Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 20-09-2011, n. 34353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 18 agosto 2011, la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di cui al mandato d’arresto europeo del 2 agosto 2010, emesso dal Tribunale di Sinaia (Romania) per l’esecuzione della sentenza definitiva n. 80 del 14 maggio 2010 pronunciata dalla Corte di Sinaia e divenuta irrevocabile il 7 giugno 2010, con cui O. è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di abbandono della famiglia e gli è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di un anno per altro analogo reato giudicato con la precedente sentenza definitiva del Tribunale di Sinaia n. 32 del 16 febbraio 2007, per una pena totale da eseguire di anni due di reclusione.

2. – Avverso tale provvedimento l’interessato ha personalmente proposto ricorso, per violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 16, 18 e 19 deducendo: a) che la Corte d’appello avrebbe dovuto acquisire la sentenza del Tribunale di Sinaia del 13 febbraio 2007 al fine di valutare se anche tale pronuncia avesse ad oggetto un comportamento previsto come reato dalla legge italiana e se per tale reato fosse legittima la revoca della sospensione condizionale della pena operata dalla sentenza della Corte di Sinaia del 14 maggio 2010; b) che la Corte d’appello avrebbe dovuto svolgere attività istruttoria circa il radicamento del ricorrente nel territorio nazionale, non essendo sufficiente la mancanza di un regolare contratto di lavoro.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. – Il primo motivo – con cui si lamenta che la Corte d’appello avrebbe dovuto acquisire la sentenza del Tribunale di Sinaia del 13 febbraio 2007 al fine di valutare se anche tale pronuncia avesse ad oggetto un comportamento previsto come reato dalla legge italiana e se per tale reato fosse legittima la revoca della sospensione condizionale della pena – è manifestamente infondato.

Sul punto, la Corte d’appello ha, infatti, fornito una motivazione pienamente adeguata, perchè ha chiarito che, dalla documentazione esaminata, risulta che i reati oggetto delle due sentenze di condanna, consistenti nell’avere omesso di versare il contributo dovuto per il mantenimento della figlia minore per oltre un anno, sono qualificati dalla legge rumena come "abbandono della famiglia" e hanno analoga qualificazione nel nostro ordinamento ( art. 570 c.p.), non spettando al giudice italiano il controllo sulla legittimità della revoca della sospensione condizionale operata dal giudice rumeno.

3.2. – Il secondo motivo di doglianza – secondo cui la Corte d’appello avrebbe dovuto svolgere attività istruttoria circa il radicamento del ricorrente nel territorio nazionale – è generico, perchè diretto ad una mera contestazione del mancato esercizio del potere d’ufficio di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 16, comma 2, in assenza di qualsivoglia elemento di prova fornito dal prevenuto e a fronte dell’unico dato, oggettivamente accertato, dell’inesistenza di un regolare contratto di lavoro.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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