T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 1460 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controinteressata, ad avviso della ricorrente, sarebbe priva della necessaria capacità tecnica. In particolare il paragrafo 3.1.3 del bando di gara prevede che i concorrenti abbiano attualmente in gestione operativa almeno un impianto di incenerimento dei rifiuti con tecnologia analoga a quella dell’impianto oggetto della proposta, e tale previsione sarebbe stata violata sia per quanto riguarda la griglia, che sarebbe dovuta essere del tipo mobile a gradini, mentre gli impianti offerti dalla ricorrente sarebbero a cilindri rotanti, sia quanto alla depurazione fumi, visto che lo studio di fattibilità impone, per l’abbattimento dei gas acidi, di optare per un sistema del tipo completamente a secco, e che è da preferire la soluzione del bicarbonato di sodio al posto della calce, mentre gli impianti della aggiudicataria sarebbero dotati o di un sistema semi secco a calce, ovvero semi secco a calce con ricircolo articolato a calce.

U. sarebbe poi sprovvista dell’attestazione SOA per la categoria prevalente Os14 (costruzione di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, classifica ottava,) e per la progettazione, prescritte dal bando di gara.

Lo studio di fattibilità poi prescrive che l’impianto dovrà avere una propria fossa di deposito dei rifiuti, con funzione di volano al carico del forno della capacità di almeno tre giorni (riferita alla capacità nominale dell’impianto) a raso al piano di scarico. Nell’offerta dell’aggiudicataria invece alla voce "accumulo a raso" è indicata una capacità di soli due giorni e 17 ore alla potenzialità minima dell’impianto.

La commissione di gara, poi, non avrebbe valutato le contraddizioni e incongruità tecniche in riferimento al diagramma di combustione del forno a griglia, che anzi ha valutato come espressione della superiorità dell’impianto offerto alla voce caratterizzazione del rifiuto del diagramma di combustione del forno a griglia.

La commissione di gara, con riferimento al sottoparametro qualità della gestione, ha attribuito 56 punti alla ricorrente e 72 alla controinteressata, in quanto la descrizione di quest’ultima sarebbe più dettagliata, trascurando che la ricorrente prevede il funzionamento dell’impianto per 8100 ore annue, a fronte delle 7900 indicate da U., con la conseguenza che la differenza pari a circa otto giorni va a compensare la differenza di carico termico della ricorrente, garantendo uno smaltimento di quantità maggiore e una superiore produzione di energia elettrica, e ciò per una migliore qualità della gestione.

La controinteressata si costituiva e spiegava ricorso incidentale deducendo l’illegittimità dell’ammissione della ricorrente, la quale sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura per aver violato il disposto del punto del bando del disciplinare nel quale espressamente si affermava che il nuovo impianto dovesse essere in grado di funzionare autonomamente con una potenzialità di incenerimento pari a 190.000 t annue, mentre l’impianto offerto dalla ricorrente prevede una potenzialità pari a 202.500 t annue.

Inoltre era previsto che venisse garantito il funzionamento, per quanto riguarda l’impianto di incenerimento, non superiore a 7800 ore annue, mentre la ricorrente avrebbe previsto una durata pari a 8100 ore.

Conseguentemente l’impianto offerto dalla ricorrente non sarebbe neppure comparabile con quello indicato dalla controinteressata, essendo evidentemente diversi i valori complessivi che integrerebbero una diversità sostanziale fra le due offerte, riferendosi in pratica a due impianti completamente diversi.

Correlativamente, anche il punteggio conseguito dalla ricorrente risulta essere sproporzionato, in ragione delle dedotte incongruità valoriali.

Era poi previsto che le imprese avessero attualmente in gestione operativa almeno un impianto di incenerimento dei rifiuti con tecnologia analoga a quella dell’impianto oggetto della proposta, da almeno tre anni, di dimensioni paragonabili sia come capacità di trattamento dei rifiuti in ingresso sia come volumi fumi in ingresso alla linea di depurazione e che per questo impianto dovevano essere presentati certificati conformi agli originali, rilasciati da laboratori di campionamento e analisi accreditati SINAL o altro organismo di certificazione o dalle ARPA, attestanti un livello di inquinanti nelle emissioni gassose non superiore a quello offerto e stabilmente raggiunto nel triennio (20052007), interpretando la controinteressata tale disposizione nel senso che avrebbe dovuto possedere da almeno tre anni la gestione operativa di un impianto tecnologicamente analogo a quello offerto e dotato delle idonee certificazioni ambientali, e deducendone l’illegittimità, in caso di interpretazione difforme.

