Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 20-09-2011, n. 34354 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 1 agosto 2011, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di cui al mandato d’arresto europeo del 27 maggio 2011, emesso dalla Corte distrettuale di Ceske Budejovice (Repubblica Ceca) per il reato di "tratta di esseri umani" in relazione a fatti sostanzialmente corrispondenti a quelli riconducibili, nell’ordinamento italiano, alla L. n. 75 del 1958, art. 2; ha conseguentemente disposto la consegna dell’interessato all’autorità giudiziaria della Repubblica Ceca.

2. – Avverso tale provvedimento l’interessato ha personalmente proposto ricorso, affermando di avere una compagna incinta, di non avere famiglia nella (OMISSIS), di avere un "documento" relativo alla residenza che scadrà il prossimo anno.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso è, infatti, fondato su mere affermazioni, generiche e indimostrate, circa il legame dell’interessato con il territorio italiano.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *