T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 07-10-2011, n. 4642 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente è stato candidato nella lista " Uniti per Trentola Ducenta" per l’elezione a consigliere comunale alle elezioni amministrative del 1516 maggio 2011; si è classificato terzo dei non eletti, con 253 voti validi di preferenza, preceduto dai colleghi di partito C. e C., rispettivamente primo e secondo dei non eletti;

lamenta che non gli siano state attribuite una serie di preferenze, tali da consentirgli di raggiungere la posizione di secondo dei non eletti, sì da poter aspirare più facilmente al subentro a seguito di eventuali rinunce di altri candidati.

A sostegno del ricorso deduce che nella sezione elettorale n. 10 gli sarebbero stati attribuiti 10 voti in meno, avendo in realtà riportato 18 e non 8 voti di preferenza, il tutto per un errore di trascrizione.

Chiede quindi che in via istruttoria vengano acquisite schede e verbali della sezione n. 10.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato, e neppure i controinteressati.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Come anticipato nella parte narrativa, il ricorrente, candidato quale consigliere comunale nella lista " Uniti per Trentola Ducenta" alle elezioni amministrative del 1516 maggio 2011, contesta la posizione raggiunta di terzo dei non eletti, e mira alla attribuzione di ulteriori dieci preferenze rispetto a quelle conseguite, in modo da classificarsi quale secondo dei non eletti. Lamenta in particolare la mancata attribuzione di tali preferenze nella sezione elettorale n. 10, adducendo un generico errore di trascrizione.

Con il ricorso in esame si pone pertanto all’attenzione del Collegio la questione della prova in materia di ricorso elettorale.

Come è noto, nei giudizi elettorali, anche se l’onere del ricorrente di specificare i motivi di gravame va valutato con minor rigore (stante l’impossibilità per l’interessato di prendere visione integrale del materiale e dovendosi necessariamente rimettere alle indicazioni provenienti da terzi, le quali non sempre sono precise ed esaurienti), tuttavia, ai fini dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo di una sufficiente specificazione dei motivi, occorre quantomeno "l’indicazione della natura e delle caratteristiche essenziali dei vizi dedotti, delle sezioni in cui le irregolarità si sono verificate e del numero (ancorchè approssimativo) delle schede contestate" -cfr. C.d.S., Sez. V, n. 199/97.

Va richiamato, al riguardo, il costante e pacifico orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui con il ricorso elettorale devono essere specificate le censure avverso l’atto di proclamazione degli eletti (Sez. V, n. 476/96, n. 241/96, n. 611/94), poichè non può consentirsi che doglianze generiche (o meramente ipotizzanti la sussistenza di tipologie astratte di vizi) conducano ad un’amplissima istruttoria ed alla conseguente proposizione di motivi aggiunti (Sez. V, n. 588/97, n. 1618/96, n. 528/81).

Infatti, in materia elettorale, il Legislatore non ha previsto una giurisdizione di tipo obiettivo (tendente cioè ad accertare quale sia stato comunque l’effettivo responso della competizione elettorale) ma di tipo soggettivo, in quanto "anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, ha inteso dare rilievo al principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (che ha uno specifico rilievo nella materia elettorale), prevedendo la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e il rigoroso termine di decadenza di trenta giorni, entro il quale gli atti vanno posti in contestazione e decorso inutilmente il quale i risultati elettorali diventano inattaccabili (per la parte che non è stata oggetto di tempestiva contestazione)" (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 1618/96).

In applicazione dei suesposti principi al caso di specie, si deve ritenere che le deduzioni svolte dal ricorrente introducono doglianze inammissibili, in quanto, pur contenendo l’ indicazione della sezione in cui si sarebbe verificata la mancata attribuzione dei voti di preferenza, non sono accompagnate da alcun elemento di riscontro probatorio (o quantomeno da alcun principio di prova, come dichiarazioni di rappresentanti di lista presenti allo spoglio) e quindi appaiono rivolte unicamente a provocare in sede processuale una non consentita rinnovazione delle operazioni elettorali, mediante un riesame dei voti in detta sezione.

