Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1107 Trasferimento del lavoratore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Savona con sentenza n. 255 del 30,05.2006 respingeva il ricorso proposto da G.P. avente ad oggetto la dichiarazione di illegittimità del trasferimento dello stesso disposto con lettera del 24.04.2002 dalla ENICHEM presso la sede di (OMISSIS) – a seguito di provvedimento definitivo di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato il 22.09.1994 – e la richiesta di assegnazione presso la sede di (OMISSIS), o comunque in sede più vicina della ENICHEM. Lo stesso Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio circa la domanda risarcitoria avanzata dal G., essendo competente il Tribunale di Venezia.

Tale decisione, appellata dal G., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza non definitiva n. 1326 del 16 gennaio 2008, che ha confermato il rigetto della domanda relativa all’illegittimità del trasferimento e ha condannato la SYNDIAL S.p.A. (già ENICHEM S.p.A.) a risarcire il G. del danno derivante dalla mancata attribuzione delle mansioni presso la sede di (OMISSIS). La Corte ha rimesso la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la determinazione del danno.

La Corte territoriale ha osservato che erano fondate le ragioni della società per assegnare il G. a (OMISSIS), essendo questa l’unica sede produttiva cui il lavoratore poteva essere destinato e non avendo decisiva rilevanza le condizioni personali e familiari dello stesso.

La medesima Corte, poi, premesso che era erronea la declaratoria di incompetenza adottata dal Tribunale, ha ritenuto fondata la domanda relativa alla mancata assegnazione al lavoratore di compiti specifici presso lo stabilimento di (OMISSIS).

Il G. ricorre per cassazione con due motivi.

La SYNDIAL S.p.A. (già ENICHEM S.p.A.) resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso il G. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e della L. n. 300 del 1970, art. 18, nella parte in cui la Corte di Appello di Genova ha ritenuto sussistenti le ragioni tecniche, organizzative e produttive che avrebbero legittimato la riassunzione di esso ricorrente presso una sede diversa ((OMISSIS)) da quella da lui richiesta ((OMISSIS)) più vicina alla sua abitazione. Lo stesso ricorrente aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, lo stabilimento di (OMISSIS) era pienamente operativo ed impiegava n. 147 unità lavorativa, di cui n. 83 addetti ai servizi tecnici e n. 64 addetti staff e servizi generali; il che avrebbe dovuto indurre lo steso giudice a ritenere quanto meno scorretto o in frode alla legge il comportamento della società.

In tal senso è stato formulato il relativo quesito di diritto.

Con il secondo motivo il G. denuncia vizio di motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha escluso l’incidenza della "mala fede" nel provvedimento di trasferimento del G. da parte della Enichem sul presupposto che la sede di (OMISSIS) fosse l’unica unità produttiva dove esso ricorrente poteva essere assegnato.

Invero il giudice di appello ha dato atto – con una motivazione congrua, priva di salti logici e rispettosa dei principi giuridici applicabili in materia – che dopo la reintegra nel posto di lavoro l’assegnazione della sede di lavoro poteva avvenire solo in una sede di essa società e non in quella di (OMISSIS), che dipendeva da altre società, anche se dello stesso gruppo. Ne conseguiva che la scelta di (OMISSIS) era, tra le sedi possibili, quella più vicina alla residenza del G.. Nè per andare in contrario avviso vale addurre, come ha fatto il ricorrente, che al momento in cui era stata disposta la reintegra lo stabilimento di (OMISSIS) era in piena attività, giacchè, come ha correttamente rimarcato sul punto il giudice di appello, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società dello stesso gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia di ognuna di esse e non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso tra il lavoratore ed una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salvo peraltro la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di una unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato attraverso l’esame delle singole imprese da parte del giudice di merito. Non ricorrendo nella fattispecie in esame alcuna ipotesi di simulazione o di frode alla legge, la decisione impugnata si sottrae ad ogni censura spiegata in ricorso, per avere la sentenza impugnata rilevato che il procedimento di fusione per incorporazione, che avrebbe consentito ad essa società di assegnare il proprio dipendente alla sede di (OMISSIS) richiesta, si era completato in epoca successiva alla sua reintegra, ossia soltanto il 23 ottobre 2002, sei mesi dopo detta reintegra.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato, con la conferma della sentenza parziale della Corte genovese.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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