Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 19-09-2011, n. 34302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la condanna del L., inflitta dai Tribunale di Lucca il 22.08.2008 alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa, per il reato di cui all’art. 648 cpv. c.p., ricorre la difesa dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo: a) la nullità della sentenza per il mancato deposito della sentenza nei trenta giorni indicati nel dispositivo; b) il mancato accoglimento dell’istanza di integrazione probatoria,con una perizia grafologica sulle firme di girata dell’assegno o sulla distinta di versamento, perchè l’imputato fin dal primo atto d’indagine aveva negato che fosse sua; l’assenza di prova circa la provenienza delittuosa dell’assegno.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 I motivi formulati dal ricorrente sono la mera ripetizione delle doglianze già esposte coi motivi d’appello e debitamente disattese dalla corte di merito; pertanto essi vanno qualificati come generici.

E ciò sia perchè il carattere autonomo di ogni impugnazione postula che essa rechi in sè tutti i requisiti voluti dalla legge per provocare e consentire il controllo devoluto al giudice superiore, sia perchè in tal caso i motivi non assolvono alla loro funzione tipica di critica, ma si risolvono in una mera apparenza (Cass. Sez. 6A, 29.10.96, n. 12, Del Vecchio; id., 7.4.88, n. 12023, D’Alterio).

2.2 La motivazione della Corte di merito, comunque, non merita censure posto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perchè nessuna nullità è prevista per il tardivo deposito delle sentenze e che la Corte ha motivato con un ragionamento razionale e congruo, che procede dalla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal L. sulla conduzione dell’azienda, la superfluità dell’accertamento grafologico sulla firma di girata per l’incasso dell’assegno di provenienza illecita.

3.Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso 3.1 Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, determinata in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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