T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 1472 Piano per gli insediamenti produttivi Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente è proprietaria di un’area classificata come artigianale – direzionale; essendo interessata allo sviluppo edificatorio dell’area stessa, e premesso che il mappale interessato dall’intervento è compreso nella variante "zona produttiva di Vaneggia", approvata con delibera di G.R. n. 3703 e 4638/94 che non delimitano gli ambiti ex art.16 L.R. n.61/85, in assenza di una perimetrazione attuativa, ancora nel marzo 1995, formulava una prima proposta di ambito d’intervento, ottenendo parere favorevole in commissione edilizia, con suggerimento di estendere il perimetro onde ricomprendervi terreni del confinante.

Le difficoltà di accordo con quest’ultimo, tuttavia, inducevano la lottizzante a presentare in data 23.11.999 un nuovo progetto, con contestuale delimitazione dell’ambito.

Il progetto è stato tuttavia rimesso dalla commissione all’assessore competente allo scopo di valutarne la fattibilità, stante l’asserita necessità di ampliare l’ambito di intervento, e al supplemento d’istruttoria ha fatto seguito il silenzio da parte dell’amministrazione, che, sollecitata trascorsi oltre sei mesi dalla presentazione del progetto a pronunciarsi sulla proposta d’ambito, respingeva con i provvedimenti impugnati l’approvazione richiesta.

Il diniego viene impugnato deducendosi la violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 109 della legge regionale numero 61 del 1985, e dell’articolo 31 della legge urbanistica numero 1150 del 1942, eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità, consentendosi per effetto delle citate disposizioni il rilascio di concessioni edilizie in diretta attuazione del piano regolatore quando si tratti di interventi che necessitano della sola viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi.

Dunque a maggior ragione dovrebbe considerarsi illegittimo il diniego per asserito sottodimensionamento dell’area (e non per l’assenza di opere di urbanizzazione necessarie per la funzionalità dell’intervento).

L’assunto dell’amministrazione manifesterebbe una palese illogicità laddove misura le dimensioni dell’ambito proposto di circa 16.000 m quadri rispetto all’intero assetto di azzonato di espansione, potendosi invece ammettere solo la verifica della funzionalità e congruità della proposta progettuale in quanto tale, stante l’assenza di una diversa perimetrazione di piano regolatore, che non potrebbe ragionevolmente coincidere con l’intera zona di espansione.

Conclude per l’annullamento del diniego e per la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata realizzazione dell’intervento.

Si è costituita l’amministrazione comunale, controdeducendo puntualmente.

All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Prevede l’articolo 8 delle norme tecniche di attuazione, per quanto attiene all’ambito interessato, che per le aree di espansione "sono ammessi in diretta attuazione del piano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente… I rimanenti interventi di nuova edificazione sono soggetti alla preliminare approvazione di un piano attuativo."

Resta dunque confermatoe difatti la società ricorrente ha presentato conforme domanda di approvazione- la necessità di approvazione di un piano attuativo, con esclusione dunque dell’intervento diretto come postulato con il primo profilo di ricorso.

Peraltro deve ricordarsi che per giurisprudenza costante – richiamata da ultimo nella decisione numero 1369 del 2011 della sezione seconda di questo tribunale"le disposizioni volte a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi sono direttamente lesive in quanto, in via immediata stabiliscono le potenzialità e le modalità edificatorie della porzione di territorio interessato, imponendosi, in relazione ad esse, l’onere di immediata impugnazione."

Ammessa,tuttavia, la necessità di approvazione del piano di lottizzazione, la società ricorrente contesta comunque l’assunto dell’amministrazione, posto che non risulterebbe una norma che imponesse che la pianificazione attuativa si estenda all’intero ambito.

La ragione invero si coglie dalla lettura della delibera impugnata laddove si legge testualmente che:

"l’ambito previsto costituisce una parte assai limitata dell’intero assetto di azzonato di espansione produttiva terziaria previsto dal piano;

che il piano regolatore generale prevede la realizzazione di una strada a nord dell’ambito in progetto;

che tale strada risulta indispensabile per la corretta urbanizzazione delle aree produttive in questione le cui esigenze viabilistiche andrebbero altrimenti a interessare ulteriormente e in modo oramai insopportabile la viabilità sulla strada statale numero 50;

che pertanto l’ambito urbanistico deve senz’altro prevedere l’inclusione delle aree a nord comprensive dell’area stradale della quale dovrà essere prevista la realizzazione e la cessione al comune per il tratto funzionale dell’accesso delle aree stesse;

che solo comprendendo le aree comprese tra la nuova viabilità e l’ambito proposto è possibile ottenere un adeguato e accettabile assetto urbanistico della zona di espansione produttiva in questione;"

Risulta dunque esplicitata la motivazione che induce il Comune a richiedere che l’intervento riguardi anche l’area viciniore.

Inoltre vengono addotte anche altre ragioni, tra cui il fatto che la soluzione proposta preveda una diversa localizzazione degli spazi pubblici di parcheggio e verde rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico, sicché, quanto meno per questa sola ragione, il progetto presentato sarebbe dovuto essere modificato in senso conforme.

Il ricorso deve dunque essere respinto, pur sussistendo giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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