Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1012 Cessione di credito

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Svolgimento del processo

Il 23 novembre 2002 il Tribunale di Messina dichiarava valida la cessione di credito intervenuta tra la CANVASS Commerciale s.r.l. e la Pulycenter s.r.l, relativa al credito vantato da quest’ultima nei confronti della AUSL (OMISSIS) di Messina per la somma di L. 108.004.810 (pari ad Euro 55.779,80) ed efficace detta cessione a far data dal (OMISSIS), per cui la AUSL (OMISSIS) veniva condannata al pagamento di detta somma, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Nell’occasione rigettava la riconvenzionale dispiegata dalla Pulycenter e condannava la stessa a pagare a favore del Credito Emiliano la somma di Euro 15.318,84, oltre interessi dalla domanda al saldo; condannava la AUSL n. (OMISSIS) alle spese dei giudizio nei confronti della CANVASS e compensava parzialmente le spese di lite tra la Pulycenter e il terzo chiamato, ossia il Credito Emiliano.

Su gravame principale della AUSL (OMISSIS) e della Pulycenter e incidentale del Credito Emiliano la Corte di appello di Messina il 6 luglio 2006 revocava il capo della sentenza di primo grado concernente la condanna alle spese della AUSL n. (OMISSIS) nei confronti della CANVASS, dichiarandole interamente compensate; confermava per il resto l’impugnata sentenza, con condanna delle spese del grado a favore della CANVASS da parte della Pulycenter e compensava le stesse tra le altre parti.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la AUSL n. (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la Pulycenter, che, a sua volta, propone ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La AUSL (OMISSIS) Messina e Pulycenter hanno depositato rispettive memorie.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.-Va preliminarmente posto in rilievo che nel controricorso la Pulycenter aderisce e condivide il ricorso della AUSL, la quale, in estrema sintesi, nei quattro motivi assume che era insussistente qualsiasi cessione di credito, in quanto la CANVASS, in forza di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., emessa in questo procedimento dal Tribunale di Messina nei confronti della fallita Pulycenter, aveva agito esecutivamente contro di essa, mediante pignoramento presso il terzo AUSL, staggendo proprio le somme che si assumevano oggetto della cessione di credito.

Aggiunge la Pulycenter che il giudice del merito non avrebbe tenuto conto della situazione di fatto determinatasi dopo la sentenza del Tribunale di Messina del 23 novembre 2002. Infatti il fallimento era dichiarato il (OMISSIS); il pignoramento presso terzi era stato eseguito il (OMISSIS) nei confronti della società poi fallita proprio per le somme che si pretendeva essere oggetto della cessione, quindi, la cessione era da ritenersi invalida e priva di effetti.

Il credito ceduto sarebbe infatti rientrato nella disponibilità e proprietà della cedente, per cui applicandosi gli artt. 44 e 51, L. Fall., gli importi pignorati dovevano essere versati alla curatela.

Ciò detto, ancora in via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso incidentale della Pulycenter è ammissibile come da Cass. S.U. n. 24627/07. 2.- Ma, prima di passare all’esame dei ricorsi, il Collegio per una migliore comprensione della vicenda pone in rilevo le seguenti circostanze di fatto, quali rilevabili dagli atti processuali sottoposti al vaglio dei giudici del merito.

2.1.- La CANVASS Commerciale s.r.l. convenne avanti al Tribunale di Messina la Pulycenter s.r.l. e AUSL (OMISSIS) di Messina assumendo di essere creditrice della Pulycenter per forniture avvenute nell’anno 2000 della somma di L. 101.972.552 e che in data 7 febbraio 2001 la convenuta Pulycenter aveva ceduto in luogo dell’adempimento un proprio credito vantato nel confronti della AUSL attestate dalle fatture n. (OMISSIS) pari all’importo di L. 108.004.800.

La cessione venne notificata all’AUSL, ma questa non aveva ancora provveduto al pagamento.

La società attrice chiedeva la condanna della AUSL al pagamento ed, in subordine, la condanna della Pulycenter. Costituitasi, la AUSL deduceva di non aver provveduto al pagamento perchè la Pulycenter si era opposta, asserendo che il credito di cui alla fattura n. (OMISSIS) era stato ceduto non alla CANVASS ma al Credito Emiliano, cui pure aveva notificato un atto di cessione e chiedeva di chiamare in causa il Credito Emiliano, dichiarandosi disponibile a pagare al legittimo creditore purchè con effetti liberatori per essa Azienda.

