Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2012, n. 1106 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 28.04.2004, P.G. proponeva opposizione contro l’ordinanza n. 46/04, notificata il 29.03.2004, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso aveva ingiunto il pagamento di Euro 28.221,34 in relazione ad una serie di violazioni relative a disposizioni in materia di lavoro (inesatte registrazioni sul libretto di lavoro; omessa comunicazione alla competente Sezione Circoscrizionale per l’impiego dell’assunzione di una lavoratrice; omessa consegna, all’atto dell’assunzione della lavoratrice, di una dichiarazione sottoscritta contenente i dati occupazionali).

L’opponente contestava l’ordinanza-ingiunzione deducendo, in via preliminare, la nullità dell’impugnata ordinanza per difetto di sottoscrizione del titolare dell’Ufficio; tardiva notifica dell’ordinanza della L. n. 241 del 1990, ex art. 2; prescrizione di alcune sanzioni già all’epoca della contestazione; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata applicazione del cumulo giuridico della L. n. 689 del 1981, ex art. 8, e della pena minima.

Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

All’esito il Tribunale di Treviso con sentenza n. 376 del 2006 dichiarava la nullità dell’opposta ordinanza-ingiunzione, per essere stata sottoscritta dal Dott. P.R., direttore reggente, in relazione al quale l’Amministrazione non aveva fornito la prova che potesse sostituire il dirigente responsabile Dott.ssa D. nell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso ricorre per cassazione con un motivo.

La P. resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, contrastato dalla DPL con proprio controricorso.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale la DPL lamenta l’erroneità della decisione circa la nullità dell’ordinanza- ingiunzione per difetto di sottoscrizione del dirigente responsabile, osservando che non ricorreva tale nullità, per essere stata emessa l’ordinanza da funzionario ben individuato, che sostituiva il dirigente responsabile assente. Questa Corte ritiene fondato il motivo in base alle considerazioni che seguono.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il difetto di sottoscrizione autografo dell’atto amministrativo non è di per sè motivo di invalidità dello stesso, e non lo è allorquando vi siano elementi che comunque facciano ritenere la sicura provenienza dell’atto e la sua attribuibilttà a chi deve esserne l’autore (Cfr.

Cass. n. 13375 del 2009; Cass. n. 4757 del 27 febbraio 4757).

Nel caso di specie, come si evince dallo svolgimento dei fatti descritti nel controricorso, non può rimanere alcun dubbio che l’ordinanza è sicuramente proveniente dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Treviso per essere stata preceduta dall’ispezione effettuata dalla stessa Direzione presso la sede della ditta individuale, cui era seguita la redazione del processo verbale di alcuni illeciti amministrativi e la contestazione delle violazioni poi oggetto dell’ordinanza in esame alla P., che aveva inviato in risposta una nota difensiva ed a cui era stata notificata l’ordinanza-ingiunzione in esame. Se a tutto ciò – già di per sè sufficiente a ritenere erronea la decisione di primo giudice – si aggiunge che nel ricorso viene precisato che dalle risultanze istruttorie era emerso che vi era stato un impedimento nella Direzione Provinciale del Lavoro del dirigente dell’ufficio e che lo stesso era stato sostituito dal funzionario più anziano nell’adempimento dei suoi compiti, l’assunto della nullità dell’ordinanza-ingiunzione non può trovare alcun supporto motivazionale.

Il ricorso incidentale condizionato risulta inammissibile perchè rivolto verso profili fattuali e giuridici in relazione a problematiche non esaminate dal primo giudice, atteso il carattere assorbente di ogni ulteriore tematica della nullità dell’ordinanza dichiarata dalla decisione impugnata.

3. In conclusione il ricorso principale va accolto, dichiarato inammissibile quello incidentale, e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio al Tribunale di Treviso in persona di diverso giudice, che procederà al riesame della causa tenendo conto di quanto in precedenza evidenziato in ordine alla validità dell’opposta ordinanza-ingiunzione.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Treviso diverso giudice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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