Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1108 Trasferimento del lavoratore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Savona con sentenza n. 255 del 30.05.2006 respingeva il ricorso proposto da G.P. avente ad oggetto la dichiarazione di illegittimità del trasferimento dello stesso disposto con lettera del 24.04.2002 dalla ENICHEM presso la sede di (OMISSIS) – a seguito di provvedimento definitivo di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 22.09.1994 – e la richiesta di assegnazione presso la sede di (OMISSIS), o comunque in sede più vicina della ENICHEM. Lo stesso Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio circa la domanda risarcitola avanzata dal G., essendo competente il Tribunale di Venezia.

Tale decisione, appellata dal G., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza non definitiva n. 1326 del 16 gennaio 2008, che ha confermato il rigetto della domanda relativa all’illegittimità del trasferimento e ha condannato la SYNDIAL S.p.A. (già ENICHEM S.p.A.) a risarcire il G. del danno derivante dalla mancata attribuzione delle mansioni presso la sede di (OMISSIS). La Corte ha rimesso la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la determinazione del danno.

Proseguita la causa, il ricorrente ha ribadito la domanda di risarcitoria nei confronti della società con riguardo al danno professionale, quantificato nel petitum sia come danno patrimoniale derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia come pregiudizio subito per la perdita di chances, sia come lesione del diritto all’integrità psicofisica, alla salute, all’immagine e alla vita di relazione.

All’esito dell’espletata consulenza medica, la Corte di Appello di Genova con sentenza definitiva n. 896 del 2008 ha liquidato il danno biologico in complessivi Euro 6.177,00, oltre rivalutazione ed interessi, escludendo la sussistenza di danno professionale e perdita di chances, nonchè di danno non patrimoniale.

Il G. ricorre per cassazione con tre motivi.

La SYNDIAL S.p.A. (già ENICHEM S.p.A.) resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente, giacchè risulta che, a fronte della sentenza pubblicata il 27 novembre 2008, il ricorso stesso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 27 novembre 2009, quindi entro l’anno ex art. 327 c.p.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con la L. n. 69 del 2009. 2. Con il primo motivo del ricorso il G. deduce error in iudicando per la violazione delle regole giuridiche sulla valutazione integrale dei danni psicofisici ( artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 cod. civ.), in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su punti decisivi della richiesta di risarcimento dei danni in relazione all’art. 2103 cod. civ..

In particolare il ricorrente sostiene che le argomentazioni adottate e l’iter logico seguito dalla Corte di Appello sono censurabili, sia perchè non sorrette da sufficienti motivi sia perchè fondate su una illogica riduzione della gravità del danno psichico, pur in presenza di accertamento medico resistente ai danni di esso ricorrente fin dal 1993, anno del suo primo trasferimento e non dal 2002.

Con il terzo motivo il G. deduce error in iudicando per violazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 1223 cod. civ., in relazione agli artt. 112, 114 e 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione su punti decisivi della liquidazione del danno.

I rilievi riguardano l’omesso esame, ai fini della determinazione del danno conseguente all’accertato demansionamento, di aspetti diversi, di natura patrimoniale e non patrimoniale esame che avrebbe dovuto essere effettuato sulla base di un criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ..

3. Gli esposti motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono infondati.

Invero la decisione impugnata si sottrae alle censure spiegate in ricorso, dirette a richiedere un riesame delle valutazioni effettuate dal giudice di appello, che ha riconosciuto il solo danno biologico nella misura di Euro 6.177,00 con esclusione delle altre voci di danno nelle sue componenti non patrimoniali. Tale valutazione è sorretta da adeguata e coerente motivazione, che tiene conto delle risultanze istruttorie di segno negativo ai fini del riconoscimento delle rivendicate voci di danno non patrimoniale da dequalificazione e perdita di chances, nonchè delle risultanze della consulenza di ufficio. A tale valutazione il ricorrente si è limitato ad opporre un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato, con la conferma della sentenza definitiva della Corte genovese.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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