T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 1463 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato impugnato il diniego di accesso agli atti relativi all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, del secondo e del terzo classificato di una gara di appalto che ha visto la società ricorrente sesta classificata.

Tale diniego era motivato principalmente sulla base dell’asserita finalità meramente esplorativa, nonché dalla circostanza che le ditte in sede di partecipazione alla gara non avevano autorizzato l’accesso agli atti.

Nel ricorso venivano dedotti la violazione e falsa applicazione degli articoli pertinenti della legge numero 241 del 1990 – 1,22,24- nonché dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 163 del 2006, ed eccesso di potere.

Il Comune tuttavia consentiva una parziale visione della documentazione richiesta, riservandosi un’ulteriore risposta quando le ditte interessate avessero rilasciato l’assenso relativo.

Anche tale la nota veniva impugnata con un primo ricorso per motivi aggiunti, mentre con il secondo atto di motivi aggiunti veniva impugnata la nota 3 maggio 2011 con la quale l’amministrazione comunale rendeva noto l’esito della procedura di notifica ai controinteressati dell’istanza di accesso, consentendo un accesso parziale ulteriore.

Infine, con il terzo atto di motivi aggiunti viene impugnata la nota 16 maggio 2011 con cui il Comune ha precisato che il raggruppamento terzo classificato acconsente alla richiesta di accesso a eccezione della documentazione afferente l’obiettivo numero due, in quanto trattasi di miglioria che contiene al proprio interno segreti tecnici e commerciali.

Si è costituita l’amministrazione resistente controdeducendo puntualmente.

All’odierna udienza dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Si confrontano nel caso in esame due opposte esigenze, il cui contemperamento è oggetto di giurisprudenza a volte non univoca.

Da un lato infatti vi è la tutela della difesa in giudizio collegata alla massima trasparenza dell’attività amministrativa, dall’altro vi è la doverosa garanzia di tutela dei segreti tecnici e commerciali.

Così se è noto che "anche a fronte di documentazione suscettibile di rivelare il know how industriale e commerciale, deve essere in ogni caso garantito l’accesso se e nella misura in cui la sua acquisizione sia utile per la difesa dei propri interessi" (Consiglio di Stato, sezione sesta,1/2/2010 n. 524), va escluso tale accesso ove l’impresa non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio (Tar Lazio, sezione prima, 25 gennaio 2010 numero 25).

Orbene a tale ultimo proposito, e considerato che risulta ormai garantita l’ostensione della gran parte della documentazione richiesta con esclusione della miglioria sub 2), non priva di rilievo è la considerazione secondo la quale al ricorrente è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva in data 7 aprile, sicché i termini per la notifica dell’eventuale ricorso sono scaduti il 7 maggio.

Dunque l’azione di annullamento risulta ormai pregiudicata, mentre sarebbe ancora possibile quella volta alla condanna al risarcimento del danno.

E tuttavia deve essere ricordata ulteriore giurisprudenza secondo la quale " la disposizione dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 163 del 2006 costituisce una ipotesi speciale di deroga, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso sia inibito in ragione della tutela dei segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di offerta" (Tar Puglia, sezione prima, 27 maggio 2010, numero 2066).

A tale proposito appare congrua la giustificazione addotta, – seppur non in sede di offerta, ma successivamente a specifica richiesta- che dunque si appalesa tutt’altro che generica come contestato dal ricorrente, " in quanto trattasi di miglioria che contiene al proprio interno segreti tecnici e commerciali. Le aziende hanno inoltre consolidato per la costruzione di tale tipologia di opere una metodologia consolidata di lavorazione che garantisce standard di intervento definiti da anni di esperienza e da processi costruttivi volti a minimizzare i costi operativi e gestionali, supportando le relazioni con studi appositi".

La domanda deve dunque essere dichiarata parzialmente improcedibile e parzialmente respinta, pur sussistendo giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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