Nelle more la CANVASS proponeva istanza di sequestro conservativo in ordine al credito oggetto della cessione. All’udienza di discussione del sequestro la Pulycenter dichiarava di non avere affatto ceduto il credito alla CANVASS e, pertanto, essa era l’unica legittimata ad incassare il credito.

Il Credito Emiliano, chiamato in causa, si costituiva e assumeva che la cessione si era perfezionata con esso Istituto e non con la CANVASS in ordine al credito di cui alla fattura n. (OMISSIS) ed in ogni caso non era ad esso opponibile la cessione, per cui chiedeva la condanna della Pulycenter per il credito della fattura n. (OMISSIS).

Respinta la domanda di sequestro, il giudice istruttore su istanza della CANVASS con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., ritenuto non contestata la somma di L. 90.000.000 condannava la Pulycenter al pagamento di detta somma.

L’ordinanza veniva reclamata e il reclamo dichiarato inammissibile.

Successivamente la AUSL dichiarava che la Pulycenter aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento dell’altra fattura – n. (OMISSIS).

Il Tribunale, all’esito, accoglieva la domanda della CANVASS e condannava la AUSL (OMISSIS) a versare a favore di essa attrice la somma di Euro 55.779,80, oltre interessi dalla domanda al saldo e rigettava la riconvenzionale della Pulycenter che condannava a pagare a favore del Credito Emiliano la somma di Euro 15.318, 94 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

2.2. – La curatela della Pulycenter (dichiarata fallita successivamente alla sentenza di primo grado) appellava la sentenza, deducendo tra l’altro che nessun contratto di cessione di credito si era mai perfezionato tra la società poi dichiarata fallita e la CANVASS; chiedeva la revoca dell’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. e assumeva che in merito alla fattura n. (OMISSIS) essa era legittima creditrice della AUSL (OMISSIS), mentre era valida la cessione di credito tra essa Pulycenter ed il Credito Emiliamo.

In via incidentale appellava anche la AUSL, che dichiarava non essere tenuta a pagare alla CANVASS interessi sulla somma di Euro 55.779,80 e in subordine chiedeva di non esserlo nemmeno in relazione alle spese di lite determinate nella misura di Euro 2.530,00.

In grado di appello si costituiva anche il Credito Emiliano, che dichiarava essere l’unico creditore legittimo della AUSL (OMISSIS) circa l’importo di cui alla fattura n. (OMISSIS) e in via incidentale chiedeva la condanna della Azienda al pagamento della somma ivi indicata.

Assumeva la CANVASS che la AUSL doveva essere considerata debitrice dei crediti di cui ad entrambe le fatture e chiedeva che venisse dichiarata valida ed efficace la cessione del credito con la condanna della Pulycenter al pagamento di Euro 55.557,74, equivalenti a L. 101.792,55. 3.- La sentenza del Tribunale risulta, nel merito, confermata dal giudice dell’appello, per cui, al fine anche di chiarire in modo esaustivo i termini delle problematiche evidenziate nei ricorsi, il Collegio ritiene opportuno riportare passi significativi, anche se in sintesi, dell’argomentare e dello statuire, contenuti nella decisione di primo grado. Il Tribunale ha motivato e ritenuto quanto segue:

1) la convenuta Pulycenter non contesta validamente la sussistenza del credito vantato dalla CANVAS, peraltro attestato dai documenti in atto e non ha offerto, inoltre, la prova del dedotto – da essa – accordo verbale di pagamento rateale (p.4-5 sentenza Tribunale);

2) sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e delle risultanze processuali è stata pronunciata ordinanza di pagamento ex art. 186 bis c.p.c. nei confronti della Pulycenter, che ebbe a reclamarla ex art. 178 c.p.c., ma senza specificamente contestare la somma, che, anzi, è stata in parte riconosciuta espressamente;

3) la Pulycenter vantava un credito nei confronti della AUSL (OMISSIS), peraltro, circostanza pacifica, in ragione delle fatture n. (OMISSIS), pari a L. 78.343.200 (fattura n. (OMISSIS)) e L. 29.661.600 (fattura n. (OMISSIS)):

4) detto credito è stato ceduto validamente alla CANVASS per cui la Pulycenter non ne può più chiedere la riscossione (p.6 sentenza Tribunale);

5) infatti, dalla documentazione prodotta si evince la validità della cessione a favore della CANVASS e nei confronti della AUSL (OMISSIS) (debitore), effettuata nella forma di cessione in luogo di adempimento, rinvenendosi uno scambio di consenso tra cedente e cessionario, per cui la cessione si è verificata "al più tardi" nel momento in cui la Pulycenter ha ricevuto la lettera del procuratore della CANVASS e, quindi, essa è divenuta efficace nei confronti della AUSL (OMISSIS) nel momento in cui è stata ricevuta la lettera A.R. del (OMISSIS) di notifica della suddetta cessione di credito e cioè alla data del (OMISSIS), come risulta dall’avviso di ricevimento di detta missiva, registrata al protocollo generale dell’ente destinatario al n. (OMISSIS) ( p.10-11 sentenza Tribunale);

6) la cessione al Credito Emiliano di cui alla fattura n. (OMISSIS) risulta registrata al protocollo generale dell’ente al n. (OMISSIS) in data 1 marzo 2001, per quanto l’ufficiale giudiziario l’abbia spedita a mezzo posta in data (OMISSIS), per cui la cessione è risultata successiva a quella effettuata in precedenza alla CANVASS (12 sentenza Tribunale);

7) nel caso di specie deve applicarsi la regola prior in tempore potior in jure, per cui il credito attestato dalle due fatture e ceduto per primo alla CANVASS è divenuto efficace nei confronti del debitore ceduto (art. 1264 c.c.), ossia la AUSL (OMISSIS) (p.6-7 sentenza Tribunale);

8) quindi, l’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. va confermata, con la precisazione che la questione del pagamento va regolata in sede esecutiva nel senso che se le somme, in quella sede, risulteranno già corrisposte dalla Pulycenter o per essa da terzi, le stesse dovranno essere detratte in sede di pagamento dalle maggiori somme dovute dalla AUSL (OMISSIS) alla CANVASS, trattandosi dell’adempimento dello stesso credito e, viceversa, se la AUSL (OMISSIS) avrà corrisposto alla CANVASS le somme in oggetto l’ordinanza ex art. 186 c.p.c. non sarà più eseguibile nei confronti della Pulycenter, stante l’effetto liberatorio anche per il cedente del pagamento da parte del debitore ceduto (p.13-14 sentenza Tribunale).

Pertanto, a seguito della conferma della sentenza di primo grado si può affermare che la cessione di credito tra CANVASS e Pulycenter relativa al credito da questa vantato nei confronti della AUSL di L. 108.004.800 è valida ed efficace a far data dal (OMISSIS) e che l’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. continuerà ad essere efficace in sede esecutiva (come a p.10 sentenza impugnata) solo in presenza di alcune modalità con le quali saranno state corrisposte le somme in essa indicate.

4.-.Ciò ricostruito, va esaminato il ricorso della AUSL, cui come detto, nel controricorso e con ricorso incidentale aderisce la curatela della Pulycenter.

4.1.- Con il primo motivo (omessa valutazione delle prove documentali; omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) e con il secondo (violazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), in estrema sintesi, così come si evince dai quesiti di diritto, la AUSL (OMISSIS) lamenta che il giudice dell’appello, investito della validità o meno della cessione di credito, abbia omesso di valutare prove documentali e/o avrebbe motivato in maniera insufficiente o contraddittoria, omettendo anzi ogni motivazione sul punto in quanto a seguito dello svincolo delle somme pignorate era stato ordinato ad essa AUSL, terzo pignorato, di versare le sortimele stesse oggetto della cessione – al curatore della Pulycenter, nelle more dichiarata fallita ed il provvedimento del giudice dell’esecuzione era stato integralmente eseguito perchè non opposto:il che avrebbe configurato anche il vizio di omessa pronuncia.

In estrema sintesi, il pagamento sarebbe avvenuto al creditore apparente in quanto essa AUSL (OMISSIS), in virtù dell’ordine di svincolo delle somme e dell’intervenuto fallimento, aveva pagato alla curatela che le aveva accettate, dandone atto a verbale nell’udienza del 20 settembre 2004, le somme richieste per cui non poteva essa ricorrente essere condannata a corrispondere nulla in ordine alla sorte capitale, per cui andava dichiarato, come chiesto nelle conclusioni, la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.

