T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1490Condono Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. Il ricorrente, proprietario di un terreno censito al foglio 26 mappale 255 del Comune di Sedico, realizzava, in assenza del prescritto titolo abilitativo, un manufatto in legno delle dimensioni di 5,30 mt. x 3.10 mt..

B. Il 27.2.1995 il sig. C. presentava al Comune resistente istanza di condono, ai sensi della legge n. 724/1994, essendo stato il manufatto de quo realizzato prima del dicembre 1993.

C. Con il provvedimento impugnato il Sindaco denegava il condono in quanto dal rapporto del 17.3.1995, redatto dalla Polizia Municipale, il "fabbricato abusivo è allo stato grezzo, privo di qualsiasi impianto e rifiniture e all’interno vi è depositato materiale da lavoro " e, quindi, non presenta le caratteristiche strutturali, tipologiche e distributive tali da consentirne l’uso a fini abitativi.

D. Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego e della contestuale ordinanza di demolizione:

1) per violazione dell’art. 31 della legge n. 47/1985 giacché alla data del 31.12.1993 il manufatto abusivo doveva ritenersi ultimato secondo quanto prescritto dal richiamato art. 31, essendo stati realizzati sia il rustico che la copertura e risultando, dunque, irrilevante la mancanza di impianti e di rifiniture, nonché la successiva esecuzione delle opere di tamponamento;

2) per eccesso di potere per contraddittorietà giacché la destinazione residenziale, erroneamente non indicata nell’elaborato grafico prodotto il 31.3.1995 ad integrazione della documentazione già allegata, era chiaramente indicata sin dall’originaria istanza di condono;

3) per violazione dell’art. 35, comma 12, della legge n. 47/1985 in quanto il ricorrente, pur non avendo immediatamente prodotto una dichiarazione sullo stato dei lavori, provvedeva a depositarla successivamente in data 30.3.1995.

E. Il Comune di Sedico, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

F. Con l’ordinanza n. 1437 del 21.9.1995 il Collegio ha respinto la domanda di misure cautelari.

G. Quindi con la successiva ordinanza collegiale n. 185 del 15.12.2010 è stata dichiarata l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79 c.p.a., per decesso del ricorrente.

H. Con atto dell’11.3.2011 la sig.ra T.B., in qualità di erede del sig. C., ha riassunto il giudizio e alla pubblica udienza del 14.7.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato e va disatteso per le seguenti ragioni.

2. Il Comune di Sedico respingeva l’istanza di condono, presentata ai sensi della legge n. 724/1994, relativa ad un manufatto in legno ad uso residenziale su un unico piano in quanto, in base ai rapporti della Polizia Municipale del 17.3.1995 e del 28.3.1995, le opere rilevate in sede di sopralluogo erano finalizzate alla trasformazione del corpo esistente in abitazione, poiché nelle attuali condizioni il fabbricato non aveva le caratteristiche idonee alla destinazione residenziale. Inoltre, in base agli ulteriori accertamenti effettuati dall’Amministrazione procedente, emergeva che le opere di tamponamento del fabbricato abusivo erano state eseguite nel mese di dicembre 1994, a differenza di quanto indicato dal ricorrente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

3. Con le tre censure, che possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro connessione, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato giacché alla data del 31.12.1993 il manufatto abusivo doveva ritenersi ultimato secondo quanto stabilito dall’art. 31 della legge n. 47/1985, essendo stati completati il rustico e la copertura e risultando, dunque, irrilevante sia la mancanza di impianti e di rifiniture che l’esecuzione delle opere di tamponamento, avvenuta nel successivo mese di dicembre 1994.

3.1. L’art. 31, comma 2, della legge n. 47/85 – richiamato dall’art. 39 della legge n. 724/94 – stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle regole sul condono, "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente".

3.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in tema di ultimazione delle opere condonabili, la norma citata introduce – in alternativa al criterio dell’esecuzione al rustico e completamento della copertura dell’edificio – il parametro del completamento funzionale dell’opera: per gli edifici residenziali è condonabile la struttura in cui le opere, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere alla funzione cui sono destinate (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 10.12.2010 n. 7497).

3.3. Il criterio del "completamento funzionale" anticipa la data di ultimazione delle opere ai fini dell’ammissione al condono, per cui un intervento non ancora completato può tuttavia essere giudicato sanabile dal punto di vista funzionale se la costruzione è idonea alle funzioni cui l’opera è destinata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 21.6.2007 n. 3315).

3.4. Posto che l’accertamento del requisito del "completamento funzionale" impone il riscontro di un duplice requisito, soggettivo – ossia la destinazione risultante espressamente o tacitamente nella domanda di sanatoria – ed oggettivo, consistente nella possibile destinazione d’uso di quanto già realizzato (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. III – 9.9.2005 n. 4217), la mancanza delle tamponature, degli impianti e delle rifiniture – come accertate nel corso di ben due sopralluoghi eseguiti nel mese di marzo 1995 – fanno escludere che il manufatto abusivo avesse alla data prescritta dall’art. 39 della legge n. 724/1994 le caratteristiche idonee ad assolvere alla destinazione residenziale.

3.5. Ciò che, infatti, rileva nel caso di specie è che il quid novi – pur se carente nelle finiture – sia individuabile nei suoi elementi strutturali (come l’ubicazione e la distribuzione del volume) e presenti connotati sufficienti ad assolvere la funzione cui è destinato.

4. Il Collegio rileva, infine, che per ottenere la sanatoria prevista dall’art. 39 della legge n. 724/ 1994 spetta al richiedente fornire adeguata documentazione volta a comprovare, anche in via indiretta, l’intervenuto completamento funzionale -inteso come realizzazione dell’opera abusiva avente caratteristiche tecniche compatibili con la destinazione per la quale è chiesto il condono – entro la data del 31 dicembre 1993, gravando sulla P.A. soltanto l’obbligo di controllare l’attendibilità di quanto dichiarato (cfr. T.A.R. Valle d’Aosta, 15 febbraio 2002, n. 35).

4.1. Orbene, alla luce del provvedimento impugnato, non solo il Comune resistente ha dimostrato di avere condotto una sufficiente e articolata istruttoria, ma il ricorrente non risulta avere fornito la dimostrazione dell’intervenuto completamento funzionale del manufatto oggetto dell’istanza alla data del 31.12.1193.

5. Non deve essere disposto nulla in ordine alle spese di lite in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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