T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7804 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18 gennaio 2011, depositato nei termini, la Sig.ra A.A. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento emesso dal Vice Comandante del Comando Regione Militare e Comando Militare della Capitale, SM – Ufficio Affari Generali, in data 9 novembre 2010, prot. n. 31063, comunicato in data 22 novembre 2010, a seguito di comunicazione via fax del Seg. F.D.G., avente ad oggetto dichiarazione di decadenza ex art. 330 del D.P.R. n. 90/2010 dalla concessione dell’alloggio di servizio ERM2534 sito a Roma, Via Battaglioni d’assalto n.22, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

La ricorrente, già coniugata con il Maresciallo F.D.G., dal quale si è divorziata in data 17 settembre 2010, fa presente che il Tribunale Civile di Roma ha collocato il figlio minore A. presso la madre, assegnando alla stessa la casa coniugale sia in Roma, Via Battaglioni d’assalto, 22 oggetto della concessione revocata con il provvedimento impugnato.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione di legge: mancata notizia dell’avvio del procedimento di decadenza: art. 7 e seg. legge n. 241/1990 e/o mancata notifica dell’atto di decadenza alla ricorrente. Nullità del provvedimento. Errata applicazione di legge. Illogicità della pronuncia di decadenza con riferimento al mancato avviso alla ricorrente dell’avvio del procedimento per decadenza con riferimento all’iter formativo.

Si sostiene che l’assegnazione dell’alloggio è concessa per la sistemazione della famiglia dei militari, per cui deve ritenersi che beneficiari di tale assegnazione oltre al D.G., già marito della ricorrente, debbono intendersi sia la stessa ricorrente che il figlio minore A., quali componenti del nucleo familiare, per cui agli stessi andava comunicato l’avvio del procedimento di decadenza.

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento. Erroneo significato sui presupposti della decadenza. Violazione di legge sulla decadenza anche con riferimento all’art. 329 D.P.R. 90/2010.

Si sostiene che nel caso di separazione o di divorzio non è prevista nessuna perdita del titolo di concessione, anche nel caso che il militare non abiti nell’immobile, comunque occupato dalla exmoglie e dal figlio, ricoprendo sempre il D.G. il medesimo ruolo che aveva al momento della concessione.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha depositato documentazione utile alla definizione della controversia.

Alla Camera di Consiglio del 2 marzo 2011 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento di decadenza ex art. 330 del D.P.R. n. 90/2010 dalla concessione dell’alloggio di servizio disposto nei confronti del Maresciallo F.D.G., ex marito della attuale ricorrente.

Il ricorso non si appalesa fondato.

Con la prima censura la ricorrente lamenta la mancata comunicazione nei suoi confronti dell’avvio del procedimento rivolto a dichiarare al decadenza della concessione.

La doglianza non può essere condivisa.

Va, infatti, premesso che l’atto di concessione dell’alloggio in questione risulta stipulato tra l’Amministrazione della Difesa ed il Maresciallo D.G. in quanto militare in servizio al fine di consentire la permanenza nella sede di servizio del titolare della concessione e del suo nucleo familiare; va da sé che tale concessione non può, per la sua natura, essere oggetto di cessione da parte del concessionario a terzi, neppure a seguito di un intervenuto provvedimento di separazione o di divorzio che assegni temporaneamente l’alloggio stesso al coniuge separato o divorziato.

Da ciò discende che, nel caso di specie, è da escludere che in capo alla ricorrente possa essere sorta alcuna titolarità sul bene in questione, per cui l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di comunicare alla stessa l’avvio del procedimento di decadenza, che, peraltro, risulta regolarmente comunicato al titolare della concessione, marito divorziato della ricorrente.

Anche la ulteriore censura con la quale si sostiene l’inesistenza dei presupposti per addivenire ad un provvedimento di decadenza della concessione, non ha pregio.

Va, infatti, precisato che la ratio della concessione degli alloggi AST consiste nella esigenza di facilitare lo svolgimento del servizio da parte del militare, capofamiglia, che risulta destinatario del rapporto concessorio, con la conseguenza che la revoca della concessione, prima della sua naturale scadenza, può derivare dalla perdita della qualità di militare in servizio del concessionario, o per altri fatti che attestino l’incompatibilità della destinazione effettiva con la finalità della concessione stessa, come anche per eventuali inadempienze contrattuali.

Pertanto, nel caso in esame, l’Amministrazione, una volta verificato il venir meno dell’utilizzo da parte del concessionario dell’alloggio di servizio, ha legittimamente dichiarato il dipendente decaduto dalla concessione ai sensi dell’art. 330 del D.P.R. n. 90/2010, il quale prevede la decadenza a causa dell’impiego dell’alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione e per la mancata occupazione stabile dell’alloggio da parte del titolare.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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