Osserva il Tribunale che tale rinnovazione generalizzata dello scrutinio non è evidentemente consentita, essendo ormai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il ricorso elettorale non introduce una giurisdizione di diritto obiettivo, con cui si debba accertare quale sia stato l’effettivo responso delle urne elettorali, poichè il giudice amministrativo non può riesaminare (direttamente o tramite suoi incaricati) tutta l’attività svoltasi durante le operazioni (cfr. C. di S., sez. V, 30 maggio 1997, n. 588; Tar Lecce, II Sez., 2 ottobre 1997, n. 489; C. di S. Sez. V, 2 dicembre 1988, n. 1726, Sez. V, 3 marzo 1999, n. 225; Sez. V, 15 febbraio 2001,).

E’, pertanto, necessario che le specifiche censure siano supportate da concreti elementi di riscontro delle asserite irregolarità, tali da costituire quanto meno un principio di prova circa la sussistenza delle medesime, conformemente del resto a quanto unanimemente sostenuto in proposito dalla giurisprudenza (cfr. C. di S., Sez. V, 4 febbraio 1998, n. 146, secondo cui in materia di ricorsi elettorali è sufficiente proporre espresse censure sulle irregolarità delle operazioni, prospettate in termini di ragionevolezza e sostenute per lo meno da qualche riscontro obiettivo diverso dalla mera asserzione; Sez. V, 10 febbraio 2000, n. 738, secondo cui nel giudizio in materia elettorale non sono proponibili motivi dedotti in forma generica o privi di allegazioni specifiche e concrete, i quali si risolvano in definitiva in supposizioni od illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d’ufficio, dell’operato dei seggi elettorali).

Non può invero ritenersi soddisfatto l’onere di specificità dei motivi allorché il ricorrente prospetti vizi generici (CdS sez V 9.2.2001 n. 593) ovvero formuli le doglianze in via ipotetica o dubitativa, deducendo – come nella specie- errori nella attribuzione dei voti senza identificare il tipo di errore che si ritiene essere stato commesso (CdS sez V 15.2.2001 n. 796).

Nella specie, conclusivamente le doglianze con cui il ricorrente rivendica l’attribuzione di ulteriori dieci di preferenza individuale non individuano le irregolarità che avrebbero inficiato le corrispondenti operazioni di scrutinio, in quanto risulta prospettata in modo generico la mancata attribuzione di voti validi. Parte ricorrente si limita ad asserire che il Presidente della sezione elettorale indicata non avrebbe rilevato la differenza tra i voti ricevuti e validi e quelli verbalizzati, e chiede la ripetizione dei conteggi delle schede sezionali mediante un nuovo scrutinio, ipotizzando alternativamente che i voti "mancanti" non siano stati effettivamente trascritti,ovvero che siano stati erroneamente attribuiti ad altri.

A ciò si aggiunga la considerazione che tale pretesa irregolarità è rimasta, sotto il profilo probatorio, allo stadio di mera asserzione, non venendo suffragata da alcun elemento, neppure di prova indiretta quali ad es. dichiarazioni di persone presenti allo spoglio.

Giova, al riguardo, rilevare che non può avere alcuna valenza probatoria la dichiarazione del dirigente incaricato del Comune di Trentola Ducenta citata in ricorso, ove si attesta che nella sezione indicata i voti verbalizzati di preferenza conseguiti dallo Z. sono 8, senza alcun riferimento alla mancata attribuzione di preferenze individuali, ovvero a presunti errori di conteggio.

Appare pertanto carente l’impianto probatorio del gravame proposto, che omette di esprimere quali vicende illegittime abbiano provocato tale mancata attribuzione senza fornire alcun risconto obiettivo diverso dalla mera asserzione: basti rilevare che nelle conclusioni la parte si richiama alternativamente ad una mancata assegnazione delle preferenze, ovvero alla erronea attribuzione ad altri candidati della preferenza.Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità all’evidente scopo di evitare che l’indicazione dei voti contestati si trasformi in un mero espediente per provocare un generale riesame delle schede elettorali in sede di giudizio (CdS sez V 4.2.1998 n. 196).

Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune e dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; nulla spese.

Ordina alla autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente decisione.

La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria di Sezione, nei termini di cui agli artt. 83/11 e 84 T.U. 570/1960.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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