito presso la cassa depositi e prestiti delle indennità spettante alla ditta proprietaria dei terreni interessati dall’asservimento di seguito descritte"- e qui il termine asservimento potrebbe ingenerare equivoco, ma anche "visto l’elenco descrittivo degli immobili in questione con l’indicazione delle indennità offerta al proprietario e il piano particolareggiato dei lavori", considerazioni dunque che militano nel senso di riconoscere all’origine la volontà di adozione di un provvedimento- rectius decreto- espropriativo;

che dunque legittimamente, anche se a distanza di un significativo torno di anni, l’amministrazione ha corretto, ora per allora, l’evidente errore nel quale era incorsa, sia mediante la modifica della superficie catastale- la cui censura va respinta risultando esatta l’entità pari a metri quadri 1190 così come attestato nel decreto, sia, più significativamente, mediante l’adozione del decreto di espropriazione e non della servitù di metanodotto;

che il ricorso va dunque respinto;

che la peculiarità della questione consente integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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