Cass. civ. Sez. I, Sent., 26-01-2012, n. 1136

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che L.L.C. e R.S. ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale penale di Agrigento del 22 febbraio 2006 che ha rigettato l’opposizione alla richiesta di liquidazione di compensi professionali per l’opera prestata dalla seconda in favore del primo, ammesso al patrocinio gratuito;

rilevato che con ordinanza del 9 luglio 2010 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Economia, con termine di giorni sessanta dalla comunicazione per eseguirla;

rilevato che il ricorso in rinnovazione, che pare essere stato notificato, non è stato tuttavia depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, il ricorso è improcedibile.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso improcedibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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