In merito a questa doglianza il giudice del merito ha avuto modo di affermare, come già posto in rilievo, che la questione del pagamento doveva "essere regolata in sede di esecuzione, per cui, una volta che eventualmente la AUSL (OMISSIS) abbia corrisposto all’attrice le somme in oggetto l’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. non sarà più eseguibile nei confronti della Pulycenter; ove invece questa ultima abbia prestato ossequio all’ordinanza potrà ripetere dalla CANVASS o dalla AUSL stessa le somme corrisposte" (p. 10 sentenza impugnata).

E ciò sulla base che fosse valida ed efficace la cessione del credito di cui alle due fatture.

Al riguardo, osserva il Collegio che non è in dubbio che sia avvenuta la cessione del credito, efficace anche nei confronti della AUSL, in quanto P.A., perchè se è vero che in virtù del R.D. n. 2440 del 2023, art. 69 essa deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, per cui ove manchi dell’autentica notarile la cessione è inefficace nei confronti della P.A. ceduta, è altresì vero che l’AUSL soltanto poteva rilevare tale inefficacia (Cass. n. 12901/04; Cass. n. 25562/10) e ciò non si rinviene negli atti, in quanto sin dall’inizio la AUSL ha solo dichiarato di volere sapere esattamente quale fosse il creditore legittimo dei suoi debiti.

Pertanto, il secondo motivo del ricorso incidentale (violazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), va respinto.

4.2. – Ciò detto, e venendo ai due motivi del ricorso principale sopra indicati, cui fanno eco il terzo motivo dell’incidentale (violazione L. n. 267 del 1942, artt. 44, 51; artt. 112, 487 e 617 c.p.c.; art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4) e parte del primo motivo dello stesso, va precisato che sono punti fermi i seguenti, ossia che:

1) la cessione è valida ed efficace;

2) essa è avvenuta il 2001;

3) l’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. è del 7 novembre 2001 e fu messa in esecuzione il 2 agosto 2002; 4) l’ordinanza di svincolo è del 7 aprile 2003, quando il creditore cedente era già stato dichiarato fallito dal Tribunale in data 11 febbraio 2003, successivamente alla sentenza di primo grado;

5) il pignoramento presso il terzo AUSL fu disposto il (OMISSIS) e fu pagata la somma come ha dichiarato il curatore il (OMISSIS).

Avendo presente quanto è accaduto dopo la sentenza del Tribunale e in riferimento per l’appunto alla scansione temporale, accertata in via istruttoria durante il processo di appello, senza che la CANVASS avesse proposto opposizione contro l’ordinanza di svincolo, nella quale si dichiarava improcedibile l’azione esecutiva ex art. 51, L. Fall., non poteva essere dichiarata cessata la materia del contendere.

Infatti, la cessione del credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto dal momento in cui gli sia stata notificata (in questo caso nel 2001), a norma dell’art. 1264 c.c., sicchè la sopravvenienza del fallimento del cedente (in questo caso della Pulycenter del l'(OMISSIS)), quindi dopo la notificazione non solo non legittima il curatore, ancorchè erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, che nel caso non vi è stato, ma non comporta la efficacia liberatoria del pagamento che il debitore (la AUSL (OMISSIS)) stesso abbia indebitamente effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente (in termini Cass. n. 708/80; per quanto valga Cass. n. 19165/07).

Peraltro, proprio in virtù di tale principio, strettamente collegato all’evoluzione della vicenda non è, nella specie, applicabile il principio dell’apparenza che trova operatività in presenza di buona fede, dovendosi sottolineare che la cessione fu notificata alla AUSL prima del fallimento della cedente e che la stessa AUSL nulla oppose circa la validità ed efficacia della cessione medesima e che l’effetto liberatorio è rinvenibile ai sensi dell’art. 1189 c.c., solo se è ragionevolmente opinabile ed incerta la individuazione del creditore, mentre, nel caso in esame, attesa la scansione temporale della complessa vicenda non era nemmeno ravvisatile alcun dubbio al riguardo (Cass. n. 24696/09).

Vanno quindi respinti il primo e il secondo motivo del ricorso principale nonchè il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale.

Restano assorbiti il terzo motivo, peraltro, subordinato e il quarto motivo del ricorso principale per le considerazioni precedentemente svolte.

Conclusivamente i ricorsi vanno respinti, ma nulla va disposto per le spese perchè il controricorso della Pulycenter è meramente adesivo al ricorso della AUSL (OMISSIS), come già per l’innanzi indicato, così come il suo ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi; li rigetta, ma nulla dispone per le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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