Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-01-2012, n. 1133

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza depositata il 26 giugno 2009, ha accolto l’opposizione proposta da Omnia-med s.r.l. avverso la cartella esattoriale emessa a suo carico dalla Banca Monte dei Paschi di Siena su richiesta del Comune di Roma per il recupero di sanzioni amministrative relative a violazione commessa il (OMISSIS). Il Giudice di pace ha ritenuto che vi fossero validi motivi per compensare le spese e le competenze.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Omniamed S.r.l. sulla base di tre motivi. L’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. La ricorrente si duole della statuizione di compensazione delle spese di lite adottata dal giudice di pace nonostante il comportamento dell’amministrazione comunale, che ha resistito in giudizio pretestuosamente e temerariamente.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. La ricorrente sostiene che il giudice di pace avrebbe dovuto indicare le ragioni in base alle quali ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese, pur avendo accolto la domanda. Certamente inidonea deve ritenersi la formula di rito "compensa le spese e competenze" adottata in sentenza.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione con l’art. 96 cod. proc. civ. e art. 2043 cod. civ.. La ricorrente ricorda che proprio in considerazione della pretestuosità della richiesta di pagamento formulata dall’amministrazione comunale nonchè del successivo comportamento processuale tenuto da quest’ultima, aveva chiesto la condanna della stessa al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. e art. 2043 cod. civ.; richiesta questa sulla quale il giudice di pace nulla ha detto.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366-bis.

Invero, posto che il provvedimento impugnato è stato depositato il 2 6 giugno 2009, trova piena applicazione il disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. – recante una specifica disciplina circa la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione – ancorchè successivamente abrogato ad opera della L. n. 69 del 2009, applicabile però ai giudizi proposti avverso decisioni pubblicate a far data dal 4 luglio 2009.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che "il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. deve compendiare: "a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie" (Cass. n. 19769 del 2008) e "non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Nella specie, nessuno dei motivi di ricorso, con i quali vengono denunciate esclusivamente violazioni di legge, sostanziali o processuali, si conclude con la formulazione di un quesito di diritto.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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