All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminare alla disamina delle doglianze contenute nel ricorso principale e nell’atto di motivi aggiunti è lo scrutinio di fondatezza del ricorso incidentale, il cui carattere paralizzante, tale da determinare l’inammissibilità per carenza di interesse, è ben noto alla giurisprudenza, in particolare nel caso in cui i soggetti ammessi alla gara siano più di due, come avviene nella specie.

E tuttavia è la stessa decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di stato che ha scolpito il ben noto principio- n.4/2011- ad affermare puntualmente, in tema di "ordo quaestionum", un altro arresto assolutamente pacifico, vale a dire che " l’esame del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza…".

Orbene la prima doglianza, compendiata anche nell’atto di motivi aggiunti, di cui va dichiarata la tempestività, è assistita da tale carattere.

Risulta agli atti che l’impianto di Palma di Maiorca è gestito da una società di cui la controinteressata detiene il 20 % del capitale sociale, e ciò, in effetti, non dimostrerebbe la gestione da parte di U..

Ma Tirme si configura come la società di progetto costituita tra le imprese che in raggruppamento si sono aggiudicate la gara per la costruzione e gestione dell’impianto; orbene gli art. 149 e 156 del dlgs. N. 163/2006 stabiliscono l’identità sostanziale tra società di progetto e soci della stessa quanto a esecuzione dei lavori oggetto del contratto aggiudicato; inoltre risulta dal bando che i soci della società di progetto sono responsabili in solido per la gestione dell’impianto e le obbligazioni relative, e che sono le imprese a possedere i requisiti partecipativi e non la società di progetto.

Il bando di gara richiedeva la gestione operativa di un impianto, e dunque il requisito risulta pienamente soddisfatto dalla controinteressata, la quale ha parimenti soddisfatto il requisito richiesto dal punto III.1.3 relativo alla tipologia di forno di incenerimento, essendo previsto il requisito del forno a griglia mobile a gradini.

Al proposito è rilevante al fine della reiezione delle censure per così dire tecniche il costante riferimento allo studio di fattibilità allegato al disciplinare, dal quale emerge come la fossa non abbia funzione di stoccaggio,mentre quanto alla problematica dei fumi risulta la differente attribuzione giustificata dall’offerta di dispositivi di emergenza in caso di avaria dei ventilatori.

E l’art.62 del dpr.207/2010, collegato con l’art.60, nel richiamare le ipotesi di cui all’art.47 del d.lgs. n.163/2006, ribadisce che le imprese stabilite in stati diversi dall’Italia presentano la documentazione di qualificazione conforme alla disciplina vigente nel rispettivo paese, né è consentito richiedere allegazioni ulteriori a comprova (al contrario, si veda quanto previsto in tema di beni culturali all’art. 201, comma 3, del T.U., laddove si considera l’adozione di decreto ministeriale contenente gli ulteriori specifici requisiti di qualificazione richiesti).

Pure infondato è il rilievo secondo cui non sarebbero stati prodotti i certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti relativi agli amministratori e direttori tecnici con poteri di rappresentanza cessati nel triennio, non risultando alcun soggetto in tale condizione.

Quanto, infine, all’illegittimità delle operazioni della commissione relative all’apertura della busta tecnica in seduta pubblica, anche se è noto che nelle more della redazione della sentenza, l’Adunanza plenaria n.13 del Consiglio di stato ha affermato il principio della pubblicità anche dell’apertura del plico contenente l’offerta tecnica in seduta pubblica, si rileva che tale incombente è richiesto comunque al solo fine di acclarare la completezza della documentazione, dovendosi garantire il divieto di ogni valutazione della stessa, il che peraltro, potrebbe avvenire solo ove ogni documento tecnico fosse inserito in una busta sigillata inserita a sua volta nella busta contenente l’offerta tecnica a sua volta inserita nel plico contenente le buste costituenti l’offerta; nel caso di specie risulta comunque l’integrità dei plichi.

Né risulta violato il principio di continuità della gara, posto che le operazioni tecniche si sono svolte in circa due mesi, giustificate dalla complessità della valutazioni, e non essendo dedotta alcuna prova volta ad affermare la violazione della segretezza della documentazione.

Il ricorso deve dunque essere respinto, con declaratoria correlata di improcedibilità del ricorso incidentale, pur sussistendo giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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