Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-05-2011) 19-09-2011, n. 34339 Provvedimento abnorme

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Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 21/7/2010 il Tribunale di Roma, a fronte di una richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente tecnico nominato dal P.M., disponeva la trasmissione degli atti a tale ufficio per la liquidazione, in quanto avendo il magistrato del P.M. scelto l’ausiliario ed essendosi svolto l’incarico durante le indagini, spettava all’Ufficio della Procura valutare le modalità di adempimento dell’incarico e l’entità del compenso.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale. Osservava il P.M. che spettava al Tribunale la competenza a provvedere sulla liquidazione, in quanto magistrato "che procede" al momento della richiesta di liquidazione, pendendo il processo in fase dibattimentale.

Il provvedimento di diniego della liquidazione era, pertanto abnorme, in quanto determinava una stasi nel procedimento.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Invero questa Corte di legittimità, con consolidata giurisprudenza, in casi analoghi, ha stabilito in tema di spese relative alle intercettazioni che "E’ abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. restituisca gli atti al P.M. affinchè provveda alla liquidazione delle spese dell’attività di intercettazione sostenute dalla compagnia telefonica, nel corso delle indagini preliminari conclusosi con archiviazione, in quanto, la competenza a provvedere, spetta, in tal caso, al G.i.p., ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, quale dovere istituzionale correlato alla disponibilità del procedimento, una volta investito della decisione al riguardo" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7710 del 09/12/2008 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv.

242947; conf., Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21703 del 21/05/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 240078; vedi anche, in tema di spese di custodia ; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9222 del 10/02/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233770; conf., Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27915 del 13/04/2005 Cc. (dep. 27/07/2005) Rv. 231811). Tale statuizione a maggior ragione deve essere applicata nel caso in cui l’epilogo del processo è una sentenza emessa in dibattimento, in quanto in tale ipotesi gli atti rimangono presso la cancelleria del giudice di merito che ha emesso la sentenza. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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